La valutazione del giudice in materia di determinazione della pena: come opera? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. La questione: violazione di legge con riguardo agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e carenza di motivazione in merito alla pena irrogata
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: la valutazione circa la determinazione della pena varia a seconda se si considera il minino o la media edittale
1. La questione: violazione di legge con riguardo agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e carenza di motivazione in merito alla pena irrogata
La Corte di Appello di Catania confermava una sentenza con cui il GUP del Tribunale etneo aveva riconosciuto l’imputato responsabile dei delitti di riciclaggio e falso per soppressione relativamente a due ciclomotori e, con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, applicata la riduzione per la scelta del rito, l’aveva condannato alla pena complessiva di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 4.600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con la conseguente interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge con riguardo agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e carenza di motivazione in merito alla pena irrogata. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, erano richiamati i seguenti orientamenti nomofilattici: 1) la graduazione della pena, in tutte le sue componenti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’ha esercitata, sia per fissare la pena base che per l’aumento operato per la continuazione, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., risultando perciò non consentita la censura che nel giudizio di cassazione miri, di fatto, ad una nuova valutazione della sua congruità e la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., tra le tante. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017); 2) nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013); 3) quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (cfr., ancora, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996); 4) l’impegno motivazionale debba considerare, quale parametro di riferimento, la media edittale, nel senso che, qualora venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); 5) l’irrogazione di una pena base pari o superiore alla media edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (cfr., Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013; conf., Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019); 6) l’irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni dei tipo: “pena congrua“, “pena equa” o “congruo aumento“, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013).
Orbene, per la Corte di legittimità, la Corte territoriale aveva dato conto del fatto di come il Tribunale avesse applicato, per il delitto di riciclaggio, il minimo edittale della pena detentiva che aveva confermato, non avendo perciò alcuna necessità di motivare questa sua decisione, il che si poneva quindi in linea con il quadro ermeneutico appena richiamato.
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3. Conclusioni: la valutazione circa la determinazione della pena varia a seconda se si considera il minino o la media edittale
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come deve operare la valutazione del giudice in materia di determinazione della pena.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di pregressi indirizzi interpretativi, quanto segue: la graduazione della pena, in tutte le sue componenti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’ha esercitata, sia per fissare la pena base che per l’aumento operato per la continuazione, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., risultando perciò non consentita la censura che nel giudizio di cassazione miri, di fatto, ad una nuova valutazione della sua congruità e la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico fermo restando che, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale.
Ad ogni modo, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio tenuto conto però che l’impegno motivazionale deve comunque considerare, quale parametro di riferimento, la media edittale, nel senso che, qualora venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen..
Invece, l’irrogazione di una pena base pari o superiore alla media edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena mentre l’irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti, a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., le espressioni dei tipo: “pena congrua“, “pena equa” o “congruo aumento“, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se la valutazione del giudice di merito, in punto di dosimetria della pena, sia stata correttamente compiuta.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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