Delocalizzazione della produzione: origine e provenienza del prodotto, art. 517 c.p. e tutela del consumatore

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Si sta oramai assistendo da alcuni anni ad una tendenza: il superamento di imprese di grandi dimensioni, concentrate in un’unica struttura organizzativa e territoriale, e di contro lo sviluppo di modelli di imprese di dimensioni inferiori ma che si articolano sul territorio, anche a livello (in certi casi) globale.
 Ciò è dovuto all’introduzione di nuove tecnologie di comunicazione e di trasporto: soggetti economici localizzati in punti diversi e lontani interagiscono in tempo reale, scambiandosi ordini e informazioni; le transazioni commerciali avvengono in tempo reale; prodotti, componenti, arrivano a destinazione in tempi sempre più rapidi.
In questo scenario (di globalizzazione dei mercati e dei processi economici, ed in cui le imprese sono sempre più svincolate nelle loro scelte rispetto al territorio) assume più che mai rilevanza la questione dell’origine e provenienza dei prodotti.
Sotto tale punto di indagine, lo strumento che rassicura il mercatosulla qualità delprodotto è il marchio, registrato o no, che si configura come segno distintivo del prodotto medesimo, nella forma di un emblema o di una denominazione.
Com’è noto, la funzione tradizionale del marchio è triplice, perché indica la provenienza imprenditoriale, assicura la qualità del prodotto e agisce come richiamo per la clientela ovverosia come suggestione pubblicitaria.
Orbene questa triplice funzione del marchio non è modificata neppure nella realtà economica contemporanea, nella quale numerose imprese – come detto – si avvalgono legittimamente di imprese situate in altri paesi per fabbricare i propri prodotti contrassegnati da un proprio marchio distintivo. 
Diverso invece è il caso dei prodotti agroalimentari la cui qualità è connessa in modo rilevante all’ambiente geografico nel quale sono coltivati, trasformati o elaborati. Il diritto comunitario ha disciplinato questa materia con il Regolamento del Consiglio n. 2081 del 14.7.1992, che ha previsto la possibilità di registrare:
a) la "denominazione di origine protetta" (DOP) per i prodotti agricoli o alimentari originari di un determinato territorio la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani, e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica di origine;
b) la "indicazione geografica protetta" (IGP) per i prodotti agricoli o alimentari originari di un determinato territorio, di cui una qualità o caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione c/o trasformazione c/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata (art. 2 Reg. CEE 2081/92);
La registrazione avviene purché, in entrambi i casi, sia rispettato un determinato "disciplinare", che indica soprattutto le materie prime o le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto, nonché il metodo di ottenimento del prodotto stesso (art. 4 Reg. CEE 2081192).
Per siffatti prodotti agroalimentari, come è evidente, anche quando non si arrivi a registrare un marchio di denominazione o indicazione geografica, ciò che rileva per l’ordine economico, inteso come protezione dei consumatori e dei produttori, è proprio l’origine territoriale.
 In questa materia, è intervenuta la legge 24.12.2003 n. 350 (finanziaria 2004), che nell’art. 4 (finanziamento agli investimenti) ha inteso proteggere e promuovere il prodotto made in Italy anche attraverso la regolamentazione dell’indicazione di origine o l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte nel territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine (comma 61), 
Nell’ambito di questa finalità, l’ art. 4 ha previsto degli strumenti di tutela penale dell’ordine economico, sempre comprensivo degli interessi dei produttori e di quelli dei consumatori. Il comma 49 (come modificato dall’art. 1, comma 9 DL n. 35/05) stabilisce infatti che: L’importazione e l’esportazione a finì di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’art. 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura < madein Italy > su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce , fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure o quant ‘altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per , l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.
Con sentenza del 1 marzo 2007, n. 8684 la Cassazione Penale III^ Sezione ha mandato assolto un produttore italiano di orologi fabbricati all’estero dal reato di cui all’art. 517 c.p., osservando che con l’espressione origine e provenienza del prodotto, il Legislatore ha inteso fare riferimento alla provenienza del prodotto da un determinato produttore e non già da un determinato luogo (nella specie erano stati presentati in dogana per l’importazione, n. 1949 orologi da polso fabbricati per conto di un’azienda italiana da un produttore di Hong Kong . In particolare, detti orologi recavano tutti incisa sul retro della cassa la dicitura “Officina del Tempo – Italy”, nonché, la maggior parte di essi, la dicitura “Italian design”, impressa sulla parte inferiore del quadrante. Il Tribunale di Como mandava assolto il produttore italiano sul presupposto che, nel caso di specie, le diciture di cui sopra si limitavano ad indicare che il produttore -inteso come soggetto giuridico- era italiano e che la progettazione era opera di designer italiani: il fatto che la fabbricazione fosse delocalizzata all’estero non rilevava ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 517 c.p.).
Il marchio – continua la Corte di Cassazione nella decisione in esame – rappresenta il segno distintivo di un prodotto siccome proveniente da un determinato imprenditore e contenente determinate caratteristiche qualitative in quanto risultato di un processo di fabbricazione del quale il suddetto imprenditore, titolare del segno distintivo, coordina economicamente e giuridicamente i vari momenti e fattori del procedimento di produzione. Nell’interpretazione del precetto penale, dunque, non può trascurarsi la funzione che il marchio ha nella attuale realtà economica, in cui numerose imprese, multinazionali o nazionali, si avvalgono, ai fini della produzione, della attività di altre imprese in vario modo controllate. Questo tipo di organizzazione produttiva è pacificamente ritenuto lecito, proprio perché la garanzia che l’articolo 517 c.p. ha inteso assicurare al consumatore riguarda l’origine e la provenienza del prodotto, non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge), bensì da un determinato produttore, vale a dire da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Non può, invero, negarsi che l’imprenditore, nel campo dell’attività industriale, ben può affidare a terzi sub fornitori l’incarico di produrre materialmente un determinato bene e può imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi. La disposizione di cui all’articolo 517 c.p. è volta a tutelare la fiducia dell’acquirente. A tal fine, la induzione in inganno di cui all’articolo 517 c.p. riguarda l’origine, la provenienza o qualità dell’opera o del prodotto. Ma, a ben vedere, i primi due elementi sono funzionali al terzo, che, in realtà, è il solo fondamentale, giacché, normalmente, il luogo o lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato è del tutto indifferente alla qualità del prodotto stesso. Del resto, la disciplina generale del marchio non esige che venga pure indicato il luogo di produzione del prodotto e, dal punto di vista giuridico, il marchio non garantisce la qualità del prodotto, ma rappresenta solo il collegamento tra un determinato prodotto e l’impresa, non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità del produttore il quale ne garantisce la qualità, essendo il solo responsabile verso l’acquirente. Da questi principi è stata fatta derivare la conseguenza che anche una indicazione errata o imprecisa relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall’articolo 517 c.p., in quanto deve ritenersi pacifico che l’origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza dal produttore (cfr. Cassazione, Sezione terza, 7/7/1999, Thum). Questa Corte ha anche più volte ribadito che il richiamato orientamento interpretativo non può ritenersi superato per effetto dell’ articolo 4, comma 49, della legge 350/03 (anche come modificato dal Dl 14/3/2005, articolo 1, comma 9, convertito nella legge 80/2005), in quanto le nuove disposizioni non possono essere interpretate nel senso che con esse il Legislatore abbia voluto implicitamente stravolgere la costante interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, rendendo applicabile l’articolo 517 c.p. anche ai casi di prodotti fabbricati o fatti fabbricare in stabilimenti esteri da un produttore italiano che si assume la piena responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione e che rechino solo il marchio o l’indicazione della impresa italiana e non anche l’indicazione del fatto che la fabbricazione materiale è avvenuta in uno stabilimento estero.
Occorre però precisare ora, qual è la normativa europea sulla origine a cui si riferisce il citato comma 49 dell’art. 4 della legge finanziaria e come essa definisce la nozione di origine. Si deve considerare, al riguardo, il Regolamento CEE n. 2913 del 12.10.1992, che ha istituito il codice doganale comunitario e ha definito negli artt. 22-26 l’origine delle merci ai fini doganali. Orbene nell’art. 23 si definiscono originarie di un paese le merci interamente             ottenute in tale paese, precisandosi che per tali devono intendersi: a) i prodotti minerali estratti nel suo territorio; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, nati e allevati in detto paese: d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sano allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo; g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando i prodotti di cui alla lettera f); h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo a sottosuolo; i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati iviraccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime; j) le merci ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a} ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.
 Com’è evidente, si tratta sempre di merci la cui qualità è in qualche modo identificabile in relazione alla loro origine geografica, così come per i prodotti agricoli e alimentari di cui al Reg. CEE n. 208171992. Sembra logico dedurne, quindi, che il legislatore nazionale del 2003 nel riferirsi alla nozione europea di origine abbia richiamato la categoria di derivazione geografica (solo) per quei prodotti di tipo agricolo, minerario, o animale, le cui caratteristiche siano in qualche modacollegate al loro ambiente territoriale. A ben vedere, frattanto, quando alla produzione delle merci contribuiscono due o più paesi, l’art. 24 del Reg. CEE n. 2913/92 definisce come paese d’origine quello in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, atteso che per le esigenze del commercio internazionale l’origine della merce deve essere sempre radicata in un solo paese. Ma si tratta di una nozione di origine che è stabilita per il funzionamento del codice doganale comunitario, non già per la tutela dei consumatori dalle frodi e dei produttori dalla illecita concorrenza. Quindi, richiamando la nozione europea di origine, l’art. 4 comma 49 della legge 350/2003 non ha modificato la interpretazione che si deve dare della origine e provenienzadi un prodotto ai fini della tutela penale dell’ordine economicoo della fede pubblica. Posto che a tali fini origine e provenienza sono funzionali alla qualità del prodotto, rileverà la derivazione territoriale o quella imprenditoriale secondo che la qualità del prodotto dipendadall’ambito geografico o dalla tecnicaproduttiva in cui la merce nasce: cioè, relativamente ai prodotti industriali, la cui qualità dipende dalla affidabilità tecnica del produttore, per origine del prodotto deve intendersi la sua origine imprenditoriale, cioè la sua fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo­, invece, relativamente ai prodotti agricoli o alimentari che sono identificabili in relazione all’origine geografica, la cui qualità essenzialmente dipende dall’ambiente naturale e umano in cui sono coltivati, trasformati e prodotti, per origine del prodotto deve intendersi propriamente la sua origine geografica o territoriale.
V’è da dire comunque che alcune pronunce giurisprudenziali hanno evidenziato che non sempre il fenomeno della delocalizzazione della produzione può considerarsi neutro rispetto alla qualità del prodotto e quindi alla tutela della buona fede del consumatore. Ciò, solitamente, non avviene quando il livello professionale della manodopera assume una importanza qualificante rispetto al manufatto. Il caso maggiormente assurto agli onori della cronaca (pronuncia 2648/2006 della Corte di Cassazione), riguarda il settore dell’abbigliamento, nel quale l’Italia gode di una riconosciuta leadership in campo mondiale, dovuta alla particolare specializzazione delle maestranze impiegate nel settore. Nel caso di specie – ha chiarito la Cassazione – anche la sola lavorazione all’estero acquisisce una spiccata valenza, che consentirebbe al produttore di fornire maliziosamente al consumatore, avare se non addirittura fallaci indicazioni con l’intento sottaciuto, ma evidente, di conferire al prodotto una maggiore affidabilità promuovendone in definitiva l’acquisto. È stato quindi condannato un operatore italiano che su alcuni prodotti di abbigliamento, da esso importati da un Paese terzo (dove erano stati fabbricati sotto il controllo della sua impresa che in tale Paese aveva delocalizzato alcune attività produttive), non si era limitato ad apporre il suo marchio legalmente registrato, ma anche ulteriori indicazioni idonee a far ritenere che i prodotti erano stati fabbricati in Italia.
Sul piano normativo poi, il recente decreto sulla competitività ha introdotto ulteriori elementi di novità sul concetto di “luogo di origine e provenienza”, in ogni caso tali da colludere, almeno in parte, con l’elaborato giurisprudenziale. Le imprese che non prevedono il mantenimento in Italia di una parte sostanziale delle attività produttive vengono escluse da alcuni benefici. Si tratta di un indizio favorevole alla rilevanza del luogo di produzione del bene.
Nello stesso Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206) all’art. 6 lettera c, è stato introdotto l’obbligo di indicare sui prodotti venduti sul mercato italiano “il nome del paese di origine se situato fuori dall’Unione Europea”.
Come si può vedere, quindi, si tratta di una normativa   in movimento ( a dispetto di una giurisprudenza pressocchè statica) ed alla ricerca di un punto di equilibrio fra fenomeni diversi e virtualmente contrastanti quali la globalizzazione, la necessità di sostenere la capacità concorrenziale delle imprese nazionali ricorrendo alla delocalizzazione della produzione, ma anche quella di apprestare una efficace tutela al consumatore sempre più esigente.
Avv. Angelo Buonfrate

Buonfrate Angelo

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