Decreto ingiuntivo: quando la prova scritta è idonea?

Redazione 23/06/20
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Decreto ingiuntivo: la prova scritta ex art. 633 c.p.c.

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Le prove nel processo civile

L’opera affronta i singoli mezzi di prova, tipici e atipici, analizzandone caratteristiche e valore, al fine di guidare il professionista nella scelta più corretta per sostenere la propria linea difensiva.La peculiarità del volume consiste nella trattazione della prova in relazione ai singoli tipi di procedimento: oltre alle prove nell’ambito del rito ordinario, gli Autori affrontano la tematica in relazione, fra gli altri, al procedimento di separazione, al procedimento monitorio e a quello cautelare.La trattazione si sviluppa basandosi sul dato normativo e sulle recenti pronunce giurisprudenziali relative all’utilizzo nonché alla portata probatoria dei singoli mezzi di prova, aiutando in tal modo l’operatore ad orientare il proprio lavoro, confrontandosi con casi pratici.a cura di Gianluca MorrettaAvvocato, partner dello studio R&P Legal, con particolare esperienza nel contenzioso civile e commerciale. È esperto nella tutela della proprietà industriale e intellettuale.Maria Teresa BartalenaAvvocato, si occupa di diritto civile e svolge la propria attività prevalentemente nel settore banking and finance.Nicola Berardi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, con particolare riferimento al diritto della proprietà industriale e delle nuove tecnologie.Alberto CaveriAvvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa di contenzioso ordinario e arbitrale per conto di enti pubblici e primarie società.Ludovica CerettoAvvocato, svolge la propria attività nei settori del commercio elettronico, del trattamento dei dati personali, del diritto della comunicazione e della pubblicità, dei servizi online e del diritto d’autore.Antonio Faruzzi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, occupandosi in particolare di operazioni straordinarie di fusione ed acquisizione e di contenziosi civili.Beatrice GalvanAvvocato, si occupa di diritto civile, con particolare esperienza nel contenzioso civile e nel diritto commerciale e societario.Paolo GrandiAvvocato, partner dello studio R&P Legal, esperto di contenzioso commerciale e societario. Assiste primarie aziende del comparto manifatturiero e metalmeccanico, del settore della moda, dell’automotive e della ristorazione.Enrico Lambiase Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa prevalentemente di contenzioso nell’ambito del diritto civile, oltre che di diritto di famiglia e delle successioni.Marco LaulettaAvvocato, opera principalmente nel settore del diritto bancario, della contrattualistica commerciale nazionale ed internazionale, del diritto dell’ambiente e dell’energia.Giovanna MaggiaAvvocato, esperta di diritto commerciale in riferimento alla tutela della proprietà intellettuale e al settore del commercio elettronico e della protezione dei dati personali.Luca Magistretti Avvocato, si occupa di contenzioso in materia societaria e assicurativa, di responsabilità civile professionale e da prodotto, di procedure concorsuali e di regolamentazione assicurativa.Daniele Merighetti Avvocato, svolge prevalentemente attività di assistenza nell’ambito del diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale, alle locazioni ed alla tutela del consumatore.Massimo Moraglio Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile, avendo maturato una particolare esperienza in ambito bancario e nei procedimenti di esecuzione immobiliare.Maria Grazia Passerini Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile, avendo maturato una particolare esperienza nella gestione delle controversie di natura famigliare.Cristiano Principe Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile e, in particolare, di responsabilità civile, diritto commerciale e societario. È autore di pubblicazioni su condominio e locazioni.Serena SibonaDottoressa, laureata nel 2017 presso l’Università di Torino, ha maturato esperienze accademiche all’estero. Da gennaio 2018 si dedica prevalentemente al diritto commerciale e al trattamento dei dati personali.Caterina Sola Avvocato, partner dello studio R&P Legal, da oltre 25 anni svolge la propria attività nell’ambito del contenzioso civile, avendo maturato particolare esperienza soprattutto nei procedimenti cautelari ed esecutivi.Stefania Tiengo Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa principalmente di contenzioso civile e di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, soprattutto nel settore immobiliare e delle locazioni.Monica Togliatto Avvocato, partner dello studio R&P Legal, dottoressa di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi di Torino. Si occupa di diritto della pubblicità, proprietà intellettuale ed industriale, diritto dei consumatori.Margherita Vialardi Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile ordinario e arbitrale, con particolare esperienza nel settore della responsabilità professionale.Matteo Visigalli Avvocato, si occupa di diritto civile prestando assistenza giudiziaria, ordinaria e arbitrale, con particolare specializzazione nel contenzioso commerciale e societario.

Maria Teresa Bartalena, Nicola Berardi, Alberto Caveri, Ludovica Ceretto, Antonio Faruzzi, Beatrice Galvan, Paolo Grandi, Enrico Lambiase, Marco Lauletta, Giovanna Maggia, Luca Magistretti, Daniele Merighetti, Massimo Moraglio, Gianluca Morretta, Maria Gr | 2020 Maggioli Editore

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L’art. 633 c.p.c., oltre a chiarire l’oggetto del diritto di credito azionato dal ricorrente, specifica, al n. 1, che di tale diritto l’istante deve fornire “prova scritta”.
La prova scritta richiesta per l’emissione di un decreto ingiuntivo ha caratteristiche diverse rispetto a quella dell’ordinario processo di cognizione. L’art. 634 c.p.c., infatti, elenca tra le prove scritte che possono fondare l’emissione di un decreto ingiuntivo anche mezzi istruttori che, nell’ambito di un processo ordinario di cognizione, non avrebbero alcuna rilevanza. Tale diversità si estrinseca, nel concreto, in una relativa facilità, per il creditore, nel richiedere ed ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo; mentre la relativa agevolazione per il creditore viene meno nell’eventuale fase di opposizione, nell’ambito della quale l’onere probatorio del creditore è ricondotto alle classiche regole codicistiche.
A titolo esemplificativo, le scritture private, che nel processo ordinario costituiscono prova solo se la loro provenienza è certa, nel procedimento monitorio sono prova anche a prescindere da tale accertamento; ovvero, le scritture contabili (nello specifico, l’estratto autentico del libro giornale), diversamente da quanto accade nel processo ordinario, nel procedimento di ingiunzione sono utilizzabili a favore dell’imprenditore anche nei rapporti con un non imprenditore. Naturalmente, laddove sia proposta opposizione da parte del debitore ingiunto e si avvii, dunque, la fase a cognizione piena, le prove idonee nella fase monitoria mantengono l’efficacia che hanno sulla base delle norme ordinarie (si veda infra).
Si noti altresì che, secondo la giurisprudenza ormai prevalente, oltre ai documenti indicati dalla legge, sono ritenute prove scritte idonee
«tutti i documenti da cui risulti l’esistenza del diritto di credito provenienti dal debitore o da terzi, che abbiano intrinseca legalità, purché il giudice nella sua valutazione discrezionale ne riconosca l’idoneità a dimostrare il diritto controverso, anche se sono privi di efficacia probatoria assoluta» (Trib. Milano, sez. lavoro, 30.5.2017, n. 1603).
Pertanto, l’elencazione di cui all’art. 634 c.p.c. non deve ritenersi tassativa, bensì esclusivamente esemplificativa.
Inoltre, la questione relativa alla prova scritta del credito non ha nulla a che vedere con la sussistenza dello stesso: il (presunto) creditore deve limitarsi a fornire la prova, senza dimostrazione di un eventuale inadempimento dell’intimato che, se vorrà, potrà contestare la sussistenza di un’obbligazione eccependo quanto necessario ai sensi dell’art. 2697 c.c.

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Riprendendo e precisando quanto illustrato poco sopra, l’affermazione di un diritto di credito supportato da una prova scritta è condizione necessaria e sufficiente per ottenere il rilascio di un decreto ingiuntivo.
Muovendo da tali assunti, è facile comprendere come sia le Corti di merito sia la Corte di Cassazione si siano trovati in più occasioni a dover valutare l’idoneità di un determinato documento a supportare l’emissione di un decreto ingiuntivo, nonché il valore del medesimo nell’eventuale fase di opposizione. Si ritiene utile, dunque, illustrare alcuni tra i più significativi orientamenti sul punto. L’innovazione tecnologica che ha caratterizzato gli ultimi decenni ha costituito una sfida per gli organi giudicanti nazionali, i quali si sono trovati a sussumere nelle più ampie categorie offerte dal nostro ordinamento tutta una serie di strumenti informatici. Tra essi, assume un ruolo primario il messaggio di posta elettronica.

E-mail: è una prova scritta valida?

Gli Ermellini hanno ritenuto che «l’e-mail, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art. 2712 c.c., e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime» (Cass. civ., sez. VI, 14.5.2018, n. 11606).
La pronuncia appare interessante posto che, nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d’appello che ha riconosciuto l’esistenza di un contratto di fornitura e del conseguente credito azionato in sede monitoria sulla base di uno scambio di mail tra i rappresentanti di due società, mail non contestate quanto alla loro provenienza e testuale contenuto.Si è a lungo dibattuto in ordine al valore probatorio della fattura commerciale. Ad oggi, l’orientamento dominante ne accerta l’idoneità ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo, specificando però la carenza di efficacia nell’ambito dell’eventuale giudizio di opposizione a cognizione piena.
Più precisamente, è orientamento consolidato che «La fattura, se può essere considerata sufficiente alla concessione del decreto ingiuntivo, una volta contestata, non può di per sé sola essere bastevole all’accoglimento della domanda, trattandosi di un documento proveniente dalla parte che intende avvalersene e necessitando, nella fase di merito, di ulteriori riscontri oggettivi» (Trib. Roma, sez. V, 6.7.2017, n. 13691).
La fattura commerciale, pertanto, rappresenta l’esempio perfetto della diversa valutazione di un documento nelle due fasi del procedimento monitorio: essa è ritenuta idonea nella fase sommaria, ma deve essere integrata da ulteriori elementi probatori al fine di ottenere la conferma del decreto ingiuntivo opposto nel corso dell’eventuale seconda fase. È stato infatti chiarito che: «la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine di cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria» (Trib. Bari, sez. lavoro, 19.9.2018 n. 2819).
Deve inoltre rammentarsi che, nel corso dell’eventuale fase di opposizione al decreto ingiuntivo, assumono rilevanza i principi generali relativi alla valutazione delle prove di cui al codice di procedura civile. Pertanto, non stupisce una recente sentenza del Tribunale di Macerata, la quale ha disposto che: «La fattura e l’estratto autentico del libro giornale sono documenti cui non può accordarsi efficacia probatoria quanto meno nel giudizio di merito a cognizione piena che viene introdotto con l’opposizione a decreto ingiuntivo. Quanto alla fattura, infatti, trattandosi di un atto di formazione unilaterale, deve escludersi che, ove il determinato rapporto sia oggetto di contestazione, la stessa possa costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite. In tali casi, infatti, la fattura può costituire soltanto un indizio, che onera la parte – laddove l’esistenza del credito in esso rappresentata sia contestata – di fornire al giudice la prova dell’esatto ammontare del credito stesso, anche nel caso in cui sia intervenuto un pagamento parziale, e il creditore reclami la differenza. Parimenti è a dirsi con riferimento all’estratto del libro giornale che, se idoneo a conseguire l’emissione del decreto ingiuntivo, non può però essere sufficiente, nel giudizio ordinario di cognizione, a provare il credito, restando le relative risultanze valutabili dal giudice, nel suo prudente apprezzamento, secondo la regola generale dell’art. 116 c.p.c.» (Trib. Macerata, 15.2.2018, n. 191).

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L’opera affronta i singoli mezzi di prova, tipici e atipici, analizzandone caratteristiche e valore, al fine di guidare il professionista nella scelta più corretta per sostenere la propria linea difensiva.La peculiarità del volume consiste nella trattazione della prova in relazione ai singoli tipi di procedimento: oltre alle prove nell’ambito del rito ordinario, gli Autori affrontano la tematica in relazione, fra gli altri, al procedimento di separazione, al procedimento monitorio e a quello cautelare.La trattazione si sviluppa basandosi sul dato normativo e sulle recenti pronunce giurisprudenziali relative all’utilizzo nonché alla portata probatoria dei singoli mezzi di prova, aiutando in tal modo l’operatore ad orientare il proprio lavoro, confrontandosi con casi pratici.a cura di Gianluca MorrettaAvvocato, partner dello studio R&P Legal, con particolare esperienza nel contenzioso civile e commerciale. È esperto nella tutela della proprietà industriale e intellettuale.Maria Teresa BartalenaAvvocato, si occupa di diritto civile e svolge la propria attività prevalentemente nel settore banking and finance.Nicola Berardi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, con particolare riferimento al diritto della proprietà industriale e delle nuove tecnologie.Alberto CaveriAvvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa di contenzioso ordinario e arbitrale per conto di enti pubblici e primarie società.Ludovica CerettoAvvocato, svolge la propria attività nei settori del commercio elettronico, del trattamento dei dati personali, del diritto della comunicazione e della pubblicità, dei servizi online e del diritto d’autore.Antonio Faruzzi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, occupandosi in particolare di operazioni straordinarie di fusione ed acquisizione e di contenziosi civili.Beatrice GalvanAvvocato, si occupa di diritto civile, con particolare esperienza nel contenzioso civile e nel diritto commerciale e societario.Paolo GrandiAvvocato, partner dello studio R&P Legal, esperto di contenzioso commerciale e societario. Assiste primarie aziende del comparto manifatturiero e metalmeccanico, del settore della moda, dell’automotive e della ristorazione.Enrico Lambiase Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa prevalentemente di contenzioso nell’ambito del diritto civile, oltre che di diritto di famiglia e delle successioni.Marco LaulettaAvvocato, opera principalmente nel settore del diritto bancario, della contrattualistica commerciale nazionale ed internazionale, del diritto dell’ambiente e dell’energia.Giovanna MaggiaAvvocato, esperta di diritto commerciale in riferimento alla tutela della proprietà intellettuale e al settore del commercio elettronico e della protezione dei dati personali.Luca Magistretti Avvocato, si occupa di contenzioso in materia societaria e assicurativa, di responsabilità civile professionale e da prodotto, di procedure concorsuali e di regolamentazione assicurativa.Daniele Merighetti Avvocato, svolge prevalentemente attività di assistenza nell’ambito del diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale, alle locazioni ed alla tutela del consumatore.Massimo Moraglio Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile, avendo maturato una particolare esperienza in ambito bancario e nei procedimenti di esecuzione immobiliare.Maria Grazia Passerini Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile, avendo maturato una particolare esperienza nella gestione delle controversie di natura famigliare.Cristiano Principe Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile e, in particolare, di responsabilità civile, diritto commerciale e societario. È autore di pubblicazioni su condominio e locazioni.Serena SibonaDottoressa, laureata nel 2017 presso l’Università di Torino, ha maturato esperienze accademiche all’estero. Da gennaio 2018 si dedica prevalentemente al diritto commerciale e al trattamento dei dati personali.Caterina Sola Avvocato, partner dello studio R&P Legal, da oltre 25 anni svolge la propria attività nell’ambito del contenzioso civile, avendo maturato particolare esperienza soprattutto nei procedimenti cautelari ed esecutivi.Stefania Tiengo Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa principalmente di contenzioso civile e di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, soprattutto nel settore immobiliare e delle locazioni.Monica Togliatto Avvocato, partner dello studio R&P Legal, dottoressa di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi di Torino. 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Maria Teresa Bartalena, Nicola Berardi, Alberto Caveri, Ludovica Ceretto, Antonio Faruzzi, Beatrice Galvan, Paolo Grandi, Enrico Lambiase, Marco Lauletta, Giovanna Maggia, Luca Magistretti, Daniele Merighetti, Massimo Moraglio, Gianluca Morretta, Maria Gr | 2020 Maggioli Editore

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