Dal Cnf, modifiche al Codice deontologico forense

Redazione 18/04/18
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Con proprio comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018, il Consiglio nazionale forense ha reso note le modifiche – deliberate nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018 – al Codice deontologico forense, e precisamente agli articoli 20, sulla responsabilità disciplinare, e 27 comma 3, sul dovere di informazione dell’assistito da parte dell’avvocato.

Responsabilità disciplinare

L’attuale, più ampia, formulazione dell’art. 20 del Codice deontologico (Responsabilità disciplinare) è pertanto la seguente:

  1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri ed alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia, costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51 comma 1 della Legge n. 247/2012.
  2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai Titoli II, III, IV, V, e VI del presente Codice, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi, comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 51 lettera c) e 53 della Legge n. 247/2012, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli artt. 21 e 22 di questo Codice

La formulazione precedente:

(“La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo Codice”).

Dovere d’informazione

Le ulteriori modifiche del Cnf riguardano poi l’art. 27 comma 3 del Codice deontologico (Dovere di informazione), che si presenta nella seguente attuale versione:

  1. “L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge”.

La formulazione precedente:

(“L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge”).

Come si evince dal confronto fra le due versioni, è stato dunque aggiunto l’obbligo di informativa anche in riferimento al procedimento di negoziazione assistita. I restanti commi dell’art. 27 (1 e 2, dal 4 al 9) sono rimasti invece invariati.

Le suddette modifiche entreranno in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque a partire dal 12 giugno 2018, ai sensi dell’art. 3 comma 4 Legge n. 247/2012.

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