Non possono essere oggetto di accesso civico generalizzato tutti i dati contenuti in una CILA (Comunicazione di inizio lavori annoverata).
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Indice
1. I fatti
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Dalmine formulava al Garante per la protezione dei dati personali una richiesta di parere in ordine ad un provvedimento di diniego parziale di una istanza di accesso civico generalizzato che aveva adottato il comune. In particolare, un soggetto istante aveva presentato al comune una richiesta di accesso civico avente ad oggetto i dati e/o documenti detenuti dall’amministrazione presso l’ufficio edilizia riguardanti la pratica edilizia relativa ad una CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata).
Il comune aveva parzialmente rigettato la richiesta di accesso civico alla suddetta documentazione, decidendo di fornire solo le seguenti informazioni: il fatto che la pratica edilizia riguardasse un intervento di manutenzione straordinaria inerente un’abitazione residenziale in una determinata zona del comune. L’amministrazione invece riteneva di non comunicare gli altri dati in quanto la loro ostensione avrebbe potuto pregiudicare la tutela dei dati personali del titolare della CILA. Tra l’altro, anche il controinteressato si era opposto all’ostensione, in quanto la conoscenza dei dati contenuti nella CILA, relative anche alla conformazione della abitazione, avrebbe potuto compromettere il suo diritto alla privacy e creare un pregiudizio alla sua sicurezza.
Il soggetto istante, ritenendo illegittimo il rifiuto all’ostensione dei documenti richiesti da parte del comune, aveva presentato un ricorso al suddetto responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, insistendo nella propria richiesta di accesso civico e precisato che il possibile pregiudizio non sarebbe stato dimostrato e che per le pratiche edilizie invece vale il principio della massima trasparenza in quanto si tratta di atti pubblici (in particolare, sul punto, l’istante precisava che i dati in questione erano già stati pubblicati sull’albo pretorio nonché sul cartello di cantiere) e che il suo diritto a conoscere i dati era sorretto dalla motivazione di verificare il rispetto dei vincoli paesaggistici.
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza aveva così formulato all’autorità in materia di protezione dei dati personali la richiesta di un proprio parere in merito all’istanza di accesso civico in questione.
2. Le valutazioni del Garante
Il Garante ha preliminarmente evidenziato che, ai sensi della normativa di settore in materia di accesso civico generalizzato, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ma sempre nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, fra cui quello della privacy. Infatti, l’accesso civico generalizzato deve essere rifiutato se l’ostensione creerebbe un pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali degli interessati.
Inoltre, nella valutazione sulla richiesta di accesso, la pubblica amministrazione interessata deve tenere conto che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
Pertanto, l’esistenza o meno di un pregiudizio alla riservatezza dell’interessato deve essere valutata anche tenendo conto di tale particolare regime di pubblicità.
Nel caso di specie, il Garante ha ritenuto che i dati personali contenuti all’interno di una CILA (relativa ad un intervento di manutenzione straordinaria) sono molteplici e di diversa natura. In particolare, sono contenuti: nominativi, data e luogo di nascita, codici fiscali, residenza, e-mail, p.e.c., numeri di telefono fisso e cellulare riferiti al titolare dell’intervento in qualità di proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio o dei loro rappresentanti; informazioni sulla tipologia di intervento; informazioni sulla data di inizio e di fine dello stesso; informazioni sull’ubicazione, dati catastali e destinazione d’uso dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio; informazioni sul carattere oneroso o gratuito dell’intervento, con allegata eventuale ricevuta dei versamenti effettuati; informazioni sulla “entità presunta del cantiere”; i dati dei tecnici incaricati (direttori dei lavori e altri tecnici) e dell’impresa esecutrice dei lavori; il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione e agli elaborati grafici dello stato di fatto e progetto.
Ciò detto, il Garante ha precisato che non esiste un obbligo di pubblicazione da parte della pubblica amministrazione delle CILA che sono state presentate, né in forma integrale, né in forma riassuntiva.
Il riferimento alla normativa citata dall’istante riguarda, infatti, i procedimenti relativi al rilascio del permesso di costruire, che è un titolo edilizio diverso dalla CILA. Pertanto, a quest’ultimo procedimento non si applica il regime di pubblicità previsto per il permesso di costruire. Anche il principio di massima trasparenza, citato dall’istante, non è applicabile alla CILA, in quanto la giurisprudenza richiamata riguarda la DIA e la SCIA e soprattutto è stato applicato con riferimento a istanze di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 (non invece all’accesso pubblico generalizzato).
3. Accesso a dati contenuti in una CILA: il parere del Garante
In considerazione delle sopra esposte valutazioni, il Garante ha ritenuto che il Comune abbia correttamente respinto l’istanza di accesso civico ai dati personali richiesti.
Secondo il Garante, infatti, l’ostensione dei dati sopra indicati, tenuto conto del particolare regime di pubblicità correlato all’accoglimento di un’ istanza di accesso civico generalizzato, può arrecare all’interessato un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali.
La generale conoscenza dei dati e delle informazioni contenute nella CILA, stante la quantità e la tipologia di dati personali, determina una interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del soggetto controinteressato, con possibili ripercussioni negative sul piano personale e sociale: con ciò determinando una violazione del principio di minimizzazione dei dati (secondo cui i dati trattati devono essere non eccedenti rispetto alla finalità perseguita).
Pertanto, la decisione del Comune di accogliere solo parzialmente l’istanza di accesso civico, comunicando al richiedente soltanto l’indicazione della tipologia di titolo edilizi (cioè una CILA), la descrizione sintetica dell’intervento (cioè di straordinaria manutenzione) e l’indicazione della zona in cui è stato eseguito l’intervento) appare in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
In conclusione, il Garante ha ricordato che, in ogni caso, il soggetto istante potrebbe eventualmente ottenere la documentazione e i dati personali richiesti, attraverso una diversa domanda di accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990, qualora vi siano le condizioni per l’accoglimento (cioè dimostri di possedere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per cui ha chiesto l’accesso).
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