Dare del “figlioccio di un boss mafioso” ad un soggetto arrestato per concorso esterno integra gli estremi della diffamazione e legittima al risarcimento del danno, non configurandosi in quest’ultimo reato un’appartenenza organica all’associazione mafiosa

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Tribunale di Marsala, sentenza 11 ottobre 2010, n. 765

 

Con la pronuncia in oggetto il Tribunale di Marsala si è espresso in materia di diffamazione a mezzo radiotelevisivo, affermando che è lesiva dell’onore e della reputazione di un politico la definizione di questi come “figlioccio” di un boss mafioso.

Il Giudice, soffermandosi sulla necessità che anche il diritto di cronaca giudiziaria venga esercitato entro il limite oggettivo della verità della notizia, osserva che la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso.

Nel caso di specie – ha ritenuto il Tribunale – il coinvolgimento di un soggetto in un’indagine per concorso esterno non legittima la prospettazione giornalistica tendente ad attribuire al medesimo una posizione organica all’interno del sodalizio mafioso (quale rievoca l’espressione “figlioccio”), in luogo del concorso esterno, in quanto tale fattispecie risulta diversa da un punto di vista giuridico e, almeno nella sfera laica, meno pregnante rispetto all’appartenenza, specie in posizione apicale, all’associazione mafiosa.

Ad escludere il carattere diffamatorio della notizia non vale neppure considerare che la pena edittale prevista risulti identica per le due fattispecie di reato, di concorso interno ed esterno, essendo sostanzialmente distinte le due fattispecie delittuose e configurandosi diversamente la posizione del soggetto nell’ambito dell’associazione criminosa.

Interessante, inoltre, nella pronuncia il riferimento all’istituto dell’immunità del Parlamentare europeo, in riferimento alla quale il Giudice afferma due importanti principi.

Innanzitutto, si riconosce che “l’ordinamento comunitario non prevede la necessità di alcun intervento pregiudiziale del Parlamento europeo volto ad accertare, rispetto agli eventuali procedimenti giudiziari in corso a livello nazionale, la sussistenza dell’immunità in oggetto. Spetta, invece, al Giudice nazionale verificare la sussistenza o meno dei presupposti legali dell’immunità di cui al Protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e le immunità; e ciò anche nell’ipotesi in cui vi sia stato un intervento del Parlamento Europeo a protezione di un suo componente, atteso che tale intervento, non previsto nel Protocollo, scaturisce da una fonte regolamentare interna dell’organo comunitario e che, pertanto, non vincola il Giudice nazionale”.

In secondo luogo, osserva il Tribunale di Marsala, “perché le affermazioni del Parlamentare europeo possano considerarsi “coperte” dall’immunità parlamentare, occorre che esse costituiscano espressione, prosecuzione o riaffermazione extra moenia di una attività parlamentare tipica”.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MARSALA

SEZIONE CIVILE

Sentenza 11 ottobre 2010, n. 765

 

in persona della dott.ssa *************, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. — R. G. degli Affari Civili Contenziosi dell’Anno 2007, vertente

TRA

D. S. C., nato a —, elettivamente domiciliato in Marsala, presso lo studio —, rappresentante e difensore con l’Avv. ***************** del Foro di Palermo, giusta procura in calce all’atto di citazione

– attore –

E

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., con sede in Roma, in persona del direttore degli affari legali, elettivamente domiciliata in — presso lo studio –rappresentante e difensore unitamente — giusta procura in calce all’atto di citazione notificato

– convenuta –

E NEI CONFRONTI DI

G.C.F. , residente in —

M. T., residente in —

M. S., residente in —

– convenuti –

Oggetto: Azione di risarcimento danni per lesione dell’onore e della reputazione.

Conclusioni: rassegnate dalle parti all’udienza del 31.03.2010 mediante richiamo agli atti di causa (cfr. verbale):

per l’attore:

Respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare la responsabilità extracontrattuale dei convenuti e per l‘effetto condannarli in solido o per quanto di rispettiva competenza al pagamento del! ‘importo ritenuto di giustizia, con rivalutazione e interessi fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e morale subito dall’attore.

Vinte le spese processuali, salvo ogni altro diritto.

Ove ritenuto necessario, si chiede che venga ordinata alla RAI ai sensi dell’art. 213 c.p.c. l’esibizione:

  • del contratto di lavoro intercorrente con M. S. con riferimento alla trasmissione “Anno Zero” 2006-2007;

  • dei dati relativi agli introiti pubblicitari percepiti dalla RAI in relazione alla puntata oggetto di causa.”

per la convenuta:

Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

  • Ritenere e dichiarare infondate le domande dell’attore poiché non sussistente nelle espressioni usate dal T. e dal F. nella trasmissione ANNOZERO mandata in onda dalla RAI il 16.11.2006 alcuna presunta lesione della sfera giuridica del ********** e per l’effetto, con qualsiasi statuizione, rigettare le domande da quest’ultimo formulate nei confronti della RAI;

  • in subordine, ritenere e dichiarare, ove ritenuta sussistente nelle espressioni usate dal T. e dal F. nella trasmissione ANNOZERO mandata in onda dalla RAI il 16.11.2006 la lesione della sfera giuridica del **********, esente da responsabilità solidale la RAI non essendo applicabile l’ari. 2049 e. e.

  • Ancora più in subordine, ritenere e dichiarare, in caso di condanna solidale della RAI, che il T. è obbligato, in forza del contratto d’incarico, a tenere indenne la RAI e per l’effetto pronunziarne la condanna.

Con vittoria di spese e compensi.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione notificata il 26.02.2007, ******** conveniva in giudizio la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A, ********, M. T. e M. S. per sentirli condannare, in solido tra loro o per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall’attore in conseguenza delle dichiarazioni, ritenute lesive della reputazione ed identità personale del C. rese da M. T. e da C. F. nel corso della trasmissione televisiva Annozero condotta da M. S. e andata in onda in prima serata su Rai 2 il 16 novembre 2006. Oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2. Si costituiva in giudizio la RAI, contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto. In subordine, in caso di ritenuta lesività delle dichiarazioni di F. e T., chiedeva di essere dichiarata esente da responsabilità solidale sostenendo la non applicabilità alla fattispecie dell’art. 2049 c.c. In ulteriore subordine, per l’eventualità di condanna solidale della RAI, chiedeva condannarsi M. T., in forza del contratto di incarico, a manlevare la stessa. Il tutto con vittoria di spese.

A sostegno della propria posizione la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo eccepiva in primo luogo l’insussistenza di caratteri di illiceità nelle dichiarazioni del T. e del F.. In secondo luogo, affermava che nessun addebito poteva essere mosso al conduttore S. per le dichiarazioni dei due ospiti della trasmissione. Eccepiva inoltre la non applicabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c. in considerazione del fatto che né il T., né il S. erano dipendenti della Rai. Rilevava altresì che in forza del contratto di collaborazione tra il T. e la RAI, il primo era tenuto a tenerla indenne.

Sebbene regolarmente citati in giudizio, i convenuti T., S. e F. non si costituivano, e ne veniva dichiarata la contumacia.

3. Istruita la causa con il solo deposito di documenti, all’udienza del l2~l2.2008 il Giudice Istruttore dava atto di una richiesta di informazioni da parte del Parlamento europeo in ordine ai provvedimenti adottati a tutela dell’immunità e dei privilegi del suo membro ********, con allegata la raccomandazione della commissione giuridica di difesa delle predette immunità. Riservando al merito la questione relativa alla sussistenza o meno dell’immunità del convenuto F., il Giudice rinviava quindi la causa per la precisazione delle conclusioni, rassegnate dalle parti all’udienza del 31.03.2010 dinanzi al nuovo ****************** (in definitiva sostituzione del precedente), con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE


4. Le dichiarazioni rese da M. T.

Si duole anzitutto l’on. ******** che ****.. ospite fisso della trasmissione Annozero, nell’ambito di una ironica trattazione riguardante i rapporti tra mafia e politica, con affermazioni calunniose e denigratorie, ed in particolare attribuendogli la qualifica di “fìglioccio del boss” N. B., abbia leso il suo onore e la sua reputazione.

Espone l’attore che l’averlo apostrofato quale “fìglioccio” di un boss mafioso sia equivalso ad attribuirgli, contrariamente al vero, la qualifica di affiliato alla cosca mafiosa guidata da ****..

La suddetta condotta, nella sua materialità, non è stata contestata dall’unico convenuto costituitosi (la RAI) – che si è difeso limitandosi ad eccepire l’inesistenza dell’illecito diffamatorio e di un danno in capo all’attore – ed è comunque provata in atti: dalla registrazione audiovisiva della trasmissione (doc. 13 fasc. att.), emergono chiaramente le parole pronunciate da M. T.: “C’è D. C., assessore regionale, arrestato perché considerato il figlioccio del boss B.. In una telefonata dice di essere pure il pupillo di ******”.

Lamenta l’attore come la notizia riferita dal giornalista, ed in particolare l’arresto di C. per quel particolare ruolo –“fìglioccio del boss”–, non rispondesse alla realtà dei fatti: se è vero che, al momento delle esternazioni di T., il C. era stato colpito dalla misura cautelare della custodia in carcere, sottolinea la difesa attorea come dall’ordinanza del Gip non si evincesse in alcun modo che l’on. C. fosse considerato il figlioccio di N. B., nè che lo stesso fosse in rapporto diretto con il boss, nè che i due si fossero mai incontrati.

Evidenzia inoltre l’attore come il procedimento penale in corso (poi conclusosi con l’assoluzione del C. in primo ed in secondo grado) riguardasse in realtà una incolpazione per concorso esterno in associazione mafiosa e non per l’affiliazione del C. all’organizzazione criminosa quale partecipe dell’associazione. Mentre l’espressione “figlioccio” che testualmente si riferisce allo stato di chi è stato battezzato o cresimato rispetto al padrino” (così in atto di citazione, pag. 5), evoca al telespettatore l’idea che l’on. C. fosse persona soggetta alla protezione del boss e comunque inserita all’interno dell’organizzazione mafiosa.

 

4.1 II vaglio sulla diffamatorietà delle dichiarazioni.

Tali doglianze possono ritenersi fondate.

Osserva il Tribunale che è evidente l’intrinseca ed astratta attitudine lesiva dell’onore e della reputazione dell’attore della rievocazione del suo arresto in quanto “figlioccio del boss”, posto che l’attribuzione di un tale ruolo si risolve nella notizia dell’incarcerazione del C. per cointeressenza con la mafia (di più, come meglio si esporrà in seguito, per affiliazione alla mafia, ed in posizione apicale), e nella conseguente negazione dell’essenza della stessa funzione politica svolta dall’attore. Ciò detto, al fine di valutare la fondatezza delle doglianze dell’attore, occorre vagliare la sussistenza dell’esimente del diritto di cronaca e di critica invocata dal convenuto costituitosi.

Le affermazioni del giornalista – espressione del diritto di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. – possono invero considerarsi lecite solo a condizione che rispettino i tre principi basilari dettati in generale per l’esercizio legittimo dei diritti di cronaca e di critica.

Secondo consolidata giurisprudenza, i limiti del diritto di cronaca sono sostanzialmente quelli, noti, della verità sostanziale delle notizie riportate, della pertinenza dei fatti narrati rispetto ad un lecito interesse pubblico alla diffusione, alle critiche mosse ed ai giudizi espressi, e della continenza formale della loro esposizione (ecx multis: Cass. Civ., Sez. III, 31.03.2006, n. 7605; Cass. Civ., Sez. III, 11.01.2005, n. 379; Cass. Civ., Sez. III, 23.05.2001, n. 7025).

Per quanto, poi, il diritto di critica si differenzi da quello di cronaca perché si esprime per sua natura in un giudizio, che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi (Cass., 24.05.2002, n. 7628), e consenta l’uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, nondimeno, anche il diritto di critica deve essere esercitato entro gli stessi limiti oggettivi.

E’ sufficiente che venga travalicato anche uno solo di essi perché il diritto venga meno, la scriminante non operi, ed il fatto assuma (o conservi, a seconda della ricostruzione dogmatica dell’istituto della causa di giustificazione alla stregua della teoria bipartita o tripartita del reato) i caratteri dell’illiceità giuridica penale e civile (salva, in punto di verità del fatto, la ravvisabilità in capo al giornalista della scriminante putativa ex art. 59, comma I, c.p., allorquando abbia assolto l’onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria, senza che l’errore circa la verità sia frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile).

Nel caso di cronaca giudiziaria, peraltro, per orientamento costante della Suprema Corte di cassazione, “se il giornalista si limita a dare notizia dell’adozione del provvedimento giudiziario relativo a un determinato fatto, la notizia che egli diffonde non è quella del fatto in sé e della verità storica di tale fatto, ma quella che concerne l’esistenza del provvedimento giudiziario, onde la condotta del giornalista è scriminata proprio perché si limita a porre il lettore di normale avvedutezza nella condizione di comprendere che la condotta avente rilevanza penale di cui riferisce è comunque soltanto l’oggetto di un determinato provvedimento giudiziario, magari destinato ad avere ulteriori sviluppi” (Cass. Pen., sez. V, 21.10.2008, n. 44522; nello stesso senso, Cass. Pen., sez. V, 1 7.07.2008, n. 38262).

In altri termini, la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso (Cass. Civ., sez. III, 20.07.2010, n. 16917; ugualmente, Cass. Pen., sez. I, 28.01.2008, n. 7333, relativa ad una fattispecie di attribuzione all’offeso, da parte del giornalista, di una condotta riconducibile al medesimo fatto reato, ma “quantitativamente” più grave; e ancora, Cass. Pen., sez. V, 7.07.1998, n. 8031).

L’esimente del diritto di cronaca giudiziaria di cui all’art. 51 c.p., “va, dunque, esclusa allorché manchi la necessaria correlazione tra fatto narrato e fatto accaduto, il che implica l’ assolvimento dell’obbligo di verifica della notizia e, quindi,l’assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto esposto, nonché il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta, risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi” (Cass. Civ., sez. 111, 20.07.2010, n. 16917).

Nel caso di specie, dunque, quanto al rispetto dei limiti del diritto di cronaca con riferimento al canone della verità dei fatti riportati, osserva il Tribunale che i convenuti, e tra questi la RAI, che ne avevano l’onere, non hanno provato la verità delle affermazioni contestate, e la mancata rispondenza al requisito della verità pone il comportamento del T. al di fuori della scriminante del diritto di cronaca.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, inflitti, preme evidenziare come nella specie, avendo M. T. riferito che l’on. C. “era stato arrestato perché considerato” il figlioccio del boss, si tratti di valutare se quest’ultima circostanza (l’essere stato considerato figlioccio del boss possa ritenersi effettivamente rispondente al contenuto dell’ordinanza cautelare emessa dal Gip; oggetto del vaglio di veridicità, dunque, non è il fatto storico (se, quindi, nella realtà dei fatti, il C. fosse effettivamente un figlioccio del boss), ma piuttosto il contenuto del provvedimento cautelare (se, cioè, il Gip. sia pure in sede di esame dei gravi indizi di colpevolezza, lo avesse ritenuto tale).

Ciò premesso, dalla lettura dell’imputazione contenuta nell’ordinanza di applicazione della misura privativa della liberta personale emessa dal GIP in data 15.11.2005 (ordinanza che, peraltro, è stata prodotta solo per estratto, senza la motivazione), si evince che il C. venne sottoposto a custodia cautelare in quanto furono ritenuti sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di concorso esterno ex artt. 110 e 416 bis c.p.

Va ricordato, in proposito, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, assume la veste di concorrente esterno il soggetto che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa e privo dell’affectio societatis, fornisce, tuttavia, un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell’associazione, ovvero, per quelle operanti su larga scala come Cosa Nostra, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale, e sia, comunque, diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (cfr., da ultimo, Cass., sez. VI, 16 luglio 2009, n. 29458). In particolare, nella pronuncia citata, la Corte, richiamandosi ai principi espressi dalle Sezioni Unite nella nota sentenza ******* (n. 33748/2005), ha stabilito che “non va trascurato di verificare che il contributo atipico del concorrente esterno, di natura materiale o morale, diverso ma operante in sinergia con quello dei partecipi interni, abbia avuto una reale efficienza causale, sia stato, cioè, condizione necessaria – secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della ‘condicio sine qua non’ – per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell’evento lesivo del bene giuridico protetto, che, nella specie, è costituito dall’integrità dell’ordine pubblico, violata dall’esistenza e dalla operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti-scopo del programma criminoso”.

In altri termini, secondo la Corte, per la configurazione del concorso in esame è necessario che il soggetto, pur restando “esterno” all’associazione mafiosa, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa e si renda compiutamente conto dell’efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione e il rafforzamento dell’associazione mafiosa nel suo insieme; i membri effettivi e stabili di questa, infatti, devono poter contare sul sicuro apporto del concorrente esterno, con il relativo effetto vantaggioso per la struttura organizzativa di tale associazione.

Orbene. nel caso concreto. il Gip di Palermo – come si evince dall’ordinanza – aveva ravvisato la sussistenza della fattispecie di concorso esterno all’associazione mafiosa nella contestata condotta del C. – specificamente articolata dal Pubblico Ministero nel capo di imputazione formulato di stipulazione con esponenti di rilievo della famiglia mafiosa di Marsala (ed in particolare proprio con N. B., all’epoca latitante) di un patto avente ad oggetto il procacciamento di voti da parte dell’organizzazione mafiosa in favore del C. stesso, in cambio della sua disponibilità ad avvantaggiare il sodalizio attraverso concreti interventi presso la Direzione del Banco di Sicilia e l’Assessorato Regionale alla Cooperazione, e mediante il reperimento di una occupazione lavorativa in favore di uomini d’onore o di persone ad essi in qualche modo legate. Tra l’altro, i rapporti tra l’on. C. ed il boss, secondo quanto riportato nell’ordinanza, non sarebbero stati diretti ma mediati (nella specie, da tale A. D. M.).

Tale condotta, sebbene parificata sotto il profilo della quantificazione della pena al concorso interno, è certamente diversa dal punto di vista giuridico e, almeno nella sfera laica, meno pregnante rispetto all’appartenenza, specie se in posizione apicale, all’associazione mafiosa.

Il coinvolgimento del C. nel procedimento penale per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, dunque, non legittimava la prospettazione, effettuata dal T., di una sua posizione organica a cosa nostra e del suo rapporto con il boss B. in termini di figlioccio e padrino.

Il giornalista, in altre parole, ha utilizzato un’espressione (“figlioccio”) evocativa di un noto scenario cinematografico – è chiaro il riferimento al famoso film “Il padrino”, ove il protagonista era appunto un boss mafioso – certamente suscettibile di maggior presa sul pubblico televisivo; espressione tale da insinuare nel telespettatore la percezione che l’attore fosse accusato di essere un affiliato –per di più in posizione apicale, atteso lo strettissimo legame di protezione e appoggio reciproci intercorrente tra padrino e figlioccio – a Cosa Nostra.

In questo modo, il convenuto ha travalicato l’impianto accusatorio delineato nell’ordinanza di applicazione della misura cautelare, violando così il ricordato canone della verità della notizia, per come restrittivamente inteso dalla Suprema Corte in tema di cronaca giudiziaria (Cass. Civ., sez. III, 20.07.2010, n. 16917 cit.; Cass. Pen., sez. I, 28.01.2008, n. 7333 cit.)

Ne consegue l’integrazione in capo al T. del reato di diffamazione, nonché del fatto illecito ex artt. 2043 e 2059 c.c., in violazione del diritto all’onore ed alla reputazione dell’attore.

 

4.2. Il risarcimento del danno non patrimoniale.

E’ dovuto, pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale, che compete all’attore stante la lesione di interessi della persona costituzionalmente garantiti (artt. 2 e 3 della Carta Fondamentale), nonché attesa l’astratta sussistenza del fatto reato.

Secondo il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (rispettivamente, per restare agli esempi sopra riportati, l’interesse alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (e) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante da1la legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (in tal senso, Cass. Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), In particolare, l’onore e la reputazione – la quale ultima si identifica con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale secondo il particolare contesto storico – costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato (cfr. Cass., 20.10.2009, n. 22190).

 

4.3. La quantificazione del danno.

In punto di quantificazione del danno non patrimoniale, peraltro, non essendovi in caso di diffamazione a mezzo stampa indici legislativamente predeterminati, occorre necessariamente ricorrere alla liquidazione in via equitativa, attenendosi a parametri di carattere generale quali la gravita dell’offesa, l’intensità del dolo o della colpa, il “bacino di utenza”, la notorietà e la posizione sociale del soggetto leso, il clamore suscitato dalla pubblicazione.

In relazione a tali parametri deve determinarsi l’ammontare del danno risarcibile nel caso in esame secondo i seguenti criteri:

a) la gravità intrinseca dell’offesa rivolta: di sicuro rilievo, in relazione alla tipologia di reato (affiliazione ad associazione mafiosa) ascritto all’on. C, tuttavia non totalmente estraneo a rapporti di cointeressenza con l’associazione mafiosa secondo l’effettivo impianto accusatorio (di concorso esterno) accolto dal GIP nell’ordinanza applicativa della misura;

b) l’intensità dell’elemento psicologico dell’autore: non particolarmente elevata, essendo le frasi ritenute diffamatorie pronunciate all’interno di una narrazione relativa ai rapporti tra mafia e politica coinvolgente tutta una serie di personaggi della scena politica siciliana, in cui lo spazio dedicato all’on. C è molto limitato: pochi secondi della trattazione di M. T. sono stati dedicati all’attore (precisamente, otto secondi);

c) il mezzo di comunicazione utilizzato e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale: nel caso in esame deve valutarsi che la trasmissione “Annozero” è programmata in prima serata su una rete nazionale (RAI 2), e il 16 novembre 2006 ha ottenuto il 13% di share come risulta dai dati auditel prodotti dall’attore (doc. 12); inoltre, le frasi lesive della dignità e della reputazione dell’attore sono state pronunciate dal convenuto in assenza di contraddittorio con il diretto interessato e senza la possibilità per l’attore di difendersi;

d) il ruolo istituzionale di parlamentare regionale ricoperto dall’attore all’epoca dei fatti (c.d. onore specifico);

e) l’eco suscitata dalle frasi diffamatorie e le conseguenze sull’attività professionale e sulla vita della parte lesa: assai contenuta, proprio in ragione della succitata brevità delle affermazioni attinenti alla sua persona, dei rapporti di cointeressenza con l’associazione

mafiosa comunque ascritti all’on. C, e del riferimento a fatti (l’effettiva sottoposizione a custodia cautelare dell’attore) risalenti a circa un anno addietro e già diffusi dai mezzi di informazione, con conseguenti ripercussioni già ampiamente verificatesi sull’attività lavorativa e sulla vita dell’attore.

A fronte di tutto quanto sopra esposto. in considerazione degli elementi specificamente evidenziati, si ritiene equo liquidare a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali la somma di € 15.000,00, all’attualità e ricomprensiva del danno da ritardo nella corresponsione della detta somma di denaro sino al dì della presente sentenza, a decorrere dalla quale sono dovuti gli interessi legali fino al saldo effettivo.

 

4.4. La condanna in solido della RAI.

Al pagamento di tali danni deve essere condannato non solo M. T., quale autore dell’illecito, ma anche, in solido, la RAI per il fatto di averne mandato in onda le dichiarazioni: fondamento ditale responsabilità è l’art. 2049 c.c., di cui ricorrono tutti i presupposti: l’emittente ha infatti, per sua scelta, affidato al giornalista uno spazio fisso all’interno della trasmissione, così integrando quel rapporto di preposizione che l’art. 2049 c.c., secondo il costante orientamento giurisprudenziale, considera bastevole per l’integrazione della responsabilità.

Non è richiesto, invero, ai fini della configurabilità del rapporto di preposizione, un vincolo di dipendenza, ma è sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarietà del preposto, nel quadro dell’organizzazione e delle finalità dell’impresa gestita dal preponente. L’esercizio dell’attività di impresa, ed il fine di lucro, fondano la conseguente responsabilità per i danni a terzi: responsabilità che prescinde dalla colpa del preponente e che è imputabile a titolo oggettivo, avendo come suo presupposto la consapevole accettazione dei rischi insiti in quella particolare scelta imprenditoriale (si veda, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, 16 marzo2010, n. 6325).

 

4.5. La domanda di garanzia proposta dalla RAI nei confronti di M. T.

Va invece dichiarata inammissibile la domanda proposta dalla convenuta RAI, di condanna di M. T., in caso di accertata responsabilità solidale dell’emittente televisiva, al pagamento di quanto dovuto da quest’ultima all’attore in forza della presente sentenza, domanda fondata sull’avvenuta stipulazione tra il giornalista e l’emittente televisiva di un contratto di collaborazione che prevedeva esplicitamente (art. 2):“Ella è altresì responsabile per ciò che attiene al contenuto della/e comunicazione/i da Lei fornita/e alla Rai ed a tenerla completamente indenne in caso di contestazione o di protesta che qualunque terzo sollevi nei nostri confronti per qualsivoglia causa o titolo” (doc. 4 fasc. conv.).

In mancanza di costituzione del convenuto chiamato in garanzia da altro convenuto, deve infatti ritenersi che la domanda cd. trasversale (o cd. orizzontale) sia inammissibile se non sia stata notificata al convenuto contumace ex art. 292 c.p.c. (v. Cass. 19.12.2006. n. 27165: in termini analoghi, Cass., 3.08.2005. n. 16256: Tribunale di Milano, 16.9.1997: Corte d’Appello di Milano, 15 febbraio 2000; da ultimo, Tribunale di Varese, 1 luglio 2010).

Tale è appunto il caso di specie, ove la Rai non ha notificato la domanda a M. T., omettendo di chiedere al giudice la fissazione di un termine entro il quale notificare al contumace la comparsa contenente la domanda stessa.

 

4.6. La posizione del conduttore M. S.

Va rigettata, poi, la domanda attorea di condanna in solido del conduttore della trasmissione, M. S., in relazione al quale non può configurarsi una corresponsabilità per l’illecito diffamatorio a titolo di omesso controllo preventivo di un intervento programmato o di omessa presa di distanza successiva.

Va premesso, in proposito, che la Suprema Corte ha di recente sottolineato come il legislatore, nell’emettere la legge 6 agosto 1990, n. 223 (c.d. legge Mammì), si sia posto il problema della responsabilità omissiva per il reato di diffamazione e lo abbia risolto individuando i soggetti responsabili (art. 30, comma 1, richiamato anche nel comma 4) unicamente nel concessionario privato o pubblico o nella persona da loro delegata al controllo della trasmissione, categorie non suscettibili di estensione per analogia (Cass. Pen., 23.04.2008, n. 34717).

Con riguardo, poi, al titolo della responsabilità civile del conduttore per aver diretto la trasmissione nella quale l’illecito è stato realizzato, basti osservare che, sancita dalla Suprema Corte l’inapplicabilità della normativa sulla stampa e la preoccupazione di evitare l’introduzione di forme di responsabilità oggettiva (tra le altre, Cass. Pen., 23.04.2008, n. 34717, cit.), ed esclusa altresì l’applicabilità dell’art. 2049 c.c. al conduttore (diversamente dall’emittente televisiva, tra il conduttore e l’ospite della trasmissione non intercorre alcun rapporto di preposizione), l’eventuale responsabilità deve accertarsi ai sensi dell’ari. 2043 c.c., con il criterio della prevedibilità ed evitabilità della condotta illecita dell’autore delle affermazioni ritenute lesive.

Ciò premesso, M. S. è stato convenuto in giudizio quale conduttore della trasmissione e non come concessionario o suo delegato al controllo. Non è stato dedotto un suo obbligo contrattuale di controllare preventivamente l’intervento di M. T., che anzi, alla luce della clausola contrattuale in favore della RAI di cui si è detto al paragrafo che precede, pareva porsi come intervento autonomo, la cui responsabilità gravava sul solo T.

D’altra parte, S. non ha assunto una posizione attiva in relazione alle specifiche dichiarazioni di T. sull’on. C., non ha aggiunto un proprio personale commento in proposito e non ha interagito con il giornalista nel corso del suo intervento: non trattavasi, invero, di intervista condotta da M. S., con relativa possibilità di imputare il contenuto delle dichiarazioni dell’intervistato al conduttore (e conseguente applicabilità al caso di specie di quella giurisprudenza sviluppatasi a proposito della figura dell’intervistatore), bensì di una autonoma trattazione a tema da parte di un giornalista quale T., specializzato in cronaca giudiziaria, rispetto al quale il ruolo di S. era del tutto defilato.

Quand’anche poi si volessero applicare alla fattispecie in esame i principi elaborati dalla giurisprudenza “sull’intervistatore”, deve ricordarsi che, secondo l’orientamento più recente, all’intervistatore stesso incombe astrattamente il dovere di controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite, ma con alcuni limiti dipendenti, tra l’altro, dalla qualità dei soggetti coinvolti, dalla materia in discussione e dal più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese (v. Cass., Sez. Un., n. 37140/2001).

Per citare uno di tali limiti, che ben si attaglia al caso di specie in quanto valevole nei casi in cui la non veridicità della notizia non sia agevolmente percepibile, il riferimento a fonte -l’intervistato- attendibile e autorevole “rappresenta sufficiente attuazione dell’obbligo di controllo sulla verità della notizia percepita, quale esigibile dal giornalista, e correlativamente integra – sussistendo gli altri requisiti della pertinenza e della continenza – gli estremi di un incolpevole ed involontario errore percettivo del giornalista sulla corrispondenza al vero del fatto esposto che determina l’esenzione da responsabilità” (così Cass. Pen., 9.7.2004, n. 37435).

Nel caso di specie, la discrepanza tra la verità delle vicende giudiziarie coinvolgenti ******** e la “versione” narratane da M. T. non era percepibile agevolmente, ma solo attraverso un’attenta analisi delle parole utilizzate dal giornalista – in particolare, del solo sostantivo “figlioccio”- accompagnata da una approfondita conoscenza dell’ordinanza del GIP, come tali non suscettibili di essere pretese nei confronti di un (mero) conduttore televisivo, per di più – sotto il profilo di una eventuale dissociazione immediata a posteriori – di un programma, quale Annozero, trasmesso in diretta televisiva (sulla diversa valutazione delle possibilità di intervento del conduttore e delle eventuali responsabilità a seconda che il programma sia registrato o in diretta, si veda, ad esempio, Cass. Pen., 17.07.2009, n. 45051).

Inoltre, il fatto che le dichiarazioni provenissero da un giornalista specializzato nella cronaca giudiziaria e dunque da fonte particolarmente attendibile e autorevole in tale ambito, rappresenta – riprendendo le parole della Suprema Corte – “sufficiente attuazione dell’obbligo di controllo sulla verità della notizia percepita, quale esigibile dal conduttore”, determinando la suddetta circostanza una sorta di presunzione di corrispondenza al vero del fatto esposto da T. che fa ritenere esente da responsabilità *****

 

5. Le dichiarazioni rese da C. F.

Con riguardo a C. F., l’attore ha appuntato le proprie doglianze sulla falsità delle dichiarazioni con cui il convenuto, a fine puntata, lo aveva accusato di essersi accompagnato, a bordo di un’auto blu della Regione siciliana, con un latitante mafioso alla ricerca di voti. Precisamente, affermava F. sul finire della trasmissione: “…Poco fa si parlava di alcuni assessori arrestati. Noi stiamo parlando di un assessore, che è stato arrestato perché faceva campagna elettorale portandosi nell’auto blu, accanto a sé, un latitante mafioso e portandoselo agli incontri per chiedere voti. Ma stiamo pensando ad equivoci di persona? Al fatto che non avesse capito chi stava seduto accanto a lui? Questa è la dimensione della politica di governo in Sicilia. Ed era (rivolgendosi direttamente all’on. C., ospite principale della puntata, con l’indice della mano alzato) un tuo assessore. Ed io queste cose aspetterei di sentirle dal presidente della Regione perché dovresti essere tu a dire che è inconcepibile che un assessore si porti un latitante in campagna elettorale…”.

A tali dichiarazioni replicava l’on. C.: “Non so di chi parla l’on. F., ma non mi risulta che ci fosse un assessore che facesse campagna elettorale…”.

F. controbatteva: “Assessore C.. D. C.”.

Si duole l’attore che la notizia divulgata fosse totalmente falsa e che la stessa traesse spunto dalle dichiarazioni di un personaggio “a dir poco controverso, tale G. G., il quale dopo aver raccontato ai pubblici ministeri della D.D.A. di aver visto arrivare l’1 maggio 2001 l’****** a bordo della propria macchina unitamente al latitante di mafia N. B., smentito dagli informatori sentiti nel corso delle indagini difensive ammetteva di aver detto il falso, affermando di avere fatto confusione con altri incontri che, invece, egli che aveva effettivamente avuto con il B. nell’ambito del proprio nucleo familiare”.

Prima di procedere ad un vaglio di veridicità delle esternazioni del convenuto, tuttavia, si pone la questione dell’applicabilità in suo favore dell’immunità parlamentare, attesa la carica di eurodeputato rivestita al momento del rilascio delle dichiarazioni censurate. Come supra accennato, nelle more dell’udienza del 12.12.2008 è stata fatta pervenire al Giudice Istruttore una richiesta di informazioni da parte del Parlamento europeo in ordine ai provvedimenti adottati a tutela dell’immunità e dei privilegi del proprio membro C. F., con allegata la raccomandazione della Commissione Giuridica di difesa delle predette immunità.

La difesa attorea sostiene che il giudice nazionale non debba conformarsi alla raccomandazione del Parlamento europeo e nega, comunque, la sussistenza nel caso di specie dei presupposti necessari per l’applicazione dell’immunità: si richiama, in proposito, a quelle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (tra le altre, Sezione 1, n. 46967/07, su ricorso del 24 febbraio 2009) in cui, valorizzandosi il diritto di accesso ad un tribunale garantito dall’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si afferma la giustificabilità di una ingerenza in tale diritto solo se proporzionale alle finalità servite dall’istituto dell’immunità parlamentare, e dunque non quando si tratti di coprire dichiarazioni di un parlamentare non aventi un legame diretto con l’attività parlamentare.

La difesa attorea, inoltre, richiama quell’orientamento consolidato della Suprema Corte e della Consulta che, interpretando l’articolo 68 Cost. alla luce dei principi fondamentali del nostro ordinamento e dello Stato di diritto (per cui tutti i cittadini sono ugualmente soggetti alla legge, e nessuno può esserne in linea di principio esentato, in virtù della sua condizione personale o sociale, men che mai quando il “reo” sia investito dell’alta funzione parlamentare), richiede la sussistenza di un rigoroso nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un deputato o senatore e l’espletamento delle sue funzioni, nel senso che tali dichiarazioni devono essere identificabili come espressione dell’esercizio di attività parlamentare.

 

5.1. La normativa sulle immunità del parlamentare europeo.

Con riguardo alla questione dell’applicabilità al convenuto F. dell’immunità, rammenta preliminarmente il Tribunale come le immunità dei parlamentari europei siano state previste da un apposito Protocollo (il Protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee), che prevede, agli artt. 9 e 10, due distinte, seppure connesse, forme di tutela.

Una prima garanzia riguarda soltanto le opinioni e i voti espressi dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni e dunque protegge i soggetti in questione rispetto a ogni sindacato, procedimento, giudizio o atto limitativo delle libertà individuali mediante i quali le autorità nazionali intendessero farne valere eventuali responsabilità giuridiche derivanti dalle attività propriamente svolte (voti e opinioni) in quanto parlamentare europeo (si veda l’articolo 9 del Protocollo “I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni”).

Una seconda e più generale garanzia, invece, prevede la tutela del parlamentare europeo nel luogo ove egli si trovi in pendenza delle sessioni del Parlamento europeo, ovvero allorché, sempre in connessione allo svolgimento delle sessioni parlamentari, egli si rechi verso il Parlamento europeo o ve ne ritorni.

L’art. 10 del Protocollo, in particolare, dispone quanto segue: “Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,

b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione [da] ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri”.

Dunque, se si trova nel territorio nazionale, al parlamentare europeo si applicano le stesse immunità previste nel suo Paese per i componenti del relativo Parlamento, mentre, se si trova nel territorio di un altro Stato membro, egli è protetto da qualsivoglia provvedimento di detenzione o da qualsivoglia procedimento giudiziario posto in essere dalle rispettive autorità nazionali.

 

5.2. I rapporti tra gli interventi del Parlamento europeo di tutela delle immunità e il giudice nazionale.

Come osservato dalla Corte di giustizia, la disciplina comunitaria non prevede la necessità di alcun intervento pregiudiziale del Parlamento europeo volto ad accertare, rispetto agli eventuali procedimenti giudiziari in corso a livello nazionale, la sussistenza dell’immunità in oggetto (v. sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 21 ottobre 2008, cause riunite C-200/07 e C-20l/07, già richiamata dal Giudice Istruttore in corso di causa).

Poiché è assente una specifica competenza riservata ad un organo comunitario, spetta infatti al giudice nazionale verificare la sussistenza o meno dei presupposti legali dell’immunità di cui al Protocollo; e ciò anche nell’ipotesi, come quella ricorrente nel caso di specie, in cui vi sia stato un intervento del Parlamento europeo a protezione di un suo componente.

Tale intervento, infatti, non è previsto dal Protocollo sopra citato, ma da una fonte regolamentare interna del Parlamento europeo.

Ciò ha indotto la stessa Corte di Giustizia europea ad affermare che il parere espresso dal Parlamento europeo non è vincolante nei confronti del giudice nazionale (v. sentenza del 21 ottobre 2008, in causa n. 201/07, cit., punti 38, 39 e 41). Questi, nell’ambito dei rapporti di leale collaborazione, ben può limitarsi a trasmettere la sentenza nella quale esprime la propria valutazione in ordine alla ricorrenza o meno nella fattispecie dei presupposti dell’immunità parlamentare.

 

5.3. L’art. 68 Cost. e la sua interpretazione in giurisprudenza.

Ciò premesso, dunque, si tratta ora di verificare se a ******** si applichino, per le dichiarazioni oggetto delle doglianze attoree, le immunità riconosciute ai membri del Parlamento italiano, richiamate dall’art. 10 lett. a) del Protocollo (v, sul punto, Cass. Pen., 15.06.2007, n. 35523).

Viene naturalmente in considerazione la giurisprudenza relativa all’ interpretazione dell’ari. 68 Cost., il quale prevede che “I membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voli dati nell’esercizio delle loro funzioni”. Tale disposizione esenta i parlamentari da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa scaturente da un’opinione espressa o da un voto dato nell’esercizio delle loro funzioni ed è finalizzata a garantire ai membri del Parlamento libertà di decisione e di valutazione nell’esercizio del loro mandato.

La cessazione dal mandato parlamentare non fa retroagire la sindacabilità, le opinioni espresse e i voti dati durante l’espletamento dello stesso, che restano coperti dall’immunità posta dall’art. 68 Cost., norma invero di carattere “sostanziale” non configurante un mero limite alla procedibilità (cfr., in particolare, Cass. Sez. Un., 18.3.1999 n. 153) bensì finalizzata a consentire lo svolgimento delle funzioni senza timore di doverne rispondere altrimenti se non con la eventuale sanzione di natura politica.

Sia la Corte Costituzionale che la Suprema Corte hanno avuto più volte modo di delineare e vagliare il funzionamento della prerogativa in questione.

In particolare, quanto all’ambito di sua operatività, a fronte di una tesi c.d. “restrittiva” (secondo cui nella previsione dell’art. 68 Cost. rientrano solo gli atti strettamente attinenti alla funzione parlamentare -c.d. atti tipici- posti in essere “nelle sedi istituzionali proprie”, nonché le opinioni espresse in adempimento di missioni inerenti alla carica: v. Cass. Pen., 16.11.1998, n. 1826; Cass. Pen., 24.9.1997, n. 11667; Cass. Pen., 4.2.1987, n. 10221), e di una tesi viceversa “estensiva” (che ha trovato favore in giurisprudenza di merito e una parte della dottrina), la Suprema Corte è pervenuta ad accogliere -anche richiamando sul punto una deliberazione del Senato- una tesi “intermedia”, in base alla quale le funzioni di membro del Parlamento, nel cui ambito esclusivo è operante la prerogativa dell’insindacabilità sancita dall’art. 68 Cost., comma 1, non si esauriscono nel compimento degli atti tipici del mandato parlamentare, ma ricomprendono anche l’attività extraparlamentare, sempre però alla condizione che tale ultima attività si configuri come strettamente connessa all’espletamento delle funzioni tipiche e delle finalità proprie del mandato parlamentare (in tema di dichiarazioni rese dai parlamentari extra moenia lesive dell’onore e della reputazione di terzi, v. Cass., 12.04.2006, n. 8626; Cass., 26.9.2005, n. 18781).

La Corte Costituzionale ha ribadito che non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni (sent. n. 120 del 2004). In caso contrario, si discriminerebbe la posizione del parlamentare rispetto a quella di un comune cittadino dedito all’attività politica, finendo per trasformare la garanzia funzionale prevista dalla Costituzione in un inaccettabile privilegio personale e di casta (sent. n. 375 del 1997, n. 329 del 1999, nn. 10e 11 del 2000).

In tale ottica, la giurisprudenza della Consulta ha progressivamente valorizzato il concetto di “nesso funzionale”, che “solo consente di discernere le opinioni del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l’esercizio della funzione parlamentare” (sentt. n. 375 del 1997, n. 120 del 2004 e n. 219 del 2003).

Non si ha nesso funzionale tra la condotta contestata e l’esercizio delle attribuzioni proprie del rappresentante parlamentare se sussiste un generico e semplice collegamento di argomento o di contesto tra attività parlamentare e dichiarazione extra moenia. Quest’ultima, per essere ricompresa nell’ambito dell’immunità, deve avere una identità sostanziale di contenuto rispetto all’opinione espressa in sede ufficiale (sent. n. 379 del 1996, n. 82 del 2000, nn. 79, 257, 283, 294, 421 del 2002).

Ai fini della insindacabilità rileva, quindi, una corrispondenza sostanziale di contenuti, anche se non occorre una puntuale coincidenza testuale tra atto parlamentare ed extraparlamentare, non essendo sufficiente al riguardo una mera comunanza di tematiche (sent. n. 246 del 2004).

Come più di recente ribadito dalla Consulta, il contesto politico o comunque l’inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni del parlamentare si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della relativa funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell’esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell’esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall’art. 21 della Costituzione (v. sentenze Corte Cost. n. 317 e n. 260 del 2006).

La su indicata disciplina è stata vagliata anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale, nel sottolineare l’insufficienza -al fine di negare l’accesso alla giustizia- della sola circostanza che le dichiarazioni rese dai parlamentari possano avere natura politica o essere collegate ad un’attività politica, ha ritenuto violato l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per essere stata paralizzata l’azione promossa a tutela della reputazione da deliberazioni del Parlamento, in assenza di un evidente collegamento tra le condotte ascritte agli indagati e le loro attività parlamentari, risultando in tal modo disatteso “il giusto equilibrio che deve regnare nella materia tra le esigenze di generale interesse della Comunità e gli imperativi della tutela dei diritti fondamentali della persona” (così CEDU, 20.4.2006, Affaire Patrono, ******* et ********** c. Italie; v. anche CEDU, 6.12.2005, ************ c. Italie).

Alla luce di questi principi, non può ritenersi sussistente un nesso funzionale tra l’intervento svolto da F., in occasione della trasmissione televisiva, e le sue attività in Parlamento Europeo.

Non e stato infatti dedotto ne tanto meno e stata fornita alcuna dimostrazione che le dichiarazioni rese la sera del 16.11.2006 costituissero la prosecuzione extra moenia dell’attività del parlamentare, né è stato individuato uno specifico atto parlamentare adottato dal medesimo deputato di cui esse costituissero sostanziale riaffermazione: in tal senso nulla ha riferito la Rai, unico convenuto costituito.

Neppure rileva il generico richiamo, contenuto nelle poche righe della raccomandazione della Commissione Giuridica del Parlamento Europeo pervenuta a questo Tribunale (pag. 7), ove si richiama la funzione di parlamentare europeo del F., nonché l’”interesse pubblico per i propri elettori” della questione trattata: non vi è alcun cenno, infatti, ad un atto tipico della funzione di parlamentare europeo o ad una opinione espressa dal deputato, atto o opinioni di cui le dichiarazioni oggetto del presente giudizio possano considerarsi una mera riproduzione.

Per queste ragioni, dunque, le dichiarazioni rese da F. non possono considerarsi funzionalmente connesse con forma di esercizio di funzioni parlamentari

 

5.4. Il vaglio sulla diffamatorietà delle dichiarazioni.

Esclusa l’operatività di ogni immunità, si tratta a questo punto di valutare la sussistenza di una natura diffamatoria delle dichiarazioni del convenuto.

Anzitutto, va premesso come le stesse, nella loro materialità, siano provate in atti (v. registrazione audiovisiva della trasmissione, doc. 13 fasc. att.).

Se, poi, e pacifica l’intrinseca attitudine lesiva dell’onore e della reputazione dell’attore, sia come uomo che quale politico, della rievocazione del suo arresto per aver fatto “campagna elettorale portandosi nell’auto blu, accanto a sé, un latitante mafioso e portandoselo agli incontri per chiedere voti”, deve tuttavia rilevarsi come il comportamento del convenuto sia scriminato dall’esercizio dei diritti di cronaca e di critica, non avendo il parlamentare violato i tre presupposti per il loro legittimo esercizio.

E’ provata, infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la verità delle affermazioni contestate, atteso che il C. era stato effettivamente colpito dalla misura cautelare della custodia in carcere, tra l’altro, anche per i fatti riferiti dal F., ossia di essersi accompagnato al boss latitante B. durante la campagna elettorale. Che tali fatti fossero stati ritenuti quanto meno probabili – a livello di gravi indizi di colpevolezza – nella loro verificazione da parte del Gip, e che anche su tali circostanze fosse fondata la misura cautelare, del resto, non è stato contestato da parte attrice. Quest’ultima ha piuttosto negato la sussistenza del requisito della verità delle esternazioni di F. eccependo come l’ordinanza cautelare fosse stata emessa sulla base delle dichiarazioni di un soggetto, G.G., asseritamente inattendibile, perché smentito dagli informatori sentiti nel corso delle indagini difensive e per avere successivamente “ritrattato” le proprie dichiarazioni accusatorie, ammettendo di essersi confuso con altri incontri che, invece lo stesso G. aveva effettivamente avuto con il B. (e in assenza di D. C.) nell’ambito del proprio nucleo familiare.

In proposito, occorre osservare che, sebbene siano agli atti le dichiarazioni contrarie a quelle del G. rilasciate in sede di indagini difensive ex art. 391 bis e ss. c.p.p. da tre persone a conoscenza dei fatti, e sebbene il G. abbia effettivamente rettificato le proprie dichiarazioni accusatorie, negando la già affermata presenza dell’on. D. C. accanto al boss latitante durante la campagna elettorale (v. docc. da 3 a 6 fasc. att.), tali circostanze non minano la verità delle esternazioni di F. al momento in cui le ha rese.

Come già osservato in relazione alle dichiarazioni di M. T., avendo (anche) C. F. riferito che l’on. C. “era stato arrestato perché” faceva campagna elettorale portandosi nell’auto blu, accanto a sé, un latitante mafioso, oggetto del vaglio di veridicità non deve essere la circostanza fattuale dell’effettivo accompagnarsi dell’attore al latitante, ma il contenuto dell’ordinanza cautelare emessa dal Gip secondo il criterio di stretta corrispondenza tra notizia e contenuto del provvedimento giudiziario di cui si è detto sopra.

Ed in proposito, basti dire che non è contestato dalla difesa attorea che al C. fosse stata applicata la misura custodiale (anche) per i fatti riportati dal convenuto; poco importa, dunque, che la “ritrattazione” di G. G. avrebbe in seguito portato alla assoluzione di D. C. (v. dispositivo pronunziato dal G.u.p. di Palermo solo in data 19.12.2006: doc. 11 fasc. att.).

D’altra parte, consacrata la gravità degli indizi in un provvedimento giurisdizionale, non incombeva al F. l’effettuazione di una valutazione circa la tenuta delle accuse e dell’ordinanza cautelare alla luce di una “smentita” delle dichiarazioni accusatorie da parte di un informatore, smentita tra l’altro ancora non ufficializzata in un provvedimento giurisdizionale decisorio (la sentenza di primo grado, appunto, è successiva alla trasmissione), ma solo riportata in qualche articolo di giornale.

Il nuovo materiale di indagine non era ancora stato valutato in sede giudiziale e, dunque, così come non poteva certamente richiedersi all’eurodeputato di dimostrare la fondatezza della decisione assunta dal Gip nell’ordinanza cautelare, neppure si poteva pretendere che egli corredasse l’informazione con valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni anteriormente e successivamente effettuate dal G., sostituendosi in ciò (ed anticipandola) alla corposa opera giudiziale di cui alle sentenze di primo e secondo grado solo più tardi pronunciate.

Sulla base di queste considerazioni, deve escludersi che le esternazioni di C. F. esulino dall’esercizio del diritto di cronaca o di critica. Risulta, infatti, rispettato il principio di verità, nel senso che i fatti riferiti sono corrispondenti al contenuto del provvedimento giudiziario citato costituente la notizia.

Nessun dubbio sussiste poi (in assenza, del resto, di ogni contestazione di parte attrice) sull’interesse sociale alla conoscenza della circostanza riferita, e neppure viene violato il principio di continenza espressiva poiché il tono delle dichiarazioni di F. è sicuramente civile e scevro da connotazioni di gratuita offensività.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la domanda attorea nei confronti di C. F. deve essere rigettata.

 

6. Le spese processuali.

Le spese di causa sostenute dall’attore seguono la soccombenza dei convenuti M. T. e RAI S.p.A. e si liquidano nella misura (ritenuta congrua in relazione al decisum, nonché alle attività espletate in relazione alle posizioni dei due convenuti condannati) di complessivi euro 4.645,10, di cui euro 360,10 per le spese, euro 1.380,00 per diritti ed euro 2.905,00 per onorari; oltre spese generali, I.v.a. e ******

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da D.S.C. nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a, nella contumacia dei convenuti ********, M. T. e M. S., ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così decide:

1. accoglie per quanto di ragione la domanda di ******** e, per l’effetto, condanna in solido M. T. e la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al primo la somma di € 15.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione, della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (da lesione del diritto all’onore ed alla reputazione) patiti in ragione delle affermazioni diffamatorie rese nel corso della trasmissione televisiva Annozero trasmessa su Rai 2 il 16 novembre 2006 e di cui meglio in parte motiva;

2. condanna in solido i convenuti M. T. e Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’attore, che liquida complessivamente in euro 4.645,10, di cui euro 360,10 per le spese, euro 1.380,00 per diritti ed euro 2.905,00 per onorari; oltre spese generali, i.v.a. e C.p.a.

Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al parlamento Europeo – Commissione Giuridica.

 

Marsala, 11ottobre 2010.

IL GIUDICE

Dott.ssa Quittino Sara

Abbate Giuseppe Ugo

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