Cure dentistiche: nessuna risoluzione contratto se è colpa del paziente

Il contratto di finanziamento per le cure non può essere risolto se la prestazione sanitaria non è stata completata per colpa del paziente.

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Il contratto di finanziamento per le cure odontoiatriche non può essere risolto se la prestazione sanitaria non è stata completata per colpa del paziente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Rieti -sez. civ.- sentenza n. 255 del 25-07-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_RIETI_N._225_2025_-_N._R.G._00000023_2022_DEPOSITO_MINUTA_25_07_2025__PUBBLICAZIONE_25_07_2025.pdf 269 KB

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Indice

1. I fatti: il contratto di finanziamento per le cure


Una signora si rivolgeva ad una società che svolgeva servizi odontoiatrici per l’esecuzione di alcune cure dentali ed a tal fine sottoscriveva con il marito anche un contratto di finanziamento con una diversa società finanziaria.
Al termine delle prestazioni eseguite dalla struttura sanitaria, la paziente, non soddisfatta delle prestazioni ricevute, adiva, insieme al marito, il tribunale di Rieti per ottenere la risoluzione del contratto sottoscritto con la struttura sanitaria e il risarcimento dei relativi danni subiti, anche nei confronti del dentista che aveva eseguito le cure, nonché per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento sottoscritto con la società terza (stante il collegamento negoziale tra il mutuo e le cure odontoiatriche) e la relativa restituzione delle rate pagate fino a quel momento.
In particolare, gli attori deducevano l’inadempimento della struttura sanitaria e del dentista, in quanto i lavori odontoiatrici erano risultati incompleti, non a regola d’arte e non conformi rispetto a quelli preventivati ed oggetto del contratto sottoscritto con la struttura sanitaria.
La struttura e il dentista si costituivano in giudizio eccependo che le prestazioni sanitarie erano state eseguite correttamente e che le stesse non erano state ultimate per volontà degli attori che si erano rifiutati di portare a termine gli interventi programmati.
La società finanziaria, invece, si costituiva in giudizio eccependo la correttezza delle prestazioni eseguite dalla struttura sanitaria e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento delle rate ancora residue rispetto al contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Le valutazioni del Tribunale


Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni invocata dagli attori, il Tribunale ha ricordato che la responsabilità della struttura sanitaria per i fatti posti in essere dal personale medico di cui si avvale per l’esecuzione della prestazione ha natura contrattuale, invece la responsabilità del sanitario ha natura generalmente extracontrattuale.
Da tali inquadramenti, deriva un diverso onere probatorio gravante sul paziente danneggiato che agisce per il risarcimento del danno.
Secondo la responsabilità contrattuale, il paziente ha l’onere di provare il contratto e l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di una nuova patologia nonché il nesso di causalità con la condotta attiva o omissiva del sanitario. In particolare, il danneggiato deve allegare e provare l’esistenza di un inadempimento del debitore che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Quindi non è sufficiente allegare un qualsivoglia inadempimento del sanitario, ma uno specifico inadempimento che deve essere idoneo a determinare (secondo la regola del più probabile che non) la nuova patologia insorta o ad aggravare la patologia di cui già soffriva il paziente.
Invece, secondo la responsabilità extracontrattuale, il paziente dovrà provare tutti gli elementi del fatto illecito: quindi, oltre alla condotta del sanitario, anche il nesso di causalità con il danno lamentato e la colpa del sanitario.
Per quanto riguarda la domanda volta alla risoluzione del contratto di finanziamento quale conseguenza della risoluzione per inadempimento del contratto di cure odontoiatriche, il tribunale ha ricordato che un siffatto contratto di finanziamento è riconducibile alla tipologia di contratto di credito al consumo. In tali tipologie di contratti, il consumatore, che, a seguito dell’inadempimento del fornitore, intenda ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento e la restituzione dell’importo corrisposto, esercitando l’azione diretta nei confronti del finanziatore, non deve necessariamente ottenere una preventiva declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura di beni o servizi ad esso collegato, ma è sufficiente l’accertamento incidentale dei suoi presupposti.   

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3. La decisione del Tribunale: la prestazione non completata


Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che gli attori non abbiano dedotto un inadempimento qualificato del dentista, in quanto non hanno specificato in cosa sia consistito la sua condotta negligente e il nesso di causalità rispetto ai presunti danni riportati dalla paziente, ma si erano limitati a dedurre genericamente una esecuzione delle prestazioni non a regola d’arte e parziale nonché in difformità dagli accordi intercorsi.
Secondo il Tribunale, gli attori non hanno neanche dedotto che la paziente abbia subito un aggravamento della patologia preesistente o che sia insorta una nuova patologia a causa della condotta dei sanitari, ma si sono limitati a dedurre genericamente l’esistenza di presunti danni senza neanche dedurre la natura e la consistenza di detti danni.
In considerazione di ciò, il tribunale ha ritenuto di non poter accogliere la domanda risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti della struttura sanitaria e del dentista, proprio in assenza di allegazione e prova di un inadempimento specifico del professionista sanitario astrattamente idoneo a causare una patologia alla paziente.
Per quanto riguarda, invece, la domanda rivolta dagli attori nei confronti della società finanziaria, il giudice ha ritenuto di rigettarla in quanto l’inadempimento al collegato contratto di prestazioni odontoiatriche è imputabile alla stessa paziente, la quale ha rifiutato di proseguire le cure.
Infatti, il contratto di finanziamento è stato stipulato per pagare le cure odontoiatriche oggetto del contratto concluso tra la paziente e la struttura sanitaria, pertanto, essendo il parziale inadempimento del contratto di cure odontoiatriche dovuto alla volontà della paziente e non invece ad un inadempimento imputabile alla struttura sanitaria, ciò comporta che non può ritenersi risolto il contratto di finanziamento.      
In altri termini, il tribunale ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto di prestazioni odontoiatriche per fatto imputabile alla struttura sanitaria e di conseguenza ha rigettato la domanda di risoluzione del collegato contratto di finanziamento.
In conclusione, proprio in ragione del fatto che il contratto di finanziamento non può essere ritenuto risolto, il tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale esperita dalla società di finanziamento nei confronti degli attori, condannando questi ultimi al pagamento di tutte le rate scadute, come contrattualmente previste, e rimaste inadempiute dagli attori, maggiorate degli interessi dalle singole scadenze al saldo.

Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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