Decreto sblocca pagamenti, in una nota ministeriale chiarimenti sulle procedure

Redazione 10/04/13
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Lilla Laperuta

Con la nota n. 75 diramata del Consiglio dei Ministri il 6 aprile 2013 in ordine al d.l. 8.4.2013, n. 35, noto come decreto “sblocca pagamenti” sono state illustrate le specifiche procedure da seguire per ottenere i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

I pagamenti sono disciplinati, si spiega nella nota, in relazione alle diverse tipologie di credito delle imprese nei confronti della pubblica amministazione e alla necessità di non mancare agli obiettivi di finanza pubblica, recentemente deliberati dal Parlamento, in materia di deficit e di debito.

In particolare:

a) Comuni e Province, entro il prossimo 30 aprile, faranno richiesta di autorizzazione al Ministero delle economie e finanze (MEF) per i pagamenti da effettuare. Tali pagamenti saranno autorizzati entro il 15 maggio e finanziati con le disponibilità liquide degli enti. Entro il 15 giugno le Amministrazioni dovranno comunicare importi e tempistiche alle imprese beneficiarie dei pagamenti. Sin da subito, in attesa della citata autorizzazione, i Comuni e le Province possono, comunque, iniziare a pagare i propri debiti nel limite del 50% dei pagamenti programmati;

b) Comuni, Province, Regioni e ASL, se non hanno disponibilità liquide, possono ottenere finanziamenti a valere sul Fondo. A tal fine, entro il prossimo 30 aprile faranno richiesta al MEF delle risorse necessarie per i pagamenti e dovranno ricevere entro il 15 maggio le relative ripartizioni, a valere sul Fondo;

c) entro il 31 maggio 2013 le P.A. debitrici dovranno comunicare alle imprese creditrici il piano dei pagamenti.

Per le citate procedure non sarà necessaria la richiesta di certificazione da parte delle imprese creditrici, ma sarà responsabilità diretta dell’Amministrazione identificare i soggetti creditori e gli importi da pagare. In caso di richiesta di pagamenti per importi superiori alle disponibilità, le Amministrazioni seguiranno il criterio dell’anzianità del credito scaduto: prima i crediti non ceduti pro soluto in ordine di “anzianità”, poi i crediti ceduti pro soluto in ordine di “anzianità”.

Le Amministrazioni sono tenute a rispettare precisi obblighi a garanzia delle imprese creditrici, sia per quanto riguarda il ricorso all’anticipazione da parte del Fondo, sia per quanto riguarda l’utilizzo delle somme anticipate dal Fondo esclusivamente per il pagamento dei debiti commerciali precedenti al 31 dicembre 2012.

Nel decreto legge sono altresì contenute alcune norme in materia di spending review, di TARES e di riequilibrio dei bilanci regionali. Con riferimento alla spending, il decreto stabilisce i criteri di ripartizione dei tagli della “spendine review” nei confronti delle Province nel caso in cui non si trovi l’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Si prevede che, per gli anni 2012 e seguenti, ad eccezione del 2013 e 2014, le riduzioni saranno operate in proporzione alle spese per consumi intermedi.

Per quanto riguarda la TARES il decreto dà ai Comuni la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse come previsto dal “Salva Italia” (D.L. 201/2011). A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione sia adottata e pubblicata dal Comune almeno trenta giorni prima della data di versamento.

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