Decreto Aiuti quater: ok definitivo dalla Camera

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Il 12 gennaio è stato approvato in via definitiva alla Camera il d.d.l. di conversione del decreto-legge cd. Aiuti Quater. Si attende la pubblicazione in G.U. Novità in ambito energia, superbonus, automotive.

Indice

1. Il d.l. n. 176/22 convertito con modifiche

Il provvedimento era composto originariamente di 16 articoli suddivisi in 63 commi, dopo l’esame parlamentare consta di 34 articoli suddivisi in 109 commi. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge di conversione abroga il decreto-legge n. 179 del 2022 e ne fa salvi gli effetti; il contenuto del citato decreto-legge n. 179/2022 è stato trasposto nel decreto in esame. Il 12 gennaio 2023, alla Camera il voto finale sul d.d.l. di conversione del d.l. n. 176/22 ha incassato 164 si, 127 no, 3 astensioni. Il testo approvato in via definitiva è identico rispetto a quello dove il Senato aveva dato il via libera il 21 dicembre 2022.

2. Crediti d’imposta

L’articolo 1, modificato in Commissione, estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all’energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022. Si tratta in particolare:

  • del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
  • del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
  • del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

3. Riduzione accise

L’articolo 2, come modificato, proroga la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. Durante l’esame in Commissione, l’articolo è stato modificato per trasfondere nel provvedimento in questione il contenuto del d.l. n. 179/22, il cui articolo 1 incide sulla disciplina delle aliquote d’accisa, rimodulandone tempistica e importi.

4. Credito imposta carburante imprese agricole e agromeccaniche

L’articolo 2-bis, introdotto in sede referente, intende prorogare dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l’utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d’imposta per l’acquisto del carburante, concesso dal decreto-legge n. 144 del 2022 (cd. aiuti ter) con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica.

5. Automotive

L’articolo 7-ter, introdotto in sede referente al Senato, modifica l’articolo 7-quinquies del d.l. n. 68/22, per contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell’automotive. Viene specificato che rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche gli accordi verticali ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione. Viene stabilito che gli accordi tra il costruttore o l’importatore e il distributore autorizzato siano a tempo indeterminato o, se a termine, abbiano durata minima di cinque anni. Per gli accordi a tempo indeterminato così introdotti, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso viene fissato in ventiquattro mesi. Per rafforzare il contenuto della disciplina recata dall’articolo 7- quinquies, c. da 1 a 5, del d.l. n. 68/22, infine, viene specificato che le relative disposizioni sono inderogabili.

6. Registratore di cassa

L’art. 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto per adeguare, nell’anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini.

7. Superbonus

L’art. 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La norma proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023. Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario.

8. Interpretazione autentica impianti

L’art. 9-bis, introdotto con l’approvazione di un emendamento in Commissione in sede referente al senato, reca una norma di interpretazione autentica in base a cui, gli enti locali e le regioni sono i soggetti responsabili dell’esercizio e della manutenzione dell’impianti e hanno diritto a richiedere e ottenere le stesse tariffe incentivanti previste a favore degli impianti architettonicamente integrati o realizzati su un edificio dal secondo, terzo, quarto e quinto conto energia, anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.

9. Soggetto responsabile impianti ed esenzione IMU settore spettacolo

L’art. 9-bis e l’art. 12, c. 1, prevedono norme di interpretazione autentica, con riferimento, rispettivamente, all’individuazione del “soggetto responsabile” per l’esercizio e la manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e all’esenzione IMU per il settore dello spettacolo.

Avv. Biarella Laura

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