Ddl 02.04.2014: Sì alle pene alternative, No al reato d’immigrazione clandestina

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Molteplici gli scopi: prima di ogni altra cosa passare da un sistema irrigidito e basato prevalentemente sulla detenzione carceraria, ad uno più flessibile, in secondo luogo contrastare l’affollamento delle carceri che da sempre costituisce una seria preoccupazione per il governo ed al contempo quello di deflazionare i tribunali ed accelerare i tempi della giustizia italiana.

Nonostante lo scetticismo, il tentativo della legge, due deleghe e sedici articoli in tutto, vuole essere proprio questo.

Non tutte le norme saranno però prontamente applicabili: di due di esse (in particolare quelle sulla depenalizzazione e sui domiciliari) dovrà occuparsi direttamente il governo attraverso la promulgazione di successivi decreti legislativi.

Tra le novità più rilevanti troviamo:

Immigrazione clandestina e coltivazione di marjuana: Sono entrambe tra i reati depenalizzati. Coltivare marjuana in casa, per uso personale, non costituirà più reato. Gli abituali consumatori potranno dunque dormire sonni tranquilli, il rischio è al massimo quello d’incorrere nella sola pena della multa.

Per quanto concerne invece l’immigrazione clandestina, resta comunque penalmente sanzionabile il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione.

Domiciliari: In base al ddl in esame, gli arresti domiciliari dovrebbero entrare a tutti gli effetti nel codice penale come pena principale da applicare automaticamente a tutte le contravvenzioni punite con l’arresto e a tutti i reati il cui massimo edittale raggiunge i 3 anni. Se la reclusione va dai 3 ai 5 anni, sarà il giudice competente a valutare, tenendo conto di parametri quali la gravità del reato e la capacità a delinquere del soggetto.

Nuovi illeciti amministrativi: Tutte le contravvenzioni finora punite con la pena della sola ammenda o della multa ed altre fattispecie come l’omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali (se non superiore a diecimila euro) saranno commutate in illeciti amministrativi in forza di una delega del governo.

Eliminata la contumacia: Qualora l’imputato dovesse risultare irreperibile, nonostante un primo tentativo di notifica, al giudice sarà consentito di sospendere il processo in modo da acquisire ogni prova non rinviabile e alla scadenza di un anno, e per ogni anno successivo, di disporre nuove ed ulteriori ricerche.

Fino al momento in cui perdura l’assenza, è sospesa la prescrizione.

Qualora le ricerche dovessero riportare esito positivo, il giudice sarà in grado di dare nuovo avvio al processo, fissando la data di udienza.

L’imputato avrà facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

Probation: Da sempre impiegato nell’ambito minorile, l’istituto è ora esteso anche agli adulti. In caso di reati puniti con reclusione fino a quattro anni o pena pecuniaria e nei casi in cui sia prevista citazione diretta a giudizio, l’imputato ha la possibilità di domandare la sospensione del processo con messa alla prova.

Tale misura consiste in lavori di pubblica utilità e in un programma di recupero svolto presso i servizi sociali, al fine di porre in essere le opportune condotte riparatorie (e quindi, risarcitorie).

In caso di riscontro positivo, segue l’estinzione del reato. Nell’ipotesi, invece, di trasgressione del programma di recupero o compimento di nuovi delitti, si ha la revoca. Durante tale periodo di prova, la prescrizione risulta sospesa.

Non sono inquadrati tra i reati depenalizzati, quelli relativi all’edilizia urbanistica, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, scommesse e gambling, questioni elettorali e finanziamento dei partiti, proprietà intellettuale ed industriale.

Federica Cazzetta

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