Diffamazione a mezzo Facebook: privacy e social network in Cassazione

Redazione 09/02/17
Scarica PDF Stampa

Social Network e Diritto Penale. L’insulto scritto sulla bacheca di Facebook integra l’ipotesi di diffamazione aggravata ex art. 595 comma 3 c.p. La potenziale lesività degli strumenti comunicativi di massa è, oggigiorno, notizia risaputa. Alla stessa, è possibile porre rimedio solo attraverso l’uso consapevole dei social, da parte di adulti e soprattutto minori, nonché tramite la diffusione ad ampio raggio degli aspetti giuridici e dei diritti individuali esistenti nell’ambito della rete, primo tra tutti il diritto all’oblio.

 

Cassazione: l’offesa su Facebook è reato di diffamazione

Come anticipato, La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 50/2017, ha riconosciuto come l’offesa realizzata telematicamente, servendosi della bacheca pubblica di un soggetto, integri un vero e proprio reato. Ciò sulla base del fatto che l’impressione di un messaggio all’interno della rete, soprattutto all’interno di comunità virtuali, ha la capacità potenziale di raggiungimento di un numero così elevato di persone, tanto da poter essere anche indeterminato, da provocare un danno d’ingente entità.

 

Facebook e diffamazione aggravata: la bacheca

Addirittura, il delitto di diffamazione si configurerebbe già come corredato di un’aggravante, costituita dalla pubblicità del mezzo di diffusione utilizzato. In questo contesto, la reputazione della persona offesa è altamente lesa, se si considera che “la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica” è “quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante” – Cass. n. 24431/2015.

A nulla vale obiettare che la piattaforma in questione, cioè Facebook, è accessibile solo mediante registrazione dell’utente: infatti, la facilità con cui è garantito l’accesso al social network, vista la gratuità e l’essenzialità dei dati richiesti per procedere all’accreditamento, la rende a tutti gli effetti un “mezzo di pubblicità” rilevante ai fini penalistici (ciò soprattutto se si ha riguardo del fatto che la Cassazione ha ritenuto sussistente l’aggravante persino in caso di diffamazione a mezzo fax con sent. n. 6081/2015 e posta elettronica con pluralità di destinatari con sent. n. 29221/2011).

 

Social network e identità digitale: aspetti problematici

Non è possibile, infatti, declinare a meri strumenti ludici quelli comunicativi di massa. In particolare, tutti i social network in cui si raduna telematicamente la comunità sociale hanno alla base l’elaborazione di una vera e propria identità digitale virtuale, tuttavia veritiera e soprattutto corrispondente alla personalità reale dell’individuo.

 

Il diritto all’oblio

Di conseguenza, alla configurazione della reputazione di un soggetto, concorre direttamente anche la rappresentazione “sociale” che di questi si ha in rete. Da un punto di vista giuridico, i problemi che possono profilarsi a riguardo sono due: il primo sul versante del diritto alla privacy o alla riservatezza, in termini di protezione dei dati personali e dei dati sensibili (art. 2 Cost.; art.8 Cedu; art. 8 Carta di Nizza; Codice in materia di protezione dei dati personali d.lgs. 196/2003). Il secondo, appunto, relativamente al bilanciamento tra diritto alla libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. e il diritto all’onore.

Recenti casi di cronaca hanno dimostrato come, ormai, gli atti compiuti attraverso piattaforme virtuali siano avvertiti dal singolo individuo più minacciosi della propria dignità rispetto a quelli compiuti personalmente, o comunque in contesti che prescindano dalla virtualità: non a caso il Parlamento sta provvedendo all’approvazione del disegno di legge sul cyberbullismo, nonché ad incrementare il diritto all’oblio.

 

A cura di Sabina Grossi

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento