Danno da buca sulla strada: a chi chiedere il risarcimento per i danni?

Redazione 18/12/16
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In Italia esistono quasi 900mila chilometri di strade e autostrade, infrastrutture che, necessariamente, hanno bisogno di costante manutenzione. Impresa, evidentemente, non semplice. Proprio per questo non è raro il verificarsi di eventi sinistrosi dovuti al cattivo stato delle strade.
L’esempio più classico è quello dell’automobilista in quale, a causa di una buca presente sul manto stradale, danneggia la propria autovettura. Ma la casistica prevede anche episodi molto più gravi, come ad esempio ciclisti o pedoni che, in conseguenza del cattivo stato manutentivo della strada, rovinano a terra procurandosi lesioni anche gravissime.
La disciplina fino agli anni Novanta e il favore alla pubblica Amministrazione
Secondo la giurisprudenza di fine millennio, l’articolo di riferimento per disciplinare questi casi era il 2043 del Codice Civile, in base al quale “qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Sulla base di tale norma non era così semplice ottenere un risarcimento. Infatti si rendeva necessario un accertamento sul comportamento omissivo dell’ente locale, da provarsi da parte del danneggiato il quale doveva dimostrare l’esistenza della colpa e il nesso di causa con il danno subìto.
In tale contesto giurisprudenziale venivano teorizzati i concetti di “insidia” e “trabocchetto”, ossia pericoli occulti, non visibili e in nessun modo prevedibili che, soltanto nel caso in cui fossero stati identificabili nella fattispecie concreta, permettevano di ipotizzare una responsabilità in capo all’ente locale.
Ne erano esempi classici la radice dell’albero fuoriuscente dall’asfalto ma coperta da foglie, oppure la buca nascosta dall’acqua piovana o da un sottile strato di ghiaccio. La necessità di identificare tali insidie e trabocchetti permetteva, in concreto, di limitare ancora di più la già difficilmente provabile responsabilità dell’ente, il quale poteva comunque liberarsi dall’obbligo di risarcire il danno dimostrando di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per evitarlo e quindi per scongiurare l’insorgenza della situazione di pericolo.
La svolta in senso favorevole al danneggiato: la responsabilità oggettiva del custode
Con una importante sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, la n. 156, si è confermata l’ascrivibilità delle fattispecie di danno di cui parliamo nel novero dell’art. 2051 del Codice Civile, che prevede una disciplina molto più favorevole all’utente della strada danneggiato.
La norma stabilisce l’obbligo per il custode (che in questo caso è l’ente locale che gestisce la strada) di risarcire il danno causato a terzi dalla cosa in custodia (la strada, appunto), a prescindere da una valutazione in merito all’eventuale colpa o negligenza dello stesso custode, che può soltanto provare l’eventuale sussistenza in concreto di un caso fortuito, ossia un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile che abbia di per sé prodotto l’evento, escludendo così ogni sua responsabilità.
Tutto semplice quindi? Mica tanto.
Il caso fortuito che libera dalla responsabilità oggettiva dell’ente locale, infatti, non è soltanto l’improvvisa frana che determina il depositarsi sulla strada di ghiaia o sassi pochi istanti prima del transito di un motociclista che rovina a terra, o il temporale improvviso che dissesta il ciglio proprio mentre sta transitando un veicolo che finisce fuori strada.
Caso fortuito può essere, secondo la Cassazione, anche la disattenzione e l’imprudenza dello stesso danneggiato, che inciampa su un difetto della strada ben visibile e non insidioso, ossia che avrebbe dovuto evitare se fosse stato prudente e attento.
In altre parole, l’utente della strada, nonostante la prevista responsabilità oggettiva del Comune o dell’ente preposto alla manutenzione della strada, è comunque sempre tenuto ad osservare un corretto livello di attenzione e prudenza al fine di evitare di finire in una buca o di inciampare sulla radice di un albero sporgente dal manto stradale.
E’ evidente che questo orientamento giurisprudenziale che prevede, giustamente, l’osservanza di un certo livello di attenzione da parte dell’utente della strada, va considerato secondo una generale regola di buon senso nella fase interpretativa della norma e nella valutazione dei casi concreti. Accade, invece, molto spesso, che chi è tenuto a risarcire tali tipologie di danni cerchi di imputare sempre e comunque al danneggiato la responsabilità dell’accaduto, con motivazioni che di frequente appaiono ridicole.
A titolo di esempio, mi è capitato di ricevere una negazione di risarcimento per un cliente che aveva avuto la sfortuna di cadere e procurarsi lesioni serie quando, a bordo della sua bicicletta, incappò in una buca presente sul manto stradale di una via molto trafficata della sua città, in pessimo stato manutentivo. Ebbene, la compagnia ha avuto l’ardire di affermare che il ciclista “si avventurava con un vecchio velocipede, a telaio rigido, privo anche del minimo sistema di ammortizzazione, su una via che sicuramente non celava insidie occulte ed imprevedibili” e, pertanto, non intendeva risarcire alcunchè. In altre parole, secondo la compagnia, per spostarsi in un centro cittadino su due ruote bisogna munirsi di una bici da cross, con ammortizzatori e telaio adatto a scalare montagne o guadare torrenti!
In definitiva, gli utenti della strada hanno, giustamente, l’aspettativa di poter usufruire di infrastrutture oggetto di costante manutenzione, onere, quest’ultimo, dell’ente a ciò preposto. Pertanto, laddove non sussista una evidente e grossolana disattenzione del danneggiato, la responsabilità dell’ente dovrà considerarsi pacifica.
Bisogna poi ricordare che utilizzano la strada non soltanto soggetti con riflessi sempre pronti e ottime capacità visite o di deambulazione. Possono transitare bambini, persone con disabilità, anziani. Pertanto l’attenzione richiesta andrà sempre rapportata al singolo caso concreto, senza cercare giustificazioni paradossali come quella sopra riportata.

Redazione

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