È nullo il provvedimento di inammissibilità del reclamo contro il diniego della liberazione anticipata emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Indice
- 1. La questione: nullità del decreto di inammissibilità per essere stato emesso dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: è nullo il provvedimento di inammissibilità del reclamo contro il diniego della liberazione anticipata emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza
1. La questione: nullità del decreto di inammissibilità per essere stato emesso dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile un reclamo proposto avverso un provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, a sua volta, aveva rigettato un’istanza di liberazione anticipata.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, che deduceva violazione di legge penale ed inosservanza di nome processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1 lett. a), 179, 591 e 609 comma 2, cod. proc. pen. nonché all’art. 71-sexies Ord. pen..
In particolare, secondo il ricorrente, il decreto inammissibilità in questione era affetto da nullità per essere stato emesso, in contrasto con i principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità e con le norme sulla costituzione del giudice, “de plano” dal Presidente, anziché dal Tribunale di sorveglianza. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Formulario annotato del processo penale 2025
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il diniego del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale omonimo nella sua ordinaria composizione collegiale (giurisprudenza consolidata: Sez. 1, n.45484 del 14/07/2022; Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021; Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016).
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3. Conclusioni: è nullo il provvedimento di inammissibilità del reclamo contro il diniego della liberazione anticipata emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se è nullo il provvedimento di inammissibilità del reclamo contro il diniego della liberazione anticipata emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che il provvedimento di inammissibilità del reclamo contro il diniego della liberazione anticipata è nullo per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, poiché tale decisione deve essere presa dal Tribunale di sorveglianza nella sua composizione collegiale, e non dal Presidente.
Ove dunque si verifichi invece una situazione di questo genere, ben si potrà contestare, come avvenuto nel caso di specie, una decisione di questo genere, ricorrendo in Cassazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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