Decreto crescita: cancellata la condizione d’iscrizione all’aire dei  lavoratori all’estero per usufruire delle agevolazioni

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A cura degli Avv.ti Maurizio Villani e Lucia Morciano.

SOMMARIO:1.Premessa; 2.Modifiche apportate all’art. 16 del D.lgs.n.147/20153.Modifiche apportate all’art.44 del D.L. n.78/2010

1.Premessa

La bozza del Decreto Crescita apporta significative modifiche al regime dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.lgs n.147/2015 nonché al regime del rientro dei cervelli ci cui all’art. 44 del D.L.n. 78/2010.

Nei paragrafi seguenti verranno analizzate dettagliatamente le novità introdotte dalla citata bozza di decreto.

2. Modifiche apportate all’art. 16 del D.lgs.n.147/2015

La bozza del Decreto Crescita ha sostituito il comma 1  dell’art. 16 del D.lgs n.147/2015, rubricato “Regime speciale per lavoratori impatriati”, introducendo le seguenti novità:

  1. si è incrementata la riduzione del reddito imponibile dal 50% al 70%;
  2. si sono semplificate le condizioni per accedere al regime fiscale di favore e, precisamente, godranno di tale agevolazione fiscale:
  • i lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
  • i lavoratori che svolgono la loro attività prevalentemente nel territorio italiano.

Al comma 5-bis dell’  art.16 in esame,  la citata bozza di Decreto prevede un’ ulteriore riduzione del reddito imponibile(pari al 90%), nel caso in cui i lavoratori si trasferiscano nelle regioni del Sud-Italia(Abruzzo , Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia).

Un’ altra  novità,  riguarda l’introduzione del comma 1-bis che andrà a disporre l’applicazione del regime di cui al novello comma 1 citato, anche ai redditi d’impresa prodotti dai soggetti , identificati dal comma 1 o dal comma 2 , che avviano un’attività d’impresa in Italia, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020.

Per di più, il legislatore, introducendo il comma 3-bis ha previsto che le disposizioni normative contenute dell’art. 16  del D.lgs n.147/2015  , si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti allo stesso.

Pertanto, per l’applicazione di tale agevolazione fiscale, l’unità immobiliare può essere acquistata dopo il trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti allo stesso e, inoltre, tale acquisto può  essere effettuato direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi(acquisto in Italia dopo il trasferimento  o nei dodici mesi antecedenti allo stesso), i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare.

Nel caso di lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, il comma 3-bis prevede che i redditi contemplati al comma 1 dell’art. 16 cit., concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare, negli ulteriori cinque periodi d’imposta.

In quest’ultimo caso, a differenza dell’acquisto dell’immobile, il comma 3-bis non pone chiarezza sul fatto se tali requisiti debbano sussistere all’atto del trasferimento in Italia o alla fine del periodo standard di agevolazione o, ancora,  se debbano permanere fino al termine degli ulteriori cinque anni.

Ad esempio, tale dubbio si configura nell’ipotesi in cui un lavoratore rimpatriato abbia un figlio minore nella scadenza dei primi cinque anni del regime e, invece, nell’anno successivo diventi maggiorenne e magari non più a carico; si auspica, sul punto, una maggiore chiarezza nel testo definitivo.

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3.Modifiche apportate all’art.44 del D.L. n.78/2010

La bozza del Decreto Crescita prevede anche il potenziamento del “regime del rientro dei cervelli”(art. 44 D.L. n.78/2010), ovvero:

  • al comma 3 del citato articolo, viene prolungato il periodo di applicazione di tale regime fiscale agevolato dai tre periodi d’imposta (norma attuale) ai 5 periodi d’imposta(modifica attuata dalla bozza del Decreto Crescita);
  • al comma 3-bis(aggiunto dalla citata bozza di decreto), il legislatore ha, altresì, prolungato il periodo della durata del regime di agevolazione fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell’art.44 citato, nei seguenti casi:
  1. quando il ricercatore o il  docente trasferisce la residenza ai sensi dell’articolo 2 TUIR, nel territorio dello Stato, il regime di agevolazione si prolunga nei sette periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza ai sensi dell’articolo 2 del TUIR o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;
  2. quando il ricercatore o docente trasferisce la residenza, ai sensi dell’articolo 2 TUIR, nel territorio dello Stato, il regime di agevolazione (art. 44 citato, commi 1 e 2) si applica nel periodo d’imposta e nei dieci periodi d’imposta successivi in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, nel territorio dello Stato e sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nell’ipotesi in cui abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;
  3. quando il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell’articolo 2 TUIR, nel territorio dello Stato, il regime di agevolazione(art. 44 citato, commi 1 e 2) si applica nel periodo d’imposta e nei dodici periodi d’imposta successivi in cui il ricercatore o il docente diviene residente nel territorio dello Stato (art.2 TUIR), sempre che permanga la residenza fiscale in Italia,  nell’ipotesi in cui abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
  4. Eliminazione dell’obbligo d’iscrizione all’AIRE

La bozza del Decreto Crescita ha aggiunto rispettivamente, al comma 6 dell’ art. 16 del D.lgs.n.147/2015 e al comma 4 dell’ art.44 del D.L. n.78/2010, per rendere più agevole l’accesso a entrambi i benefici fiscali, la disposizione che prevede  sia per i lavoratori rimpatriati, che per i docenti e ricercatori universitari,  che non sia più necessario  essere stati iscritti all’AIRE nei periodi  trascorsi all’estero, purché i predetti soggetti abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Tale semplificazione, inoltre,  interessa anche i soggetti (lavoratori impatriati, docenti e ricercatori universitari) rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 e che abbiano ricevuto contestazioni riguardo al requisito di iscrizione all’AIRE(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), ai quali si applica il regime speciale nella formulazione attuale; tale precisazione è stata  necessaria  a seguito dei dubbi interpretativi creati dalla legge vigente in merito all’obbligo o meno d’iscrizione all’AIRE  come presupposto per l’applicazione di predette agevolazioni fiscali.

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Avv. Villani Maurizio

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