Detrazioni sul risparmio energetico: ammissibilità e procedure

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Quattro sono gli interventi previsti:

1) riqualificazione energetica complessiva, che raggiunga indici di prestazione piuttosto elevati, attraverso interventi di tipo “attivo” (sull’ impianto-calore) e “passivo” (sulle strutture). Di fatto prevede la cappottatura dell’involucro esterno dell’edificio con materiali isolanti, i doppi vetri, l’installazione di caldaie a condensazione di nuova generazione e la contabilizzazione dell’impianto centralizzato. Resta possibile far ricorso, congiuntamente, a fonti energetiche alternative (pannelli solari, geo-termico) o a tecniche innovative (riscaldamento a pavimento).

2) interventi di coibentazione sulle sole strutture. In sostanza solo cappotto termico e infissi a doppi vetri. Va ricordato che il decreto non fissa i requisiti tecnici di trasmittanza dei tetti e dei pavimenti, ma solo quelli delle strutture verticali e degli infissi. La relativa tabella, allegata alla Finanziaria 2007, è errata, per un banale errore di inversione di valori. La circolare n. 36/2007 delle Entrate ha optato per non ammettere la detrazione prima della rettifica.

3) Installazione di pannelli solari “per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università”. Attenzione: quelli fotovoltaici hanno diverso tipo di agevolazioni. Requisiti: garanzia di 5 anni dei pannelli e di 2 anni delle componenti e certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975..

4) Sostituzione di caldaie di vecchio tipo con quelle a condensazione con certi rendimenti energetici (l’opera più probabile nei condomini, ma anche in villette uni o bifamiliari). Nei condomini per le parti comuni ciascuno dei proprietari può raggiungere il tetto di spesa, quindi non c’è il rischio di spender troppo anche se si interviene, in modo organico, su tutto l’impianto.

La semplice sostituzione della caldaia non basta. Innanzitutto perché le norme (prima tra tutte il Decreto dell’Economia e Finanze 19 febbraio 2007, ma non solo), richiedono altri requisiti. Poi perché per conseguire un reale risparmio rispetto al passato, occorre che tutto l’impianto sia correttamente calibrato, tenendo conto delle sue caratteristiche attuali nonché di quelle dell’edificio che lo contiene, per progettare il futuro.

Il decreto ministeriale pone diversi requisiti aggiuntivi. E cioè:

1) devono essere installati generatori a condensazione con una certa “potenza termica utile nominale”. Attenzione: non tutte le caldaie a condensazione “toccano” tale obiettivo;

2) devono essere installate valvole termostatiche su tutti i caloriferi, con unica eccezione per gli impianti a pavimento. Nel caso di impianti costruiti abbastanza recentemente, è facile che le valvole termostatiche esistano già. Se però l’impianto è di vecchio tipo, l’installazione su tutti i caloriferi può comportare una spesa non indifferente.

3) L’impianto deve avere certe caratteristiche: bruciatore di tipo modulante, regolazione climatica sul bruciatore, pompa di tipo elettrico a giri variabili. Tutti questi dispositivi, che mirano a far sì che il bruciatore non funzioni al massimo regime, ma quanto basta, non sono un grosso problema, se non altro perché sono normalmente da prevedere, in caso di installazione di una caldaia a condensazione:

4) È esclusa la trasformazione, dell’impianto da centralizzato ad individuale o autonomo.

La circolare n 36 del 31 maggio 2007 aggiunge che non è premiata dal 55% la prima installazione di un impianto termico dove non esisteva. Ma non bisogna dimenticare le prescrizioni dell’allegato l’allegato I al Codice dell’energia, valide per la sostituzione di qualsiasi generatore di calore, di qualunque tipo esso sia..

 

Ricostruzione con super sconto

 Gli interventi di riqualificazione globale energetica dell’intero edificio, impianti e strutture,  prevedono senz’altro spese importanti il cui abbattimento grazie alla detrazione non è, né può essere, un sufficiente incentivo: si deve puntare senz’altro a risparmi sulla bolletta che possono essere davvero radicali e che permettono, entro alcuni anni, di ammortizzare la spesa.  Il principale guaio sta nel fatto che ad essere agevolati sono essenzialmente gli edifici esistenti : per quelli nuovi occorre che la cubatura sia di almeno  10 mila metri cubi che corrispondono grossomodo a un condominio di 35-40 appartamenti, il risparmio energetico deve essere più consistente (il 50% , anziché il 20% in meno del parametro di legge) e comunque la detrazione si applica solo sugli  extra costi sostenuti per conseguire tale valore limite, incluse le maggiori spese di progettazione. Mentre, però,  in un edificio nuovo è possibile far sì che li stessi muri portanti siano strutturalmente costruiti con materiali ad alto livello coibentante, in quelli esistenti occorre mettere in opera una sorta di cappotto termico che ricopra le pareti, con effetti estetici non sempre desiderabili. Inolte le pareti del “cappotto” non hanno spesso la stessa consistenza di un muro tradizionale e sono soggette a deformarsi con gli urti. Tutti questi inconvenienti non esistono per una categoria di interventi privilegiati indirettamente dalle norme: quelli di demolizione e fedele ricostruzione, inquadrati come opere di “recupero”in quelle di ristrutturazione, dal Testo Unico dell’edilizia, dalle norme regionali e dai regolamenti comunali  . Infatti, in tal caso, si godono contemporaneamente i vantaggi del nuovo (strutture sin dal principio progettate per il contenimento dei consumi)  e quelli della detrazione sugli edifici esistenti, anziché su quelli nuovi.

Per quanto attiene al metodo di distribuzione del calore, ad essere privilegiato resta il riscaldamento a pavimento, al posto dei tradizionali caloriferi, che permette una più uniforme e gradevole diffusione del calore.

Nel caso invece della sostituzione della caldaia con un modello a condensazione, vale la pena spendere qualcosa in più e spingersi fino  alla  contabilizzazione dell’impianto termico. E’ conveniente che l’impianto funzioni 24 ore su 24 e che la regolazione delle temperatura avvenga,   a scelta dell’utente; in modo differenziato nei vari locali (per esempio 18°C nelle camere e 22 °C nel soggiorno) ne giova certamente l’igiene ed il benessere ambientale, come pure il rendimento dei generatori a condensazione, senza contropartite negative in termini energetici. Sconsigliabile la possibilità per il singolo di spegnere l’immissione di calore nel proprio appartamento quando è fuori casa: durante la sua assenza giornaliera è infatti dimostrato che si raffredda una sezione di parete interna di circa 3 centimetri, e al suo ritorno con la riaccensione, l’energia utilizzata dalla caldaia per riscaldarla è praticamente pari a quella che sarebbe stata necessaria se l’impianto nell’appartamento fosse rimasto acceso.

 

 

La procedura

 La novità più importante della circolare n. 36/2007 è che l’iter per ottenere la detrazione del 55%, a differenza di quel che accade per il 36%, non prevede trasmissione di alcuna documentazione all’’Agenzia delle Entrate (Centro Servizi di Pescara), ma solo al Dipartimento ambiente dell’Enea. Pertanto non scatta nessuno degli altri obblighi connessi con la comunicazione (per esempio la comunicazione a Pescara della ripartizione della spesa dell’amministratore condominiale, l’autocertificazione di aver versato l’Ici sin dal 1997, e via elencando).

Comunicazione Asl. Continua invece ad essere obbligatoria la Comunicazione di inizio lavori con lettera raccomandata AR alla Asl, qualora imposta dai decreti legislativi  626/94 e 494/96 sulla sicurezza lavoro (cantieri la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno o con rischi particolari), anche se non ne va dato riscontro a Pescara. .

Documenti all’Enea. Quelli da inviare sono due, e cioè:

1) L’attestato di certificazione energetica o, in mancanza, quello di qualificazione energetica allegato al decreto ministeriale 19/2/2007, compilato da un tecnico abilitato. Si tratterà quasi sempre del secondo dei due, a meno che la regione o la provincia autonoma abbiano varato un modello di attestato.

2) La scheda informativa sull’intervento (allegato E allo stesso decreto).

L’asseverazione. Occorre anche acquisire, ed esibire a richiesta, l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti dal decreto, che mutano a seconda delle opere. In particolare: per la riqualificazione energetica globale, occorre specificare che si è stati sotto almeno del 20% all’indice di prestazione energetica stabilito; per gli interventi sull’involucro edilizio, che le trasmittanze termiche ottenute sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella allegata al decreto; per i pannelli solari, che essi stessi siano conformi alle norme Uni 12975 e garantiti per almeno cinque anni, (per gli accessori e il bollitore il periodo cala a 2 anni); per la sostituzione con caldaie a condensazione, che siano previsti i rendimenti e i dispositivi elencati nel decreto stesso.

Tempi e modi. L’invio all’Enea deve  avvenire entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, con l’eccezione delle imprese con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le quali il termine è non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Due le possibilità: compilazione della documentazione telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, oppure invio a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: “Finanziaria 2007 riqualificazione energetica”.  L’invio postale diviene obbligatorio se si è costretti a utilizzare l’attestato di certificazione energetica predisposto dalla Regione. 

Bonifici. Il pagamento delle spese deve avvenire con apposito bonifico bancario o postale, ma solo se il contribuente è un soggetto non titolare di reddito d’impresa (per esempio una persona fisica  o un  condominio). Negli altri casi, va bene qualunque documentazione idonea. A questo proposito (ma il decreto non lo dice) dovrebbero valere le regole del 36%: certe spese che non si possono materialmente pagare con bonifico possono comunque essere detratte, anche se il bonifico stesso non le comprende. Si tratta  per esempio della tassa di occupazione del suolo per le  impalcature, del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione da versare al  Comune, delle ritenute fiscali del 20% sulle fatture di direttore dei lavori e progettista,  e di quelle del 4% sugli appalti condominiali (questi due ultimi costi compaiono in fattura ma non sono versati con bonifico).

Costi mano d’opera. La circolare n. 36/2007 ha di fatto esteso anche al 55% l’obbligo di specificare in fattura i costi della mano d’opera, pena la perdita dell’agevolazioni. Resta comunque una disposizione non applicabile se ad eseguire le opere è un artigiano che lavora in proprio (fatto piuttosto raro, però, in caso di questo tipo di lavori).

Cosa conservare. Vanno infine conservati, ed esibiti a richiesta, oltre all’asseverazione del tecnico, le fatture o le ricevute fiscali,la ricevuta telematica o postale della raccomandata all’Enea, la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese (per i condomini) e la dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori (per gli inquilini in affitto o per chi gode di un comodato sull’immobile).

 

 

 

Spesa detraibile al 55 per cento

Tetto massimo della spesa detraibile (euro)

Spesa massima su cui esercitare la detrazione (euro)

Riqualificazione energetica di edifici esistenti per ottenere un fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% dei valori riportati nell’allegato C, numero 1, tabella 1, decreto legislativo 192/2005 (articolo 1, comma 344)

100.000

181.818

Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita immobiliari, riguardanti strutture opache verticali o orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 345)

60. 000

109.091

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita (articolo 1, comma 346)

60.000

109.091

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e per il sistema di distribuzione (articolo 1, comma 347)

30.000

54.545

 

 

Certificazione non fa rima con qualificazione

 Qual è la differenza tra l’ “attestato di certificazione energetica” e quello di “qualificazione energetica”? Dal punto di vista dei contenuti, non dovrebbe esistere (anche se, come vedremo, non è proprio così). Con entrambi, infatti, si attestano le prestazioni energetiche di un edificio o delle sue parti secondo criteri che dovrebbero essere standard,. in osservanza della direttiva comunitaria 2002/91/CE e del Codice dell’energia che la recepisce (Decreto legislativo 192/2005), nonché dei suoi decreti ministeriali applicativi. Dal punto di vista delle procedure, invece, le cose cambiano.

La “qualificazione energetica” era stata introdotta dal Codice come un documento obbligatorio presentato dal direttore dei lavori in Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, redatto al semplice scopo di ottenere dal Comune stesso il rilascio dell’attestato di certificazione energetica: insomma si trattava di una sorta di asseverazione del professionista che aveva lo scopo di accelerare la pratica per ottenere la certificazione. Non solo: altri attestati di qualificazione “facoltativi” potevano essere dal committente (per esempio a firma del progettista), sempre allo stesso scopo. A sua volta la forma e l’iter dell’altro attestato, quello di certificazione energetica, dovevano essere stabiliti dalle singole regioni, pur nel rispetto dei “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto (il Dlgs 192/2005) e dalla stessa direttiva 2002/91/CE”. Un decreto interministeriale, con l’assenso della Conferenza unificata, avrebbe dovuto emanare le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, quindi una norma non vincolante ma di puro indirizzo e consiglio verso le Regioni per predisporre la certificazione energetica stessa. Le linee guida non saranno approvate, secondo il Ministero dello Sviluppo, prima del luglio 2007, con gravissimo ritardo rispetto ai tempi previsti dal Codice.

Il decreto attuativo del 55% ha introdotto invece, nei suoi allegati, un attestato di qualificazione energetica che assume una funzione inedita: quella di sostituire la certificazione energetica almeno finché la regione non si è espressa a proposito, almeno ai fini di ottenere la detrazione del 55%. Non è finita: si tratta di un prestampato più o meno “rigido”,mentre l’attestato di qualificazione energetica previsto dal Dlgs poteva essere liberamente redatto, dnel rispetto solo di certi di contenuto.

Il guaio è che la delega prevista dal Codice dell’Energia alle Regioni della certificazione energetica ha limiti vaghissimi (il “rispetto dei principi fondamentali” delle norme nazionali ed europee), che possono indurre alcune di esse a stabilire autonomamente i requisiti di prestazioni energetiche degli edifici. Tutto ciò alla faccia della standardizzazione delle norme tecniche, non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo. La Lombardia ha già scelto questa strada, con il Dgr 27 12 06 n. 3938 e il Piemonte ha fatto lo stesso con la legge 28 maggio 2007, n. 13 (appena pubblicata sulla Gazzetta regionale). Conseguenze si avranno anche sulla detrazione del 55% sul risparmio energetico: la procedura per ottenerla si complicherà (burocrazia in comune per ottenere il certificato) e, soprattutto, potrebbero variare i requisiti e per ottenerla, almeno in venti diverse parti del territorio italiano, le regioni e le province autonome. Almeno in venti, perché molte Regioni si sono nel frattempo affrettate a distribuire ulteriori deleghe a enti locali interni del proprio territorio.

 

Glossario

 

Bruciatore modulante

è quello che funziona con tutti i beccucci accesi, ma in cui la  fiamma viene modulata in funzione del fabbisogno energetico (necessario per l’intervento agevolato di sostituzione delle caldaie).

Caldaia a condensazione

Utilizza il principio di recuperare parte del calore di combustione che le altre caldaie disperdono nell’ambiente, mediante la condensazione del vapore acqueo e la conseguente diminuzione della temperatura dei fumi di scarico.

Per questa ragione il calore viene ceduto al fluido termovettore in quantità superiore rispetto alle caldaie convenzionali di pari potenza, per mezzo di maggiori superfici di scambio termico.

Contabilizzazione dell’impianto termico

Adeguamento di un impianto centralizzato alla regolazione del calore nei singoli appartamenti, con conseguente rilevamento dei consumi di combustibile in ciascuno di essi. In genere il funzionamento della caldaia è gestito da una centralina (che può essere regolata anche  da lontano, per esempio via modem) che lo adegua alla richiesta di calore da parte delle singole unità immobiliari, tenendo naturalmente conto della temperatura atmosferica esterna all’edificio e interna a ciascun appartamento.

Pompa elettronica a giri variabili

Dispositivo per la circolazione del fluido di un impianto di riscaldamento che adegua il pompaggio alla richiesta dell’utenza (necessario per l’intervento agevolato di sostituzione delle caldaie).

Potenza termica utile

In un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita di quella scambiata dalle pareti della caldaia con l’ambiente e di quella persa dal camino; l’unità di misura utilizzata è il kilowatt

Rendimento termico utile

In un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare

Regolazione climatica sul bruciatore

Consiste in una sonda esterna all’edificio che rileva la temperatura atmosferica e agisce direttamente sul bruciatore (necessaria per l’intervento agevolato di sostituzione delle caldaie).

Trasmittanza termica

Flusso di calore che passa attraverso pareti, soffitti o pavimenti per mq di superficie e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo. Viene espressa con: “Trasmittanza termica k = W/mq x °C”.

 

Fonte:  Confappi-Federammninistratori

 

1. Intervento di riqualificazione globale su edificio esistente (comma 344).

 

L’intervento è eseguito su di una palazzina da 3 appartamenti:

Il progetto di massima prevede:

 

N

Intervento

Finalità

Costo

0

Diagnosi energetica (prima e dopo l’intervento), progettazione degli interventi, pratiche burocratiche necessarie (attestato di qualificazione, ecc.)

Individuazione delle opere più convenienti e loro progettazione finalizzata ai migliori rendimenti energetici.

7.000,00

1

Installazione di un cappotto di elevato spessore (circa 20 cm) ed il rifacimento del tetto

 

Riduzione drastica del fabbisogno di energia dell’involucro edilizio.

60.000,00

2

Nuovi serramenti ad elevato isolamento termica con vetri basso emissivi

22.000,00

3

Sostituzione dell’impianto di riscaldamento a ventilconvettori con uno a pannelli radianti

Aumento del benessere e predisposizione all’uso di basse temperature del fluido

25.000,00

4

Regolazione modulante

5

Pompa di calore geotermica e relativo pozzo geotermico

Predisposizione all’uso di energie rinnovabili (pannelli solari fotovoltaici).

15.000,00

6

Installazione di pannelli solari termici per la copertura del 50 % del fabbisogno di energia per acqua calda sanitaria con caldaia a gas integrativa

Uso ulteriore di energia rinnovabile (solare termico).

3.500,00

 

 

Totale intervento

Detrazione in 3 anni

132.500,00

72.800,00

7

Installazione di pannelli solari fotovoltaici

Investimento costituito dall’accesso al conto energia

Annullamento del consumo di energia primaria

20.000,00

 

Fonte: Edilclima

 

Osservazioni:

 

La logica dell’intervento è questa: per ridurre il fabbisogno sotto il 20 % rispetto ai valori di legge per i nuovi edifici è conveniente in questo caso ricorrere all’isolamento a cappotto. Il costo di un cappotto con 20 cm di isolante è solo di poco superiore a quello con soli 10 cm, ma consente di ridurre il fabbisogno di calore drasticamente.

Con un fabbisogno così ridotto, è possibile impiegare con profitto la pompa di calore geotermica in luogo di un generatore a combustione.

Se le pompe di calore vengono alimentate attraverso l’energia prodotta da pannelli fotovoltaici, il consumo di energia primaria, come pure le emissioni in atmosfera, vengono completamente annullate.

 

Il costo dell’intervento di cui al punto 7 non è ammissibile ai benefici della finanziaria in quanto è possibile ricorrere al conto energia, che consente di ammortizzare l’impianto fotovoltaici in circa 10 anni, a fronte di una sua durata di almeno 25 anni.

 

 

 

 

 

2. Intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale (comma 347)

 

L’intervento è eseguito sull’impianto di climatizzazione invernale di un condominio da 40 appartamenti.

 

Il progetto di massima prevede:

 

N

Intervento

Finalità

Costo (€)

0

Diagnosi energetica (prima e dopo l’intervento), progettazione degli interventi, pratiche burocratiche necessarie (attestato di qualificazione, ecc.)

Individuazione delle opere più convenienti e loro progettazione finalizzata ai migliori rendimenti energetici.

7.000,00

1

Sostituzione del generatore di calore con uno a condensazione correttamente dimensionato in base al fabbisogno

Opere necessarie per ottenere un rilevante aumento del rendimento di produzione del calore

60.000,00

2

Bonifica del camino con intubamento

3

Sostituzione delle pompe con una a giri variabili

4

Rifacimento dei collegamenti elettrici e della regolazione di centrale

5

Installazione della regolazione termostatica per singolo ambiente mediante valvole termostatiche conformi alla UNI EN 215 a bassa inerzia

Aumento del rendimento di regolazione, con regolazione con banda proporzionale di 0,5 °C, eliminazione degli sbilanciamenti e preparazione di ritorni freddi per il generatore.

19.000,00

6

Installazione della contabilizzazione del calore, costituita da contatori di calore indiretti, con lettura a distanza via radio, secondo la procedura prevista dalla norma UNI 10200

Conferimento dell’autonomia gestionale agli appartamenti.

30.000,00

7

Istruzioni per il corretto uso dell’impianto e per la ripartizione dei costi di riscaldamento per ogni condomino e per il gestore

Il miglior confort ed i migliori rendimenti dipendono anche dal corretto comportamento degli utenti

comprese nel progetto

 

 

Totale

Detrazione in 3 anni

116.000,00

63.800,00

Fonte: Edilclima

 

L’intervento comporta una riduzione dei consumi alla metà circa di quelli attuali, con un risparmio di circa 18.000 €/anno. Questo risultato è strettamente legato alla corretta progettazione dell’intervanto.

Con riferimento alla classificazione energetica degli edifici prevista dalla normativa Europea e che sarà probabilmente prevista dalle linee guida ministeriali per la certificazione energetica, l’edifico passerebbe dalla attuale classe energetica F, alla classe energetica C. Intervenendo anche sui serramenti, potrebbe agevolmente passare alla classe energetica B, con incremento del valore commerciale degli appartamenti.

 

Serve la diagnosi energetica

 

A cura di i Franco Soma – Edilclima

Sia che si chieda la detrazione del 55%, sia che non la si chieda, quando si sostituisce un qualsiasi generatore di calore occorre seguire le prescrizioni previste dall’allegato I del Dlgs n. 192/2005 (il Codice dell’Energia, aggiornato al Dlgs 311/2006).

L’allegato prescrive il calcolo del rendimento globale medio stagionale e la verifica che lo stesso risulti inferiore a una certa funzione (75 + 3 Log. Pn). In caso di installazione di caldaie con potenze nominali del focolare superiori a 100 kW (o anche di più caldaie la cui potenza, sommata, superi questa cifra) deve essere allegata una diagnosi energetica dell’edificio che dimostri quali sono le misure efficaci sotto il profilo dei costi atte alla riduzione dei consumi.

Tuttavia, sempre lo stesso allegato, ammette che se si sostituisce solo la caldaia ,senza aumento di potenza, (inferiore comunque a quella prevista per ottenere il 55% di detrazione) si possono evitare i calcoli del rendimento e l’esecuzione della diagnosi, ma a certe condizioni:

Impianti autonomi:

1) Deve esistere una centralina (termostato ambiente) programmabile su due livelli nell’arco delle 24 ore, dotata di sonda ambiente ed eventualmente di compensazione con sonda esterna;

2) Devono esistere valvole termostatiche automatiche o valvole elettriche modulanti per la regolazione della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone

Impianti centralizzati:

1) Deve esistere una centralina di compensazione con sonda esterna regolabile su due livelli nell’arco delle 24 ore;

2) Devono esistere, anche in questo caso, le valvole termostatiche automatiche o le valvole elettriche modulanti;

3) Va verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione; eventuali squilibri vanno corretti, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione.

La diagnosi energetica dovrebbe essere comunque necessaria per godere dela detrazione del 55 per cento: è infatti prevista nell’allegato A al decreto ministeriale che ne detta le condizioni, relativo all’Attestato di qualificazione energetica". Le norme tecniche per eseguire tale diagnosi dovrebbero essere quelle fissate a livello europeo dal CEN (Comitato europeo di normazione), che stanno presto essere recepite, in un documento semplificato, dal Comitato termotecnico Italiano, ente federato all’Uni. Per eseguire la diagnosi, occorre prima esaminare analizzare la struttura dell’edificio (misurando pareti, pavimenti, infissi e determinando materiali, spessori eccetera.) e in seguito confrontare il rendimento teorico di un impianto con 4 diversi rendimenti reali, quello di emissione, quello di regolazione, quello di distribuzione e quello di produzione.

La misura del gap tra rendimento teorico e reale permettono di identificare con la diagnosi, le malattie dell’impianto. Per esempio un insufficiente rendimento di emissione dà la misura di quanto i caloriferi perdono troppo calore; un gap nella regolazione permette di capire quando l’impianto reagisce male alle variazioni di temperatura esterna, dovute a cause atmosferiche o alla diversa insolazione durante la giornata; un cattivo rendimento di distribuzione mostra che le tubazioni disperdono troppo calore e uno di produzione dice che bisogna intervenire sulla dispersione dalle pareti delle caldaie o sulle perdite al camino. Si evita  così disperdere denaro inutilmente, privilegiando quelle opere in grado di risolvere i principali “mali” dell’edificio.


Leggi regionali sul risparmio energetico

 

Abruzzo

L. 3 3 2005, n. 12

Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico

L. 11 10 2002, n. 22

Modalità di calcolo per l’applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e del contenimento dei consumi energetici

L. 12 1 2001, n. 1

Attuazione disposto dell’art. 14, c. 2, lett. b) del D.Lgs 79/99 – Disciplina identificazione di clienti idonei all’acquisto di energia

L. 21 9 1999, n. 84

Integrazioni e modifiche alla l.r 16.09.98, n. 80 – norme promozione e sviluppo fonti rinnovabili energia e risparmio energetico

L. 16 9 1998, n. 80

Norme promozione e sviluppo fonti rinnovabili di energia e risparmio energetico

Basilicata

Dgr 13 12 2004, n. 2920

Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale

Dcr 26 6 2001, n. 220

Piano Energetico Regionale della Basilicata

Bolzano

Dpgp29 09 2004, n. 34

Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico

Dpgp 7 12 2000, n. 49

Norme transitorie concernenti il collegamento a sistemi di teleriscaldamento

Dpgp 15 7 1999, n. 42

Regolamento esecuzione legge provinciale 17 12 1998, n. 13 – Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata

L. 17 12 1998, n. 13, art. 60

Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata

L. 13 2 1997, n. 4, art. 6

Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia

Campania

L. 25 7 2002, n. 12

Norme per il contenimento inquinamento luminoso e del consumo energetico

Emilia Romagna

L. 23 12 2004, n. 26

Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia

L. 29 9 2003, n. 19

Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico

Friuli

Dpgr 7 11 2006, n. 345

Legge regionale n. 4/1999, Art. 8, comma 33 – legge regionale n. 4/2005, Art. 42 – Regolamento in materia di incentivi concessi dalle CCAA alle imprese per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia

L. 21 7 2006, n. 12, art. 6, commi 41-48

Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7

L. 24 5 2004, n. 15

Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia

Dpgr 31 5 2001, n. 210

Regolamento per concessione di contributi in conto capitale, previsti dall’articolo 5, commi da 24 a 28, della Legge Regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge Finanziaria 2001), per il contenimento e la riduzione dei consumi e l‘utilizzazione delle fonti alternative di energia

L. 26 2 2001, n. 4, art. 5, commi 24-28

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. (Contributi prima casa e per il risparmio energetico)

Lazio

L. 28 4 2006, n. 4 art. 36

Legge finanziaria regionale 2006, art. 36 (contributi energie alternative)

L. 8 11 2004, n. 15

Disposizioni per favorire l’impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici

Liguria

Legge 2 7 2002, n. 24

Disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici

L. 21 6 1999, n. 18, art. 104-104ter

Conferimento funzioni enti locali per ambiente, difesa del suolo ed energia

L. 8 11 96, n. 48

Interventi nel campo energie alternative e risparmio energetico

Lombardia

Dgr 27 12 2006, n. 3938

Procedura di calcolo per certificare il fabbisogno energetico degli edifici in attuazione dell’art. 29 della L.R. 26/2003, e dell’art. 25 della L.R. 24/2006

Dgr 27 12 2006, n. 3951

Primi indirizzi e criteri per l’applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico ai sensi dell’art. 44, comma 18, della L.R. 12/05

L. 21 12 2004, n. 39

Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti

L. 12 12 2003, n. 26 art. 25-33-bis

Titolo III disciplina del settore energetico

L. 27 3 2000, n. 17

Misure risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e lotta inquinamento luminoso

L. 13 12 1996, n. 36

Risparmio energetico

L. 20 4 1995, n. 26

Calcolo volumetrie edilizie e rapporti di copertura in caso perseguimento maggiore coibentazione termica o acustica

Marche

L. 24 7 2002, n. 10.

Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso.

L. 17 2 1992, n. 13

Norme attuative L. 9 1 1991, n. 10 (uso razionale dell’energia, risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)

Molise

L. 8 11 2002, n. 36

Modalità di calcolo di parametri urbanistico-edilizi finalizzati a migliorare la qualità funzionale degli edifici ed a contenere il consumo energetico

Piemonte

L.  28 5 2007, n. 13

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia

L. 7-10-2002, n. 23

Disposizioni in campo energetico. Procedure formazione piano regionale energetico-ambientale.

L. 24 3 2000, n. 31

Prevenzione e lotta inquinamento luminoso e corretto impiego risorse energetiche

Puglia

L. 23 11 2005, n. 15

Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico

L. 11 8 2005, n. 9

Moratoria per le procedure di valutazione d’impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica

L. 30 11 2000, n. 19

Conferimento funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche

Sicilia

Decreto Territorio e Ambiente 14 11 2005.

Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole

Decreto Territorio e Ambiente Sicilia 28 4 2005.

Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

L. 22 4 2005, n. 4

Norme riguardanti il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento dei livelli qualitativi delle abitazioni. Disposizioni volte alla riduzione dell’inquinamento luminoso. Deroga ai regolamenti edilizi comunali per le farmacie.

Toscana

Dgr 28 2 2005, n. 322

Approvazione istruzioni tecniche denominate “Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana” ai sensi art. 37, c. 3 L. regionale 3 1 2005, n. 1

L. 24 2 2005, n. 39

Disposizioni in materia di energia

Dgr 27 8 2004, n. 215

Programma per il finanziamento progetti in tema di ecoefficienza energetica.

Dcr 18 1 2001

Piano Energetico Regionale

L. 11 8 1999, n. 51

Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici

L. 1 12 1998, n. 88

Attribuzione enti locali compiti urbanistici, protezione ambiente, inquinamento e gestione rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti (Dlgs 31 03 98, n. 112).

L. 27 6 1997, n. 45 art. 7

Norme in materia di risorse energetiche.

Trento

L. 16 6 2006, n. 3 art. 39

Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino (Disposizioni di prima applicazione per l’istituzione dell’agenzia provinciale per l’energia)

Dgr 13 9 2002, n. 2190

L.P. 29.5.1980, n. 14 i "Provvedimenti per il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti alternative di energia".

Umbria

Dd 23 5 2007, 4637

Bando per il sostegno alle imprese per investimenti nelle fonti rinnovabili, la tutela e la riqualificazione ambientale.

L. 28 2 2005, n. 20

Norme in materia di prevenzione dall’inquinamento luminoso e risparmio energetico

Reg. 9 2 2005, n. 2.

Determinazione dei costi massimi ammissibili al contributo di cui all’articolo 19 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica.

L. 28 11 2003, n. 23

Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica

L. 20 12 2000, n. 38

Agevolazioni nel calcolo parametri urbanistici per miglioramento comfort ambientale e risparmio energetico negli edifici

Val d’Aosta

L. 3 1 2006, n. 3

Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia

L. 14 10 2005, n. 23

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici

L. 20 8 98, n. 62

Uso razionale energia, risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili

Veneto

L. 30 6 2006, n. 8

Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici

L. 27 12 2000, n. 25

Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

L. 30 7 1996, n. 21

Calcolo volumetrie edilizie, rapporti copertura, altezze e distanze in caso aumento spessori tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il risparmio energetico

 

Legenda: Dcr = Delibera consiglio regionale; Dpgp = decreto presidente giunta provinciale; Dpgr = Decreto presidente giunta regionale; Dgr= decreto giunta regionale; L. = Legge; Reg.= Regolamento regionale.

 

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori

 

 

Rezzonico Silvio

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