Decreto del fare: gli emendamenti approvati dalla Camera al capitolo giustizia

Redazione 18/07/13
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Anna Costagliola

Numerose e di rilievo sono le proposte emendative al cd. «decreto del fare» (D.L. 69/2013) in materia di giustizia, ed in particolare per la riforma della mediazione nelle controversie civili e commerciali, che le Commissioni riunite Affari costituzionali e bilancio hanno consegnato all’Aula di Montecitorio in vista della discussione programmata a partire da oggi.

I ritocchi sulla giustizia recepiscono in gran parte il parere espresso in sede consultiva dalla Commissione giustizia alla Camera. In particolare, le proposte emendative destinate ad essere discusse in sede di conversione del decreto legge, quanto all’istituto della mediazione, attengono ai seguenti aspetti:

a) ripristino dell’obbligatorietà della mediazione per la durata di 4 anni. Al termine del 2° anno, il Ministero della giustizia dovrà attivare un monitoraggio degli esiti della sperimentazione per valutare il da farsi;

b) estensione della mediazione obbligatoria anche al risarcimento dei danni derivanti dall’esercizio delle professioni sanitarie (non più soltanto mediche);

c) introduzione dell’obbligo dell’assistenza tecnica dell’avvocato quando la mediazione sia condizione di procedibilità ex lege. In tal modo viene valorizzato il ruolo dell’avvocato nella procedura, facendo prevalere la linea forense secondo cui la difesa dei diritti è prerogativa dell’avvocatura;

d) conferma della previsione relativa alla possibilità per il giudice di prescrivere la mediazione alle parti nel corso del processo, estendendosi tale possibilità anche al giudizio di appello, ma senza l’obbligo per il giudice di indicare l’organismo di mediazione, lasciandosi così spazio all’autodeterminazione delle parti nella relativa scelta;

e) introduzione di un comma 2bis all’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 in cui si chiarisce che, quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (sia in quanto prevista ex lege, sia in quanto prescritta dal giudice), la condizione si considera soddisfatta anche se al primo incontro non è raggiunto l’accordo, e in questo caso nessuna indennità è dovuta all’organismo di mediazione;

f) introduzione anche per la mediazione del concetto di competenza territoriale, collegata a quella del giudice eventualmente in futuro competente. Si prevede, infatti, che la domanda di mediazione vada proposta presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, diviene competente l’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda;

g) previsione della formazione continua e specifica per gli avvocati mediatori. Questi, oltre a dover essere adeguatamente formati in materia di mediazione, dovranno mantenere la propria preparazione con periodici percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati,

h) per l’ipotesi in cui tutte le parti siano assistite dagli avvocati, riconoscimento all’accordo di conciliazione sottoscritto dell’efficacia di titolo esecutivo, anche per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; negli altri casi l’accordo è soggetto ad omologa.

Soddisfatta per le novità introdotte dalle proposte di emendamento in discussione alla Camera si è mostrata l’Avvocatura, che per il tramite del CNF ha riconosciuto al Parlamento di aver fatto un buon lavoro per attenuare o superare le distorsioni presenti nel decreto legge, anche se si auspica per l’avvenire un disegno di legge organico per l’approvazione della negoziazione assistita e delle camere arbitrali dell’Avvocatura.

Per quanto riguarda gli altri capitoli sulla giustizia, la competenza a provvedere alla divisione a domanda congiunta è stata estesa, come richiesto dal CNF, anche agli avvocati; è stata soppressa la disposizione che individuava fori centralizzati per le aziende con sede all’estero, anch’essa richiesta dal CNF; è stata prevista solo la possibilità, e non l’obbligo, del giudice di procedere al tentativo di conciliazione giudiziale e sono state eliminate le conseguenze processuali di un eventuale rifiuto ad aderire; è stata riscritta la norma sulla semplificazione della motivazione della sentenza civile, evitando che la stessa risultasse eccessivamente concisa.

Ritocchi sono stati apportati anche alle norme per la nomina dei giudici ausiliari per lo smaltimento dell’arretrato, estendendo ai magistrati onorari che non esercitino più, ma che abbiano esercitato la loro funzione per almeno 5 anni, la possibilità di impiego. Quanto al tirocinio di laureati presso gli uffici giudiziari, la relativa formazione dovrà essere concordata in collaborazione con i Consigli dell’Ordine qualora i tirocinanti svolgano pratica forense.

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