Anna Costagliola
Sulla Gazzetta ufficiale n. 150 del 28 giugno scorso è stato pubblicato il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, c.d. «decreto lavoro», recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti». L’obiettivo delle misure predisposte dal Governo è quello di promuovere l’occupazione, in particolare giovanile, migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e del sistema produttivo, anche per tener fede agli impegni assunti in sede internazionale e comunitaria, nonché quello di favorire, sempre nell’ottica della ripresa economica, la flessibilità «buona», privilegiando, quindi, i contratti a tempo indeterminato rispetto ad altre forme contrattuali quali il contratto di lavoro intermittente.
Nel contesto del provvedimento sono contemplati anche alcuni aggiustamenti alla disciplina delle s.r.l. semplificate e delle start-up innovative, finalizzati sempre a creare le condizioni per la crescita dell’occupazione e della imprenditorialità nel nostro Paese.
In particolare, il nuovo decreto legge ha eliminato il limite dei 35 anni di età per la creazione di s.r.l. semplificate (art. 2463bis c.c.). Si ricorda che caratteristica di questo tipo di società è un regime particolarmente agevolato, sia per l’ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione (è sufficiente la cifra meramente simbolica di un euro), sia per i minori costi da sostenere in fase d’avvio. La modifica mira sia ad allargare la platea dei potenziali beneficiari della normativa in oggetto, sia a prevenire le inevitabili trasformazioni in s.r.l. «normali» una volta che i soci avessero superato l’età dei 35 anni, prevista come condizione essenziale per la costituzione semplificata. Infatti, con il naturale raggiungimento dei limiti d’età dei soci, le semplificate avrebbero dovuto, ex lege, trasformarsi in s.r.l. normali con un aggravio di costi sia in termini di capitalizzazione sia per quanto concerne le spese notarili e accessorie. Il presunto risparmio iniziale si trasformava quindi in un differimento di maggiori costi futuri con il risultato di scoraggiare l’adozione di tale forma societaria soprattutto nei soggetti over 30.
Correlativamente, mediante l’abrogazione del comma 4 dell’art. 2463bis c.c., è stato eliminato il divieto di cedere quote a soggetti over 35. Un’ulteriore modifica, poi, superando l’obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci, consente che gli stessi siano individuati anche al di fuori della compagine sociale.
Il restyling della forma «semplificata» di s.r.l. ha reso talmente marginali le differenze tra questo tipo sociale e le s.r.l. a capitale ridotto da indurre il legislatore ad espungere completamente dal nostro ordinamento queste ultime mediante l’abrogazione dei primi quattro commi dell’art. 44 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), istitutivo delle stesse. Allo stato, pertanto, non potranno più essere costituite le s.r.l. a capitale ridotto, mentre per quelle eventualmente già costituite presso il registro delle imprese è disposta la loro ridenominazione ex lege come «società a responsabilità limitata».
Tutte le s.r.l. minori potranno ora godere degli sconti in merito ai diritti di segreteria e all’imposta di bollo e, se costituite mediante l’utilizzo degli statuti standard, non saranno tenute al pagamento delle spese notarili.
Lo stesso D.L. 76/20123 contiene inoltre una serie di interventi significativi anche sul fronte delle imprese innovative start-up, di cui vengono semplificati e ampliati i requisiti per l’accesso alla normativa. In particolare, le modifiche hanno riguardato i seguenti aspetti:
a) è stato abrogata la disposizione che richiedeva ai soci persone fisiche, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, di detenere la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria;
b) è stata ridotta dal 20% al 15% la quota minima di spesa in ricerca e sviluppo richiesta alla società per essere qualificabile come start-up;
c) è stato esteso l’accesso al regime agevolato delle società alle imprese con almeno 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di una laurea magistrale e alle società titolari di un software originario registrato presso la Siae. Quest’ultima misura è destinata a favorire un incremento importante di start-up innovative nel campo dell’economia digitale.
Come sottolineato anche dal Ministro dello Sviluppo Economico, entrambi gli interventi predisposti dal Governo mirano a rafforzare notevolmente il ruolo dell’imprenditorialità nella creazione di occupazione. Da oggi, infatti, chiunque in Italia, a prescindere dall’età, può aprire una società a costi pressoché nulli, consentendo al Paese di compiere un balzo in avanti nelle classifiche internazionali sulla competitività e diventare più attrattivo per gli investitori esteri.
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