DdL Cirinnà – convivenza di fatto

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Il DdL Cirinnà approvato a fine Febbraio di quest’anno, oltre a dettare le regole sulle unioni civili, ha introdotto numerose norme riferite alla convivenza di fatto.

Fino ad ora la normativa si era limitata a disciplinare solo l’istituto del matrimonio prevedendo una serie di diritti e doveri e obblighi facenti capo ai coniugi; al contrario per le cosiddette coppie di fatto non era stata ancora emanata una normativa che ne disciplinasse i rapporti, che viene introdotta, quindi, con la nuova legge.

L’originario testo del Ddl prevedeva una maggiore ingerenza normativa nei suddetti rapporti, prevedendo addirittura l’obbligo di mantenimento anche tra i conviventi di fatto. Fortunatamente (a modesto parere della scrivente) tale norma, come altre maggiormente incidenti nei rapporti in questione, è stata eliminata con il maxi emendamento che ha investito il disegno di legge, garantendo così ai conviventi tutta una serie di diritti, ma senza interferire nelle loro vite imponendo delle norme che avrebbero rappresentato una vera e propria ingerenza non richiesta e lasciando ai medesimi soggetti la libertà di scegliere di “formalizzare” il loro rapporto, magari anche mediante l’apposito “contratto di convivenza” previsto dalla stessa legge e di cui parleremo di seguito.

  • DEFINIZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO

Andando ad analizzare il testo del provvedimento oggi esaminato, occorre evidenziare come lo stesso definisce conviventi di fattodue persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”, rimandando espressamente per l’accertamento della stabile convivenza (fermi i presupposti sopra detti) alla  dichiarazione anagrafica prevista dal regolamento di cui al DPR 223/89.

L’accertamento dello stato di convivenza avverrà, quindi, tramite una “dichiarazione anagrafica” che la coppia dovrà presentare agli uffici comunali di riferimento e attraverso la quale potrà essere attestata la costituzione di un nuovo nucleo familiare. In base alla legge, infatti, non basta che due soggetti risiedano nella medesima abitazione per formare un nucleo familiare, (si vedano ad esempio due coinquilini), ma dovranno presentare la suddetta apposita dichiarazione per poi usufruire dei diritti previsti con la nuova legge.

Le coppie attualmente conviventi nella stessa abitazione e aventi la stessa residenza, potranno dichiarare apertamente l’esistenza e quindi la costituzione di un nuovo nucleo familiare compilando e presentando all’anagrafe competente l’apposito modulo messo a disposizione dal Comune di riferimento.

  • DIRITTI DEI CONVIVENTI

Per quanto riguarda i conviventi, la parte più importante della nuova normativa riguarda senz’altro l’acquisizione dei seguenti diritti da parte dei conviventi di fatto:

  • Diritto Alla Reciproca Assistenza

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti previsti per il coniugi nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.

In caso di malattia o di ricovero in ospedale, poi, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personale.

Inoltre, potranno designare l’altro convivente quale proprio rappresentante (ad onor del vero lo avrebbero potuto fare anche prima attraverso l’utilizzo di altri strumenti comunque previsti dal nostro ordinamento) ma in due casi:

–          nel caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere;

–          nel caso di morte, per quanto concerne la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo (donazione degli organi) e il rito funebre.

Tale designazione deve essere effettuata in forma scritta e autografa, ovvero alla presenza di un testimone.

  • Diritto Alla Casa

Per quanto riguarda il diritto alla casa, la legge prevede che in caso di morte del proprietario dell’abitazione di comune residenza il convivente potrà continuare a vivere nella stessa abitazione per altri 2 anni oppure per un periodo pari alla durata della convivenza nel caso questa fosse superiore ai 2 anni, e comunque per non più di 5 anni. Se nell’abitazione di comune residenza coabitano figli minori o disabili del convivente, il diritto ad abitare nella casa sale ad un periodo non inferiore ai 3 anni.

Il diritto a restare nell’abitazione cessa se il superstite non vive più stabilmente nella casa, o in caso di matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto.

Con la morte di un convivente, il superstite può succedergli nel contratto di locazione.

La legge, infine, estende anche ai conviventi di fatto la possibilità di godere, a parità di requisiti con gli altri nuclei familiari, nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare.

  • Convivenza Di Fatto, Diritto Al Mantenimento E Agli Alimenti

Il ddl prevede anche che in caso di cessazione della convivenza di fatto, il Giudice accerti il diritto del convivente a ricevere dall’altro gli alimenti, ma solo qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento e solo per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. L’obbligo alimentare del convivente viene adempiuto facendo riferimento all’elenco stabilito dalla legge per gli altri obbligati, con precedenza su fratelli e sorelle.

  • Convivenza Di Fatto, Domanda Di Interdizione O Inabilitazione

Un’assoluta novità è l’inserimento di una norma in virtù della quale il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno se l’altro viene dichiarato interdetto o inabilitato.

  • Diritto alla partecipazione all’attività d’impresa (introduzione art. 230 ter c.c.)

La legge riconosce al convivente di fatto che presta regolarmente la sua opera nell’impresa dell’altro convivente il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, oltre che agli incrementi dell’azienda, commisurata al lavoro prestato, ma solo nel caso non esiste già tra le due parti un rapporto di società o di lavoro subordinato che, quindi, sembra avere preminenza rispetto alla convivenza.

  • Convivenza Di Fatto, Risarcimento Dopo La Morte Del Convivente

Viene riconosciuto al convivente il medesimo risarcimento previsto per il coniuge in merito al risarcimento di un danno causato da un fatto illecito dal quale è derivata la morte di una delle due parti della convivenza di fatto.

  • CONVIVENZA DI FATTO, CONTRATTO DI CONVIVENZA

La legge stabilisce anche la possibilità per i conviventi di stipulare i cosiddetti “contratti di convivenza”, diretti a regolare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune. Con tali contratti, i conviventi di fatto possono fissare la comune residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune e il regime patrimoniale della comunione dei beni. Il contratto deve per legge essere redatto forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da una notaio o un avvocato. Il professionista dinanzi al quale viene stipulato, deve provvedere poi entro dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. Tale contratto può anche essere modificato nel corso della convivenza, così pure il regime patrimoniale.

  • Convivenza Di Fatto, Cause Di Nullità Del Contratto Di Convivenza

La normativa in questione, prevede espressamente i casi in cui il contratto di convivenza è nullo e cioè:

  1. presenza di un vincolo matrimoniale di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  2. presenza di un legame parentale tra conviventi;
  3. minore età di uno dei due conviventi;
  4. interdizione giudiziale di uno dei due conviventi;
  5. condanna per omicidio tentato o consumato sul coniuge dell’altro convivente.

 

  • Convivenza Di Fatto, Risoluzione Del Contratto Di Convivenza

Vengono, poi, previsti quattro casi di risoluzione del contratto di convivenza:

  1. l’accordo delle parti, naturalmente redatto con le medesime forme previste per la redazione;
  2. il recesso unilaterale, naturalmente redatto con le medesime forme previste per la redazione; in tal caso il professionista che riceve o che autentica l’atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui sopra, anche a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto.
  3. il matrimonio o l’unione civile tra i conviventi o tra i conviventi e un’altra persona; in tal caso il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile;
  4. la morte di uno dei contraenti.

Nei casi di risoluzione, la comunione si scioglie e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del libro I del codice civile.

Avvocato Cinzia Santagostino Baldi

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