Danno patrimoniale del nascituro: normativa applicabile e onere probatorio

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Con la sentenza numero 36357 del 29/12/2023 la III sezione della suprema Corte (Pres. Destefano – relatore Tatangelo) precisa che il danno patrimoniale futuro del nascituro afferisce al diritto al mantenimento proprio dei prossimi congiunti e non al danno da perdita della capacità reddituale, con relativa inapplicabilità dell’art. 137 del codice delle assicurazioni.

Per approfondimenti sulle modifiche apportate dalla c.d. Riforma Cartabia in relazione alla giustizia civile, si consiglia il seguente volume il quale ha ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità nel processo civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile

Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Sent. n. 36357 del 29/12/2023

Cass.-sent.-n.-36357-2023.pdf 158 KB

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1. I fatti di causa

Tizio perdeva la vita in seguito ad un incidente nautico, e in questa complicata vicenda, per quel che qui interessa, agiva in giudizio la compagna, Tizia, in proprio e, per quanto qui rilevante, quale esercente la potestà sulla minore Tizietta, nata dopo la morte del padre Tizio.
Sia in primo che in secondo grado veniva accolta la domanda di Tizietta, limitatamente al danno non patrimoniale, e rigettata la domanda di ristoro del danno patrimoniale futuro dalla stessa asseritamente subito.
Ricorre per Cassazione Tizia, quale genitore di Tizietta, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2056 e 1226 cc relativamente alla liquidazione equitativa del danno, con censura mossa ex. art. 360 cpc I comma n. 3.
La ricorrente afferma che la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti da Tizietta, figlia di Tizio e nata dopo il sinistro e la morte del padre, sarebbe stata erroneamente rigettata dai giudici del merito, per il mancato assolvimento dell’onere della prova, mentre, secondo la loro prospettazione, i danni de quo avrebbero dovuto ritenersi provati nella loro esistenza e avrebbero potuto e dovuto essere liquidati, nel quantum, in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., anche per essere impossibile o, quanto meno, oltremodo difficoltoso per l’attrice fornire la prova del loro preciso ammontare.
Per approfondimenti sulle modifiche apportate dalla c.d. Riforma Cartabia in relazione alla giustizia civile, si consiglia il seguente volume il quale ha ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità nel processo civile.

FORMATO CARTACEO

La Riforma Cartabia della giustizia civile

Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.

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2. Danno patrimoniale del nascituro: analisi della Cassazione

La Corte accoglie il ricorso sulla scorta del seguente ragionamento.
Le corti di merito hanno rigettato la domanda facendo applicazione dell’art. 137 Codice della Assicurazioni Private il quale disciplina il danno da perdita del reddito futuro e onera l’attore di documentare il reddito al momento del decesso, con la produzione della relativa documentazione fiscale, tanto nonostante l’allegazione fattuale della produzione di reddito di questi, indicato come libero professionista.
La norma applicata, tuttavia, è errata in quanto la fattispecie in esame, non rientra direttamente nel campo di applicazione dell’art. 137 del Codice delle Assicurazioni Private, che disciplina il “caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro”.
Il danno patrimoniale subito da Tizietta “non è il pregiudizio patrimoniale da incapacità lavorativa subito dalla vittima primaria di un sinistro derivante dalla circolazione stradale o da situazioni assimilate, ma è quello che alla stessa è stato causato dal decesso del padre, avvenuto in occasione del sinistro per cui è causa, prima ancora della sua nascita, che l’ha privata del contributo economico al proprio mantenimento che quest’ultimo era tenuto ad erogarle, anche a prescindere dalla circostanza che egli svolgesse una attività lavorativa o meno e da quale fosse il suo reddito.”
In altri termini, il danno patrimoniale da risarcire, nel caso di specie, non è quello derivante dalla perduta capacità lavorativa della vittima primaria (Tizio) ma quello subito dalla figlia e quindi il danno patrimoniale conseguente alla perdita di un genitore obbligato al mantenimento. Sul punto la Corte afferma che “a tal fine, il reddito da lavoro del R.R può venire in rilievo solo indirettamente, del momento che ogni genitore è obbligato a mantenere i figli a prescindere dal suo reddito da lavoro e dallo stesso svolgimento di una attività lavorativa. D’altra parte, è sufficiente considerare, in proposito, che non solo i titolari di redditi da lavoro sono tenuti al mantenimento dei figli e che tale mantenimento non deve necessariamente avvenire con i proventi del reddito da lavoro del genitore. Anche se, in alcuni casi, tale reddito potrà essere un elemento rilevante ai fini della quantificazione dell’entità del contributo al mantenimento perduto (che necessariamente è, in ogni caso, da operarsi in via equitativa, come è evidente), esso non può essere considerato nè l’unico elemento rilevante, nè quello decisivo, avendo certamente rilievo, ad esempio, anche introiti di natura diversa da quelli da lavoro (anche, eventualmente, non emergenti dalle dichiarazioni fiscali) o, comunque, altre potenziali risorse di carattere patrimoniale, di qualunque genere.”
Quindi, secondo gli ermellini, la questione avrebbe dovuto essere decisa applicando i principi di diritto che, in generale, regolano la determinazione del danno patrimoniale futuro subito dai prossimi congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, e quindi considerando, anche in via equitativa, i contributi economici che il deceduto avrebbe presumibilmente loro erogato se fosse rimasto in vita.
Applicando tali principi, si ammette il risarcimento del danno patrimoniale addirittura nel caso in cui la vittima non fosse occupata al momento del decesso e, quindi, certamente non fosse percettrice di redditi, ovvero, comunque, nel caso in cui avesse redditi molto bassi, operandosi una liquidazione in via equitativa e dovendosi, a tal fine, considerare anche la possibilità che la vittima stessa possa trovare in futuro una occupazione e contribuire economicamente, in una certa misura, al mantenimento dei familiari” : La corte richiama anche i propri precedenti conformi che è utile citare: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5099 del 25/02/2020, la cui massima è: “ai prossimi congiunti di un soggetto disoccupato, deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro che si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto; in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda sulla base della mera mancanza di un reddito attuale di fonte lavorativa in capo alla vittima deceduta, madre ventunenne dell’attrice””; e ancora Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29830 del 20/11/2018, la cui massima è “il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all’attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa”. Sul punto si tratta, quindi, di un orientamento granitico Cass. Sez. 3, Sentenza n. 759 del 16/01/2014,; Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012; Sez. 3, Sentenza n. 3966 del 13/03/2012; Sez. 3, Sentenza n. 14845 del 27/06/2007 (in relazione quest’ultima al caso del risarcimento del danno patrimoniale subito da genitori per la morte di figli che non lavoravano o avevano appena iniziato a farlo e, quindi, non avevano possibilità di dimostrare i loro futuri guadagni).
Venendo al caso di specie la Corte prende atto che dagli atti emergeva, quanto meno, che la vittima del sinistro era un ex pilota di off shore residente nel principato di Monaco, di circa quarantacinque anni, che svolgeva attività di intermediazione nel commercio di natanti di altura (cioè, beni notoriamente di elevato valore) e manteneva altresì un elevato tenore di vita. Sulla scorta di tanto, quindi, esistevano, certamente degli elementi che avrebbero potuto consentire una determinazione, in via equitativa, del contributo al mantenimento che egli, se fosse rimasto in vita, avrebbe potuto erogare alla figlia, non ancora nata al momento del suo decesso.
Per tale motivo, chiosa la Corte, “deve ritenersi non conforme a diritto la decisione impugnata, che ha attribuito alla mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi della vittima primaria valore decisivo al fine di negare del tutto il risarcimento del relativo danno patrimoniale alla figlia”.

3. Conclusioni

In conclusione, poichè è da ritenersi certa la sussistenza del suddetto danno patrimoniale futuro, in presenza di un obbligo di mantenimento a carico di un soggetto certamente non del tutto incapace patrimonialmente, esso avrebbe potuto e dovuto essere liquidato in via equitativa, quanto meno nella misura in cui tale danno fosse risultato effettivamente probabile, sulla scorta di parametri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, sulla base degli elementi di prova disponibili.
La Corte, quindi, Cassa la sentenza e la rinvia alla Corte di merito per la decisione in applicazione dei suddetti principi.

Michele Allamprese

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