Decreto milleproroghe: convertito in legge e pubblicato in Gazzetta (L. 10/2011)

Redazione 01/04/11
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Con una procedura ultrarapida è giunto all’approvazione finale il cosiddetto
decreto milleproroghe: approvazione alla Camera venerdì 25, voto favorevole
del Senato sabato 26 e pubblicazione in Gazzetta lo stesso giorno (L. 26 febbraio
2011, n. 10 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese
e alle famiglie
"). Il testo è stato pubblicato nel supplemento
ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 47 ed è formato da 4 articoli
suddivisi in 95 commi e varie tabelle allegate: in pratica una mini-finanziaria.

Il nuovo passaggio al Senato (che aveva approvato in prima lettura il 15 febbraio)
si è reso necessario per tenere conto delle osservazioni espresse sul provvedimento
dal Presidente della Repubblica, che aveva lamentato, tra le altre cose, l’inserimento
nei decreti legge di "disposizioni non strettamente attinenti ai loro contenuti,
eterogenee e spesso privi dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza".
Il richiamo del Colle ha indotto il Governo ad una riformulazione del maxiemendamento
eliminando alcune disposizioni: quelle relative alla demolizione di immobili in
Campania, le concessioni in favore degli operatori danneggiati da fenomeni vulcanici,
la durata dell’incarico dei vertici dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, la modifica del termine per la scadenza del divieto agli intrecci
proprietari tra stampa e televisioni (ripristinato al 31 marzo), la riorganizzazione
della Consob, le liste provinciali per i precari della scuola (anche per tener
conto della recente sentenza n. 41/2011 della Corte costituzionale: con la modifica
restano in vigore le liste uniche nazionali e salta l’obbligo per i docenti di
iscriversi alla sola lista della Provincia di residenza), la norma che consentiva
ai Comuni con più di 1 milione di abitanti (Roma e Milano) di aumentare
il numero di assessori e consiglieri comunali.
Confermate, invece, le disposizioni in materia di giustizia, in particolare lo
slittamento di un anno per l’entrata in vigore della mediazione obbligatoria per
le controversie aventi ad oggetto il condominio e il risarcimento del danno derivante
dalla circolazione di veicoli e natanti (art. 2, comma 16decies) e la proroga
nelle loro funzioni dei Giudici Onorari e Giudici di Pace affinché sia
assicurata la continuità degli Uffici (articolo 1, commi 2 ter e 2 quater).
Prorogato anche il termine per l’impugnazione dei contratti di lavoro a termine,
fissato dal collegato lavoro al 23 gennaio 2011; con la modifica dell’art. 32
della L. 183/2010 c’è tempo fino al 31 dicembre 2011.
È da sottolineare che in sede di promulgazione del testo il Presidente
della Repubblica ha diffuso un comunicato in cui evidenzia come nel decreto-legge
"restano comunque disposizioni in ordine alle quali potranno essere successivamente
adottati gli opportuni correttivi, alcuni dei quali sono del resto indicati in
appositi ordini del giorno approvati dalle Camere o accolti dal Governo".
Prendendo spunto da questa vicenda il Presidente rileva di aver altresì
"preso atto dell’impegno assunto dal Governo e dai Presidenti dei gruppi
parlamentari di attenersi d’ora in avanti al criterio di una sostanziale inemendabilità
dei decreti-legge. Si tratta di una affermazione di grande rilevanza istituzionale
che vale – insieme alla sentenza n. 360 del 1996 con la quale la Corte costituzionale
pose fine alla reiterazione dei decreti-legge non convertiti nei termini tassativamente
previsti – a ricondurre la decretazione d’urgenza nell’ambito proprio di una fonte
normativa straordinaria ed eccezionale, nel rispetto dell’equilibrio tra i poteri
e delle competenze del Parlamento, organo titolare in via ordinaria della funzione
legislativa, da esercitare nei modi e nei tempi stabiliti dalla Costituzione e
dai regolamenti parlamentari".

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