Il decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21 e le novità in ambito di delitti finanziari

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Il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, ha introdotto due nuovi reati nel codice penale, prima disciplinati in leggi speciali, per ottemperare al principio di riserva di codice ex art. 3 bis c.p., a sua volta introdotto dall’art. 1 del decreto legislativo in questione. Ai sensi dello stesso “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”.
Il nuovo art. 3 bis c.p. risponde innanzitutto a un’esigenza di razionalizzazione della normativa penale, volta a limitare il proliferarsi di leggi speciali e al tentativo di ricollocamento del codice al centro della legislazione in materia penale. Questo non faciliterebbe solo gli addetti ai lavori ma renderebbe la materia più organica e certa, maggiormente comprensibile e conoscibile dalla collettività. Si tratta, dunque, di un’operazione solamente di riordino della materia, giacché le fattispecie sono state semplicemente traslate all’interno del codice penale.

Tutela del sistema finanziario

Il testo di legge si è occupato di varie fattispecie. Tuttavia, per quanto riguarda la tutela del sistema finanziario, le novità principali sono due.
Il delitto disciplinato ai sensi dell’art. 55 comma 5 del dlgs. 21 novembre 2007, n. 231, la cd. legge antiriciclaggio, è confluito nell’art 493 ter c.p., rubricato “Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento”. Esso punisce chiunque, al fine di trarne profitto per se stesso o altri, utilizzi in maniera indebita, falsifichi, alteri, possieda, ceda o acquisisca carte di credito o di pagamento o altri documenti che abiliti il prelievo di denaro contante, con la ratio di tutelare il patrimonio e contemporaneamente assicurare una corretta circolazione del credito.
L’articolo specifica, poi, che in seguito a sentenza di condanna o all’applicazione della pena previo espletamento della procedura di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., debba aver luogo la confisca di ciò che è stato utilizzato per la commissione del reato, di profitto e prodotto dello stesso e, laddove questo non sia possibile, la confisca dovrà riguardare beni, denaro o altra utilità in possesso del reo, per un ammontare che equivalga il profitto o il prodotto.
La ratio della norma è duplice, giacché sicuramente essa tutela il patrimonio personale ma anche la corretta circolazione del credito, tanto da essere contenuta all’interno del Titolo VII, tra i delitti contro la fede pubblica.
Il secondo reato è disciplinato dall’art. 512 bis c.p., rubricato “Trasferimento fraudolento di valori”, mentre in precedenza, esso era stato introdotto in seguito alla legge 7 agosto 1992, n. 306. La norma sanziona chiunque trasferisca fittiziamente ad altri denaro o beni per elidere l’applicazione della confisca o per facilitare la commissione di altri delitti quali la ricettazione o il riciclaggio. Il trasferimento deve, quindi, essere fittizio: il reo continuerà a possedere tali beni, pur avendoli fraudolentemente trasferiti a terzi. Le finalità sono molteplici: innanzitutto quella elusiva della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniale, e quella di agevolazione alla commissione di delitti di ricettazione o di riciclaggio.
A causa della sua formulazione (si fa riferimento al “salvo che il fatto costituisca più grave reato”) esso è stato ritenuto una norma di chiusura.
La norma, infatti, mira a colpire vari livelli di criminalità, tra cui quella economica ma anche quella organizzata. L’obiettivo dell’ordinamento giuridico in questo caso è quello di attuare tecniche sia di prevenzione che di repressione penale, volte a colpire i proventi di attività delittuose, che solitamente vengono trasferiti e ripuliti, colpendo, così, tutto il sistema criminale.

Dott.ssa Maggese Giuditta

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