Decreto del fare (D.L. 69/2013): le osservazioni e le proposte emendative del CNF

Redazione 05/07/13
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Anna Costagliola

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio e al Guardasigilli dopo le espressioni pubbliche di quest’ultimo nei riguardi della categoria forense, esprimendo vivo rammarico per il mancato coinvolgimento, nonostante le rassicurazioni al riguardo da parte dello stesso Ministro della Giustizia, dell’Avvocatura nei progetti di riforma della giustizia. Anzi, come ha sottolineato il presidente Guido Alpa, l’Avvocatura è stata additata dal Ministro della Giustizia come ostacolo alla modernizzazione del Paese. E’ questo il motivo per cui tutte le rappresentanze, istituzionali e politiche, dell’Avvocatura hanno deciso di non partecipare all’incontro con il Guardasigilli, programmato per lo scorso 3 luglio per discutere delle misure da adottare al fine di garantire il miglior servizio ai cittadini sui servizi legati alla giustizia.

Intanto il CNF ha consegnato in Commissione giustizia della Camera un corposo documento con proposte dettagliate e organiche emendative al decreto legge cd. «del fare» (D.L. 69/2013). Ciò sul presupposto per cui l’Avvocatura, nella sua funzione costituzionalmente rilevante di difesa dei diritti dei cittadini, sente il dovere di offrire il proprio contributo tecnico-giuridico, oltre che operativo, per promuovere la migliore efficienza di un sistema giustizia che appare versare in una situazione critica. Non sembrano, infatti, orientate a migliorare l’attuale situazione di crisi della giustizia le misure predisposte dal Governo, inserite ancora una volta in un decreto legge aventi un contenuto economico. Peraltro, si rileva, al riguardo, l’inopportunità sotto il profilo degli equilibri di politica costituzionale di intervenire con decreto legge da parte del Governo in materia di interventi sull’amministrazione della giustizia: l’ordinamento giudiziario è materia soggetta alla riserva di legge, proprio per mettere l’organizzazione del potere giudiziario al riparo da interventi del potere esecutivo.

L’Avvocatura, pertanto, richiede lo stralcio di tutte le norme in materia di giustizia per provvedere con una proposta di legge sistemica e organica, nel confronto con tutti gli operatori della giustizia, che abbia una corsia preferenziale in Parlamento. Nel frattempo, in attesa dell’individuazione di soluzioni «di sistema», il documento del CNF annovera una serie di proposte emendative al D.L. 69/2013. Queste in sintesi:

a) sistemi di risoluzione alternativa delle controversie: istituzione delle Camere arbitrali presso ciascun Ordine degli avvocati per aumentare la capacità di risposte alla domanda di giustizia dei cittadini. Le camere arbitrali sono un valido circuito alternativo alla giurisdizione capaci di coniugare qualità, efficienza e costi calmierati;

b) mediazione: sarebbe opportuno lo stralcio delle norme che la reintroducono, anche a seguito della pronuncia di incostituzionalità della Corte (Corte cost., sent. 272/2012). Alternativamente si propone, in sostituzione o in affiancamento, l’introduzione della negoziazione assistita dagli avvocati: su invito della parte o del giudice, la procedura tra le parti si svolge davanti a un avvocato che favorisce il raggiungimento di un accordo che sarà omologato dal presidente del Tribunale assumendo valore di titolo esecutivo. Riguardo ai profili disciplinari della mediazione si suggerisce ancora:

– esecutorietà del verbale di conciliazione anche senza omologa in caso di sottoscrizione dello stesso da parte degli avvocati che hanno assistito le parti nel corso del procedimento;

– limite dell’obbligatorietà a un solo anno e per le controversie di valore non superiore a 8 mila euro;

– eliminazione delle conseguenze processuali e sulle spese relative al contegno tenuto in mediazione;

– totale gratuità del primo incontro informativo;

c) conciliazione giudiziale: soppressione della norma. La conciliazione del giudice sarebbe un’anticipazione di giudizio da parte del giudice e ha dato cattiva prova di sé;

d) ausiliari del giudice: limitare l’utilizzo dei giudici ausiliari onorari al contenzioso arretrato (cause pendenti da più di 18 mesi, per le quali sia già fissata l’udienza di precisazioni delle conclusioni); garantire che l’impugnazione di una sentenza di primo grado emessa da un giudice onorario sia appellabile al solo magistrato togato; rafforzamento dei requisiti di indipendenza con una stretta ulteriore sulle incompatibilità;

e) tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari: esclusione della partecipazione dello stagista alle camere di consiglio; coordinamento con la regolazione del tirocinio forense (la legge forense già prevede un tirocinio parziale presso uffici giudiziari);

f) divisione a domanda congiunta: estendere la competenza di provvedere anche agli avvocati;

g) semplificazione della motivazione della sentenza: soppressione della norma per salvaguardare l’ammissibilità degli eventuali gravami visto che già interventi normativi hanno ridotto all’osso la motivazione della sentenza civile, costituzionalmente garantita;

h) concordato preventivo: assistenza legale per la redazione dei documenti e del piano da parte del debitore al fine di garantirne la correttezza mediante la previsione della responsabilità professionale, ove la proposta appaia manifestamente inadeguata o giustificata da fini dilatori.

 

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