Da oggi in vigore le nuove regole di adeguamento alla normativa dell’Unione europea

Redazione 04/09/13
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Lilla Laperuta

È entrata in vigore oggi la L. 6 agosto 2013, n. 97, legge europea per il 2013. Il provvedimento, che racchiude 34 articoli, è finalizzato al corretto recepimento della normativa dell’Unione europea (UE) nell’ordinamento nazionale in relazione a quei casi dove è stata riscontrata la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell’ambito di procedure di infrazione avviate tramite il sistema “EU Pilot” (lo strumento di pre-contenzioso utilizzato dalla Commissione europea per assicurare la corretta applicazione della legislazione dell’Unione e prevenire possibili procedure d’infrazione).

La legge interviene in numerose questioni, fra cui la libertà di circolazione e soggiorno all’interno dell’Unione europea, la disciplina della professione di guida turistica, i pacchetti turistici “tutto compreso”, la qualità delle acque di balneazione, la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, lo smaltimento dei rifiuti, la valutazione dell’impatto ambientale, l’inquinamento da nitrati, la caccia, l’esame delle domande di asilo, il mercato delle telecomunicazioni, il Servizio europeo di tele pedaggio.

In particolare fra le modifiche apportate alla normativa nazionale si segnalano:

a) quelle apportata alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (art. 38 D.Lgs. 165/2001), fine di garantire l’accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale, non solo ai cittadini dell’Unione ma anche ai «loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»;

b) la riscrittura dell’articolo 8 D.Lgs. 368/2001 in merito al calcolo dei dipendenti per le soglie occupazionali necessarie per la rappresentanza sindacale: i limiti prescritti vengono basati sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni (considerando l’effettiva durata dei rapporti di lavoro);

c) l’abrogazione della norma prevista dal co. 2 dell’articolo 10 L. 448 del 2001, che accorda ai Comuni la possibilità di ampliare l’oggetto dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della L. 448 del 2001, affidando ai medesimi concessionari anche la riscossione di altre entrate comunali, senza necessità di indire nuove gare, ma semplicemente con una nuova rinegoziazione dei medesimi contratti in essere. Si tratta di fattispecie di affidamento diretto non rispetta il principio di libera concorrenza e può dare origine a violazioni concrete del diritto europeo sui contratti pubblici;

d) la soppressione al comma 1 dell’art. 35 D.Lgs. 96/2001 della parte che impone la presenza del socio avvocato italiano nella società tra avvocati. La previsione è stata ritenuta dalla Commissione contraria al diritto dell’Unione europea, in quanto impedisce agli avvocati di altri Stati membri, che desiderino stabilirsi in Italia utilizzando il loro titolo professionale di origine in conformità con la direttiva 98/5/CE, di costituire società tra professionisti che non annoverino tra i loro soci almeno un avvocato italiano;

e) l’introduzione, nell’ambito del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, di nuova definizione di lavoratori marittimi che li riconosce quali “qualsiasi persona facente parte dell’equipaggio, che svolga, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca e appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli artt. 114, lett. a), e 115 del codice della navigazione e si subordinano, inoltre, ad autorizzazione ministeriale le deroghe contrattuali in materia di orario di lavoro a bordo delle navi mercantili:

f) la sostituzione del comma 2 dell’art. 51 D.Lgs. 79/2011 (Codice del turismo) prevedendo l’aumento dal 2 al 4% della quota dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria come fonte di alimentazione del Fondo di garanzia, anche al fine di stipulare dei contratti assicurativi che possano coprire l’eventuale differenza economica tra la disponibilità finanziaria del pertinente capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e l’effettivo importo da rimborsare agli acquirenti di pacchetti turistici.

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