Decreto sblocca-debiti, per gli enti locali possibili gli acquisti degli immobili a titolo oneroso se il fine è la pubblica utilità

Redazione 14/06/13
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Lo prevede l’articolo 10-bis del decreto-legge n. 35 dell’8 aprile 2013 convertito, con modificazioni, in legge n. 64 del 6 giugno 2013. Il provvedimento, noto come decreto salva debiti, prevede un piano complessivo di 40 miliardi di euro articolato in due anni, in modo da estinguere le insolvenze che le pubbliche amministrazioni hanno maturato nei confronti di un gran numero di piccole e medie imprese, consentendo così agli enti locali sprovvisti di liquidità in cassa di avviare i pagamenti. Il provvedimento reca all’art. 10-bis una norma d’interpretazione autentica dell’articolo 12, comma 1-quater, D.L. 98/2011 (conv. con L. 111/2011). Si afferma che, nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all’articolo 12 citato non si applica:

1) alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

2) alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.

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