Decontribuzione Sud: disciplina generale della misura

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L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Direzione Centrale Entrate, Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, con Messaggio n. 4593/2022 ha determinato la proroga fino al 31 dicembre 2023 della misura di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168(c.d. Decontribuzione Sud), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»
>>>Leggi il messaggio INPS n. 4593/2022<<<

Indice

1. In cosa consiste la c.d. “Decontribuzione Sud”?

Con la finalità di arginare le conseguenze eccezionali sull’occupazione, cagionate, prima, dalla pandemia da COVID-19 e, adesso, dal conflitto russo-ucraino in zone geografiche segnate da una situazione grave di difficoltà socio-economica nonché di garantire i livelli occupazionali, l’esonero contributivo disposto dal comma 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104 –  Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia – convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.126, si applica fino al 31 dicembre 2029, regolato nel seguente modo:

  • a) in misura pari al 30 per  cento  dei  complessivi  contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
  • b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  • c) in misura pari al 10 per cento  dei  complessivi  contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

2. Concessione agevolazione e adempimenti ministeriali

Per completezza dell’esposizione giova ricordare che l’agevolazione in scrutinio è stata riconosciuta dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 ottemperando le condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
A decorrere dal 1° luglio 2021 sino al 31 dicembre 2029 l’agevolazione di cui sopra (comma 161, art. 1, L.N. 178/2020) è erogata previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rispettando le condizioni disposte in materia di aiuti di Stato. In merito agli adempimenti relativi gli aiuti di Stato, l’amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che monitora la disciplina normativa in materia di aiuti di Stato.

3. A quanto ammontano gli oneri derivanti dall’agevolazione?

Gli oneri derivanti dall’agevolazione sono disciplinati nel seguente modo: a) 4.836,5 mln di € per l’anno 2021; b) 5.633,1 mln di € per l’anno 2022; c) 5.719,8 mln di € per l’anno 2023; d) 5.805,5 mln di € per l’anno 2024; e) 5.892,6 mln di € per l’anno 2025; f) 4.239,2 mln di per l’anno 2026; g) 4.047,1 mln di per l’anno 2027; h) 2.313,3 mln di € per l’anno 2028; i) 2.084,8 mln di € per l’anno 2029 e infine in (l) 267,2 milioni di  € per l’anno 2030. 

4. I massimali previsti per l’anno corrente

La Commissione Europea, con la decisione C(2022) 9191 final dello scorso 6 dicembre 2022, ha disposto l’erogazione dei massimali di auto ricompresi nel Temporary Crisis Framework è stato innalzato nel seguente modo:

  • a) – 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
  • b) – 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

In merito ai summenzionati massimali, giova ricordare che, se un datore di lavoro opera in differenti settori per i quali si applicano differenti massimali, rispettando per taluna delle attività il relativo massimale di riferimento, fermo restando l’importo massimo per datore di lavoro pari a 2 milioni di €.

5. Chi è esente dall’agevolazione?

La decontribuzione in scrutinio non opera con riferimento ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021 disciplinati come segue:

  • a) agli enti pubblici economici;
  • b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  • c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  • d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);
  • f) ai consorzi di bonifica;
  • g) ai consorzi industriali;
  • h) agli enti morali;
  • i) agli enti ecclesiastici.

Avvocato Rosario Bello

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