D.L. 145/2013, c.d. Mille proroghe 2014 e certificato di maternita’

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Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato in G.U. 30 dicembre 2013, n. 304, entrato in vigore il 31 dicembre 2013, c.d. Milleproroghe 2014, ha previsto una importante novità in materia di lavoro, ossia ha prorogato i termini per l’emanazione del nuovo decreto sull’invio telematico del certificato medico di gravidanza. Tali termini erano stati prorogati precdentemente dal D.L. 69/2013, convertito in Legge 98/2013.

L’art. 8, comma 1, del D.L. 150/2013 prevede che l’art. 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: “entro sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro nove mesi”;

b) al comma 2-ter, le parole: “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “duecento settantesimo giorno”.

In particolare modifica il comma 1 bis dell’art. 21, che era stato introdotto con il D.L. 69/2013, c.d. Decreto del Fare, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98): il comma 1 bis revedeva che il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all’INPS esclusivamente per via telematica, direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con uno specifico decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto. L’art. 8 del D.L. 150/2013 allunga i termini di emanazione del decreto ministeriale da emanare ora entro nove mesi. Inoltre, il D.L. 150/2013 allunga anche il termine previsto dal comma 2 ter dell’art. 21 del D.lgs. 151/2001, (comma introdotto dal D.L. 69/2013): secondo questo comma le modalità di comunicazione del certificato di gravidanza, del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza decorrono “dal novantesimo giorno” successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale ancora da emanarsi. L’art. 8 del D.L. 150/2013 proroga questo termine al “duecento settantesimo giorno” successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale (ancora da emanarsi).

 

 

 

ART. 21 D. Lgs. 151/2001

MODIFICATO

ART. 21 DEL D.LGS. 151/2001 ORIGINARIO

ART.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

1. Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all’articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000.

 

1. Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all’art. 6, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

 

 

 

 

1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al D.M. 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.

 

2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000.

 

2-bis. La trasmissione all’INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

 

2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

 

2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l’obbligo per la lavoratrice di consegnare all’INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni.

 

1. Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all’art. 6, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

 

 

 

 

 

1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al D.M. 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.

 

2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000.

 

2-bis. La trasmissione all’INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

 

2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal duecentosettantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

 

2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l’obbligo per la lavoratrice di consegnare all’INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni.

Staiano Rocchina

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