Il danno biologico differenziale – Scheda di Diritto

Il danno biologico differenziale si verifica quando il soggetto leso subisce un aggravamento di una menomazione o patologia preesistente.

Redazione 03/03/25

Il danno biologico differenziale è una particolare configurazione del danno non patrimoniale che si verifica quando, a seguito di un fatto illecito, il soggetto leso subisce un aggravamento di una menomazione o patologia preesistente. Questa situazione solleva problematiche complesse in termini di quantificazione del danno e di individuazione della responsabilità, con un impatto significativo nell’ambito della responsabilità civile e assicurativa.
A differenza del danno biologico ordinario, il danno differenziale impone una valutazione comparativa tra la condizione del soggetto prima e dopo l’evento lesivo. Il risarcimento, infatti, non copre il danno complessivo subito dalla vittima, ma solo la quota direttamente riconducibile all’illecito.

Indice

1. Definizione e caratteristiche del danno biologico differenziale


Il danno biologico è definito dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209/2005) come la lesione dell’integrità psicofisica della persona, accertabile sotto il profilo medico-legale, che incide negativamente sulle attività quotidiane e relazionali.
Quando una patologia o una menomazione preesistente viene aggravata da un evento dannoso, si parla di danno biologico differenziale. Questo significa che, nel calcolo del risarcimento, non si tiene conto dell’invalidità preesistente, ma solo della quota di danno direttamente causata dall’illecito.
I principi fondamentali che regolano il danno biologico differenziale sono:

  • Principio della personalizzazione del danno – Il risarcimento deve tenere conto delle specifiche condizioni della vittima e della sua condizione pregressa.
  • Principio della causalità – L’evento lesivo deve aver determinato un peggioramento della menomazione già presente.
  • Principio della compensatio lucri cum damno – Eventuali indennizzi previdenziali o assicurativi ricevuti dalla vittima possono incidere sulla determinazione del risarcimento.

2. Criteri di quantificazione del danno


La determinazione del danno biologico differenziale si basa su una valutazione medico-legale che confronta la percentuale di invalidità prima e dopo l’evento dannoso.

  • Metodo percentuale: il medico-legale calcola la percentuale di invalidità preesistente e quella risultante dopo l’illecito. Il danno risarcibile corrisponde alla differenza tra i due valori.
  • Incidenza sulle capacità lavorative e relazionali: il giudice valuta in che misura l’aggravamento influisce sulle attività quotidiane e sulla qualità della vita della vittima.
  • Tabelle di riferimento: le tabelle del Tribunale di Milano vengono spesso utilizzate come parametro uniforme per la liquidazione del danno biologico.

Un esempio pratico può aiutare a chiarire il concetto: se un soggetto aveva un’invalidità pregressa del 10% e, a seguito di un incidente, la sua invalidità aumenta al 25%, il danno biologico differenziale sarà calcolato sulla differenza tra i due valori (25% – 10% = 15%), escludendo il danno preesistente dalla quantificazione risarcitoria.

3. Giurisprudenza e orientamenti recenti


La Corte di Cassazione si è più volte espressa sul danno biologico differenziale, chiarendo alcuni principi fondamentali.

  • Cass. Civ., Sez. III, n. 7513/2018 – Il risarcimento deve essere calcolato sottraendo la percentuale di invalidità preesistente da quella complessiva post-illecito.
  • Cass. Civ., Sez. III, n. 21939/2020 – Il danno biologico differenziale non può essere oggetto di duplicazione risarcitoria se la vittima riceve prestazioni previdenziali che coprono parte del pregiudizio.
  • Cass. Civ., Sez. Unite, n. 12566/2022 – Ribadisce il principio secondo cui il danno biologico deve essere personalizzato in base alle condizioni specifiche della vittima e alla concreta incidenza dell’aggravamento sulla sua vita.

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