Danno erariale davanti alla Corte dei Conti: il giudice fa ampio uso del potere riduttivo in presenza di un’assicurazione di responsabilità civile che, in sede civile, ha tenuto indenni gli assicurati dall’obbligo di risarcire il danneggiato, riducendo q

Lazzini Sonia 08/12/05
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Mentre la responsabilit? civile extracontrattuale riguarda i rapporti fra la Pa e il danneggiato, i soggetti attori della responsabilit? amministrativa sono lo Stato e il suo collaboratore, il quale, violando gli obblighi di servizio dettati dal rapporto di pubblico impiego, arreca un danno erariale del quale deve rispondere davanti alla Corte dei Conti

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La responsabilit? per danno ?indiretto? ricorre quando il dipendente ? chiamato a rispondere del danno cagionato all?amministrazione che, in forza di condanna giudiziale, abbia risarcito un terzo (nella specie, per il danno civile: biologico e morale) per un evento lesivo riconducibile alla condotta illecita del dipendente stesso

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La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Trentino A.A.- Trento, con la sentenza numero 78 del 13 settembre 2005 merita di essere segnalata per alcuni importanti principi in essa contenuti

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Ribadiscono infatti i giudici trentini :

— Per costante giurisprudenza della Corte, il giudizio civile e quello di responsabilit? amministrativa si fondono su diverse ?causae petendi?, in quanto il primo riguarda il rapporto esterno tra Pubblica amministrazione e danneggiato, involgendo una responsabilit? extracontrattuale di natura privatistica, mentre il secondo si fonda sull?inosservanza degli obblighi di servizio nel contesto di un rapporto di natura pubblicistica tra amministrazione e il suo dipendente per il danno da questo arrecato mediante la sua azione dolosa o colposa; ci? comporta, attesa l?inesistenza di qualsiasi rapporto di pregiudizialit?, l?esclusione della sospensione necessaria prevista dall?articolo 295 cod. proc. civile in ipotesi di contestuale pendenza di due giudizi, n? l?accertamento in sede penale della insussistenza di colpe specifiche assume alcun rilievo nell?accertamento della responsabilit? contabile>

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appare inoltre utile ricordare che:

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?— Per costante giurisprudenza della Corte in tema di responsabilit? per danni contabili indiretti, come nel caso in esame, il corso della prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui avviene il pagamento della somma a titolo di risarcimento del terzo danneggiato, giacch? soltanto in tale momento il pregiudizio economico subito dall?amministrazione assume le caratteristiche della certezza, attualit? e concretezza necessarie a configurare il danno risarcibile>

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ma non di minor importanza ? l?uso dell?istituto del potere riduttivo che il giudice ha inteso applicare, non solo in virt? delle caratteristiche soggettive degli imputati, ma anche del fatto che, essendo assicurati con una polizza di responsabilit? civile terzi, una parte del danno ? stata risarcita dalla Compagnia a favore del danneggiato:

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— 78 ? Sezione Giurisdizionale Trentino A.A.- Trento – 13 settembre 2005 ? Pres. I. de Marco ? Est. Visca ? P.M. Pilato ? P.R. c. Bertolino ( avv. Gudiceandrea), Bova (avv. Fassino).

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La responsabilit? per danno ?indiretto? ricorre quando il dipendente ? chiamato a rispondere del danno cagionato all?amministrazione che, in forza di condanna giudiziale, abbia risarcito un terzo (nella specie, per il danno civile: biologico e morale) per un evento lesivo riconducibile alla condotta illecita del dipendente stesso.

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Le operazioni di esercitazioni militari in tempo di pace richiedono la puntuale ed attenta osservanza di tutte le precauzioni (prescritte nella c.d. ?libretta?) idonee ad evitare deleterie conseguenze a terzi; pertanto ? da ammettere la responsabilit? per colpa grave di coloro i quali, per il grado e la funzione rivestiti, non abbiano saputo prevedere la pericolosit? di un luogo dove far installare una antenna/radio –? nella specie, a breve distanza da una linea di alta tensione – e neppure abbiano adottato tutte le necessarie precauzioni idonee ad evitare l?oscillazione della stessa in fase di smontaggio, anche per la errata manovra dei militari impegnati nell?operazione, dalle cui circostanze ? derivata la folgorazione di un commilitone.

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Non ? ravvisabile la necessit? di una sospensione, n? necessaria n? facoltativa, del giudizio innanzi alla Corte dei Conti in attesa dell?esito del ricorso in Cassazione tanto pi? se esistono gi? due giudicati ? sentenza del Tribunale e della Corte di Appello – entrambi affermativi della responsabilit? dei convenuti (1).

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(1) Si legge in sentenza : ?Per costante giurisprudenza della Corte, il giudizio civile e quello di responsabilit? amministrativa si fondono su diverse ?causae petendi?, in quanto il primo riguarda il rapporto esterno tra Pubblica amministrazione e danneggiato, involgendo una responsabilit? extracontrattuale di natura privatistica, mentre il secondo si fonda sull?inosservanza degli obblighi di servizio nel contesto di un rapporto di natura pubblicistica tra amministrazione e il suo dipendente per il danno da questo arrecato mediante la sua azione dolosa o colposa; ci? comporta, attesa l?inesistenza di qualsiasi rapporto di pregiudizialit?, l?esclusione della sospensione necessaria prevista dall?articolo 295 cod. proc. civile in ipotesi di contestuale pendenza di due giudizi, n? l?accertamento in sede penale della insussistenza di colpe specifiche assume alcun rilievo nell?accertamento della responsabilit? contabile (sent. Sez. Lazio n. 30 del 1994, Sez. Lombardia sent. n. 137 e 758 del 1995, sent .SS.RR. n. 03 e 05 del 1997, Sent. Sez. Lombardia n.13 del 1997, sent. Sez. II di Appello n. 50 e 1048 del 1997, sent. Sez. Veneto n. 232 del 1999, sent. Sez. I di Appello n. 211 del 1999, sent. Sez. II di Appello n. 285 e 291 del 2001, sent. Sez. Lombardia n. 28 del 2001, sent. Sez. III di Appello n. 192 del 2002, Sent. Sez. I di Appello n. 443 del 2002 e n. 324 del 2003)?.

  • leggi la sentenza

Lazzini Sonia

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