Dal 1 luglio 2011 viene abolita la cartella di pagamento

AR redazione 29/06/11
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Dal 1 luglio 2011  viene abolita la cartella di pagamento

 

(estratto dal volume Nunzio Santi Di Paola Come difendersi dalle cartelle di pagamento – Maggioli Editore – aprile 2011)

 

Con riferimento alle imposte dirette e all’Iva, non può non accennarsi brevemente alla riforma introdotta dall’art. 29 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha previsto di modificare la procedura della riscossione delle imposte suddette, con entrata in vigore dal primo luglio 2011.

Si tratta di una riforma in corso d’opera e per il momento di incerta applicazione, in quanto richiederebbe una contestuale ed indifferibile riforma sistematica della disciplina della riscossione, non conciliabile con la “celerità” del decreto legge.

La lettera e) del comma 1 dell’art. 29 in esame prevede che, fermo restando il testo letterale di tutte le disposizioni del sistema di riscossione e quelle in particolare riferite al ruolo, alla cartella di pagamento e alle somme contenute in tali atti, l’agente della riscossione deve procedere, in base all’avviso di accertamento reso esecutivo e senza la rituale preventiva notifica della cartella di pagamento, all’espropriazione esecutiva “con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo”. Si tratta evidentemente di un rinvio legislativo formulato in modo teorico e generalizzato, nonché limitato alle sole disposizioni che prevedono i poteri e le facoltà del-l’agente della riscossione. Vedi l’approfondimento di A. PARASCANDOLO, Potenziamento della riscossione ai fini della lotta contro l’evasione secondo la manovra finanziaria 2010, in Il Fisco, n. 37/2010, fasc. 1, pag. 5990.

 

 Il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel tentativo di rendere più efficiente l’attività di riscossione attraverso la semplificazione e la concentrazione delle procedure, ha riformato il sistema di riscossione delle somme richieste mediante avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva.

L’art. 29 del decreto in questione ha attribuito efficacia esecutiva all’avviso di accertamento, precisando che le nuove regole avranno effetto a partire dagli avvisi notificati dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

In particolare, accennando alle novità della riforma che rilevano ai nostri fini, il d.l. n. 78/2010 ha previsto che l’avviso di accertamento diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto.

Come espressamente previsto dalla legge, gli avvisi di accertamento ed i correlati provvedimenti di irrogazione delle sanzioni “divengono esecutivi all’atto della notifica”. La natura recettizia del provvedimento in questione implica, infatti, la valida conclusione del procedimento notificatorio ai fini del perfezionamento della fattispecie provvedimentale. Ne discende che, in mancanza di una valida notifica non esiste giuridicamente un provvedimento impositivo, e neppure un titolo esecutivo.

Contrariamente a quanto avviene per l’iscrizione a ruolo,

Vedi art. 12, comma 4 del d.P.R. n. 602/1973. In proposito, cfr. M. BRUZZONE, L’essenzialità della sottoscrizione del titolo esecutivo tributario, in A. COMELLI e C. GLENDI, La riscossione dei tributi, cit., pag. 95 ss.

 

 il perfezionamento del titolo esecutivo in questione non viene ricondotto al momento della sottoscrizione. L’avviso di accertamento è illegittimo se non validamente sottoscritto; ma, se validamente sottoscritto, può costituire titolo esecutivo soltanto se viene ritualmente notificato al contribuente.

Conseguentemente, al fine dell’esecuzione non è più necessaria la notifica della cartella di pagamento. L’avviso di accertamento ed il contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni dovranno contenere l’intimazione ad adempiere all’obbligo di versamento delle somme richieste mediante l’accertamento stesso entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni).

Inoltre, l’avviso de quo dovrà contenere l’indicazione delle somme da pagare a titolo provvisorio, nel caso di proposizione del ricorso, secondo quanto previsto dall’art. 15 del d.P.R. n. 602/1973; nonché l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste verrà affidata ad Equitalia per procedere all’esecuzione forzata, derogando alle norme in materia di iscrizione a ruolo.

Con l’abolizione della cartella di pagamento, è variata la sequenza procedimentale della riscossione dei tributi, prima basata sull’iscrizione a ruolo e sulla susseguente notifica della cartella di pagamento in cui era incorporato.

In luogo della vecchia procedura, la riscossione avverrà pertanto mediante la notifica dell’avviso di accertamento, l’affidamento del credito all’agente della riscossione, l’eventuale intimazione

Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

ad adempiere ed il pignoramento.

Il contribuente per evitare l’espropriazione forzata, stante la natura esecutiva dell’avviso di accertamento, dovrà procedere al pagamento delle somme dovute, oltre le sanzioni amministrative e gli interessi.

Con riferimento a questi ultimi, l’art. 29 si limita a specificare che, in caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, gli interessi di mora saranno dovuti calcolandoli dal giorno della notifica dell’atto a quello in cui è avvenuto il pagamento.

Nel sistema attuale si distinguono gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, dovuti con riferimento all’arco temporale compreso tra la data in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito e la consegna del ruolo ad Equitalia (art. 20 del d.P.R. n. 602/1973) e gli interessi di mora, ove il pagamento avvenga oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, calcolati nel periodo intercorrente tra la notifica della cartella stessa e il versamento (art. 30 del d.P.R. n. 602/1973). A seguito della riforma, in mancanza di precisazioni normative e per evitare sovrapposizioni, è necessario che gli interessi da ritardata iscrizione debbano essere conteggiati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui l’accertamento viene notificato, quindi fino alla data in cui potranno essere dovuti gli interessi di mora. In tal senso A. CISSELLO e F. GASPARINO, Il nuovo avviso di accertamento, in Il Fisco, n. 32/2010, fascicolo 1, pag. 5149; E. ZANETTI, Interessi per ritardata iscrizione a ruolo per copertura totale, in Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, del 20 luglio 2010.

 

 

A seguito delle modifiche introdotte con la manovra anticrisi 2010, qualora il contribuente effettui il pagamento delle somme accertate entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, non saranno dovuti aggi di riscossione.

Nel sistema vigente, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, gli aggi di riscossione corrispondono: al 9% delle somme iscritte al ruolo, che gravano sul contribuente nella misura del 4,65%, qualora questi provveda a versare gli importi entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento; in misura integrale, se il pagamento avviene dopo tale termine. Con le modifiche apportate dal d.l. n. 78/2010 invece, se il contribuente ha intenzione di pagare entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, non sarà più costretto a corrispondere gli aggi. Ove il versamento non avvenga entro il termine di sessanta giorni dall’accertamento, invece, dovranno corrispondersi gli interessi di mora, gli aggi di riscossione al 9% e le spese esecutive.

 

 

L’articolo 29 dispone che la riscossione è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato; … d) all’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento; e) l’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata, ai sensi del d.P.R. n. 602/1973.

L’espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

AR redazione

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