Decreto cd. bollette convertito in legge, 200 euro di bonus e impignorabilità degli immobili dei vulnerabili. È in G.U. la legge di conversione del D.L. n. 19/2025 che reca “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte e il rafforzamento delle sanzioni”.
Indice
- 1. Bonus energia: limiti alle bollette
- 2. Fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili
- 3. Impignorabilità
- 4. Misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese
- 5. Autoconsumo
- 6. Convenzione MASE GSE
- 7. Confrontabilità offerte
- 8. Consulente per la gestione delle utenze energetiche e di telecomunicazione
- 9. Misure cautelari adottate da ARERA
- 10. Secondary ticketing
- 11. Criteri di tassazione dei cd. fringe benefits
- Ti interessano questi contenuti?
1. Bonus energia: limiti alle bollette
Per il 2025 si riconosce un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con un ISEE fino a 25.000 euro, nel limite delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali
2. Fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili
Si prevede uno slittamento dell’entrata in vigore del servizio di vulnerabilità non prima della fine del mercato a tutele graduali (STG) (quindi non prima del 31 marzo 2027); nel frattempo rimane vigente il servizio di maggior tutela per i soli clienti vulnerabili che non abbiano scelto un fornitore nel STG o nel libero mercato; infine si stabilisce la possibilità, per coloro che, attualmente nel STG, dovessero poi maturare i requisiti per la qualifica di clienti vulnerabili, di optare per la permanenza nel servizio a tutele graduali.
3. Impignorabilità
Si dispone la impignorabilità, a date condizioni, degli immobili di proprietà dei soggetti vulnerabili in ipotesi di debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali, e che i clienti vulnerabili che non abbiano scelto un fornitore alla data di conclusione del servizio a tutele graduali siano riforniti nell’ambito del servizio di erogazione garantito dall’impresa di distribuzione, o, in alternativa, nell’ambito del servizio di vulnerabilità, se già operante.
4. Misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese
È disposta la destinazione, per il 2025, di 600 milioni di euro per il finanziamento Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, e si prevede un’agevolazione per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, rappresentata dall’azzeramento per un semestre della parte della componente ASOS.
5. Autoconsumo
Si novella la definizione di unità di produzione nel sistema semplice di produzione e consumo di energia elettrica, specificando che, qualora la qualifica di produttore sia rivestita da persone giuridiche differenti, le stesse possono non appartenere allo stesso gruppo societario, ciò per incrementare il livello di concorrenza nell’approvvigionamento energetico.
6. Convenzione MASE GSE
Per favorire lo sviluppo di un’adeguata capacità di accumulo di energia da fonte rinnovabile, il MASE può stipulare, per il 2025, una convenzione con il GSE, avente ad oggetto i procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo.
7. Confrontabilità offerte
Si intende incrementare, con l’intervento di ARERA, le misure per implementare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, per permettere un’agevole leggibilità delle offerte e dei contratti. L’obiettivo è perseguito anche tramite la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi, oltre che con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas. Si prevede il ricorso ai poteri sanzionatori di ARERA in ipotesi di inosservanza delle specifiche disposizioni adottate a detta finalità.
8. Consulente per la gestione delle utenze energetiche e di telecomunicazione
Il testo argina e descrive il ruolo, i requisiti di competenza, le modalità di attestazione delle relative capacità e la possibilità di certificazione anche a opera di enti esteri equivalenti.
9. Misure cautelari adottate da ARERA
Sono attuate per il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati, specificando che possono essere applicate pure avvalendosi dei poteri di controllo e sanzionatori attribuiti alla medesima Autorità dalla legislazione vigente.
10. Secondary ticketing
Si dispone l’oscuramento dei siti web utilizzati per la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione (secondary ticketing), in caso di mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per importi non inferiori a un milione di euro.
11. Criteri di tassazione dei cd. fringe benefits
Se connessi agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, si applica la disciplina vigente al 31 dicembre 2024 ai veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel primo semestre del 2025.
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento