Iran, USA e Israele: le regole del diritto nella nuova crisi

Analisi della crisi iraniana tra uso della forza, diritto umanitario e ruolo ONU: responsabilità degli Stati, tutela dei civili e de-escalation, oggi.

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L’analisi si propone di presentare un focus essenziale sulle responsabilità di diritto internazionale emergenti dal conflitto che vede contrapposti da un lato gli Stati Uniti e Israele e dall’altro l’Iran. I profili giuridici evidenziati riguardano: 1) le norme dello ius ad bellum, riguardanti l’uso della forza (si fa riferimento in particolare alle determinazioni assunte dalla American Society of International Law); 2) lo ius in bello, ovvero il diritto internazionale umanitario, le norme che concernono le limitazioni alla condotta della guerra, con particolare riferimento alla protezione della popolazione civile. La prospettiva proposta è dunque per il ripristino della legalità internazionale attraverso una iniziativa multilaterale che porti alla de-escalation e ad una Risoluzione delle Nazioni Unite. In tema, consigliamo il volume Concorso MAECI 200 Assistenti amministrativi contabili consolari, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Indice

1. Il quadro generale del conflitto


La nuova escalation nel Golfo, a seguito delle operazioni militari degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran (Operazione “Epic Fury” per gli Usa, e “Ruggito del Leone” per Israele), pone questioni giuridiche di rilievo in ordine alle responsabilità di diritto internazionale degli attori in causa.  In una prima riflessione occorre premettere che l’Iran – nel percorso più recente – non è esente da responsabilità per gravi violazioni al diritto internazionale sotto vari profili. La criticità più rilevante è il regime repressivo interno (si parla di 30.000 vittime della persecuzione) dove pur considerando il principio generale del ‘divieto di ingerenza negli affari interni’ ad uno Stato di fronte ad atrocità di massa e alla tutela dei diritti umani non può ritenersi operante un principio di  ‘dominio riservato’ degli Stati. Infatti, obblighi di diritto internazionale chiamano i singoli Stati e le istituzioni internazionali preposte a far rispettare principi generali di diritto internazionale consuetudinario e i più importanti strumenti convenzionali del diritto internazionale posti a tutela dei diritti umani, quali: Carta delle Nazioni Unite 1945, Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 1948, Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio 1948, Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici 1966, Convenzione contro la Tortura 1984, Statuto della Corte Penale Internazionale 1998. L’Iran è inoltre attore strategico della instabilità mediorientale avendo alimentato minacce dirette contro Israele e l’Occidente non solo ideologicamente, ma anche con il progressivo avanzamento del programma nucleare e con la regia del c.d. Asse della Resistenza, nella complicità con Hamas responsabile del massacro del 7 ottobre e dei successivi attacchi contro Israele da parte di Hezbollah e degli Houti yemeniti. In questa prospettiva poteva così considerarsi legittima e proporzionata la reazione dell’ attacco di Usa e Israele durante la “guerra dei 12 giorni” (Operazione “Midnight Hammer” per gli Usa, “Leone nascente” per Israele) del giugno 2025, allo scopo di far desistere l’Iran da tali condotte. Dopo la reazione armata, era dunque necessario proseguire un percorso di graduale deterrenza e di verifica sulle condotte dell’Iran attraverso gli strumenti previsti dal  diritto internazionale: sanzioni, attività ispettiva delle agenzie preposte dell’Onu, mediazione diplomatica, deferimento alla Corte internazionale di giustizia e all’Assemblea Generale e/o al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e/o alla Corte penale internazionale. In tema, consigliamo il volume Concorso MAECI 200 Assistenti amministrativi contabili consolari, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

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2. I profili di legalità dell’ uso della forza


Un profilo diverso assumono gli attuali attacchi di marzo sferrati da Usa e Israele. In mancanza di una determinazione delle Nazioni Unite e di una specifica pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (nel frattempo adita dall’Iran), occorre fare riferimento alle norme di diritto internazionale consolidato, a precedenti giurisprudenziali e all’opinione prevalente dei giuristi. Sono infatti questi i criteri interpretativi posti dall’ articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Indicativa è pertanto  la Dichiarazione dell’ American Society of International Law (ASIL) secondo cui non risulterebbe provato un “attacco imminente” da parte dell’Iran. Di conseguenza non esiste alcuna base giuridica internazionale per un preemptive strike, un “attacco preventivo” come quello posto in essere da Usa e Israele, che pertanto violerebbe all’articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite, non ricorrendo  casi eccezionali di legittima difesa o l’ autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.  Il documento individua anche una grave violazione del diritto interno statunitense: la legge degli Stati Uniti richiede la consultazione con i membri del Congresso prima di coinvolgere le forze armate americane in atti di guerra. Da qui la raccomandazione dell’Asil di fermare l’escalation: tutte le parti coinvolte sono invitate a rispettare il diritto internazionale umanitario (le norme che impongono la protezione dei civili e l’uso proporzionato della forza, in cui peraltro sarebbero già incorsi Usa e Israele per il coinvolgimento di civili) nonché l’ordine giuridico internazionale che fornisce un quadro chiaro e condiviso per la risoluzione pacifica delle controversie tra Stati sovrani. Per i precedenti storici e giurisprudenziali più significativi sul principio di legittima difesa, vale qui richiamare sommariamente la mediazione diplomatica USA -UK sul caso Caroline (1837) e la pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Nicaragua c. USA (1986), in base alle quali la difesa deve essere necessaria, proporzionata e riferirsi a un attacco “attuale” o “imminente”.  Per la dottrina ancora autorevoli riferimenti si colgono in Michael Walzer Just and Unjust Wars, 1977 (riedito in Italia, Guerre giuste e ingiuste, 2026) e in Natalino Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, 2021.
Sotto tali profili dunque le responsabilità di diritto internazionale che vengono a configurarsi concernono l’ “aggressione” internazionale, vale a dire l’attacco armato ingiustificato alla sovranità e integrità di uno Stato, sia come illecito internazionale per violazione alla Carta delle Nazioni Unite (organi competenti a deliberare sono le Nazioni Unite e  la Corte internazionale di Giustizia) sia come crimine internazionale ai sensi dell’articolo 8-bis  dello Statuto della Corte penale internazionale. La Corte penale dell’Aja è tuttavia limitata nell’esercizio della giurisdizione dalle mancate ratifiche degli Stati interessati, ma il principio della configurabilità dell’ ‘aggressione’ come ‘crimine internazionale’ rimane(Zappalà S. La giustizia penale internazionale, 2020).

3. Il diritto internazionale umanitario


Nell’ambito del conflitto in atto sono emerse purtroppo responsabilità nella condotta della guerra con particolare riferimento al coinvolgimento nei bombardamenti della popolazione civile estranea alle ostilità: in particolare l’Iran ha denunciato alle Nazioni Unite il decesso di 1300 vittime civili, fra cui circa cento bambine perite sotto le macerie di una scuola. A parte il giudizio (che segue già  suoi canali davanti alle Nazioni Unite e alle corti internazionali) )sulle responsabilità iraniane già menzionate per gli omicidi e le atrocità commesse su manifestanti e oppositori, oltre alla incarcerazione di numerose donne, sotto il profilo giuridico la questione del coinvolgimento di vittime civili in azioni di guerra rappresenta ora una grave responsabilità per gli Usa e Israele. In merito si fa riferimento anche in questo caso a  norme di diritto internazionale consuetudinario del ‘diritto dell’Aja’ e del ‘diritto di Ginevra’, l’ambito cioè del ius in bello, ovvero il diritto bellico, oggi altrimenti denominato diritto internazionale dei conflitti armati o diritto internazionale umanitario. I principi generali di questo fondamentale contesto giuridico che disciplina le limitazioni alla condotta della guerra riguardano essenzialmente: la ‘necessità’ e la ‘proporzionalità’ del grado di violenza adoperata negli attacchi, i quali devono essere pianificati pertanto secondo un principio generale di ‘precauzione’ , non in maniera indiscriminata , e con il vincolo di non coinvolgere obiettivi civili (ospedali, scuole, infrastrutture ad uso civile) e la popolazione civile. I principali riferimenti di tali disposizioni si rinvengono nella IV Convenzione di Ginevra del 1949, nel I Protocollo Aggiuntivo del 1977, e nello Statuto della Corte penale internazionale che configura tali fattispecie tra i crimini di guerra e contro l’umanità.

4. Conclusioni: le misure di de-escalation del diritto internazionale


Alla luce dei profili emersi giuridici e della possibile escalation del conflitto, la posizione della comunità internazionale, e in particolare dell’Italia e dell’Europa dovrebbe ispirarsi ad una assunzione di responsabilità rispetto alle azioni offensive intraprese da Usa e Israele, nondimeno non tralasciando l’antecedente percorso di illegalità compiuto dall’Iran con riferimento alla repressione interna e alle minacce alla instabilità regionale. Nondimeno non va tralasciato il quadro di responsabilità collaterali che nello stesso contesto riguardano anche l’attuale situazione della popolazione palestinese a Gaza e in Cisgiordania. Il quadro giuridico internazionale dunque risulta estremamente complesso e di difficile ricomposizione per la scelta di attori-rilevanti di anteporre l’unilateralismo alla diplomazia multilaterale propria delle Nazioni Unite. Quest’ultima tuttavia rimane ad oggi l’unica cornice possibile di legalità rispetto agli scenari della nuova guerra, che occorrerebbe fermare attraverso una Risoluzione dell’Onu, anche dell’Assemblea Generale se non interviene il Consiglio di Sicurezza , che imponga fondamentalmente tre passaggi:  1) il cessate il fuoco per tutte le parti coinvolte, designando altresì un nucleo qualificato di negoziatori capaci di assumere la guida del processo di de-escalation; 2), sulla controversa questione del nucleare, prevedere verifiche ispettive urgenti dell’AIEA – l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite – affidandosi alla sua mediazione imparziale; 3) per la  repressione interna in Iran, definire un programma di interventi del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite volto a riaffermare gli standard universali dei diritti fondamentali, da garantire al di là di ogni credo religioso. L’ auspicio è pertanto in una forte iniziativa diplomatica dell’Unione Europea che insieme ad altri gruppi regionali della comunità internazionale promuova la de-escalation della crisi in atto, e più in generale la dimensione negoziale multilaterale delle Nazioni Unite.

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Riferimenti normativi principali


Carta delle Nazioni Unite, 1945
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 1948.
Convenzione per la Prevenzione e Repressione del Genocidio, 1948
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, 1966.
Convenzione contro la Tortura, 1984.
 IV Convenzione di Ginevra, 1949, e Protocollo I aggiuntivo, 1977.
Statuto della Corte Penale Internazionale, 1998 (art. 5, 8, 8-bis).
Giurisprudenza CIJ: Nicaragua c. USA (1986).
Bibliografia essenziale.
Antonio Cassese, I diritti umani oggi, 2005
Maurizio Delli Santi, Il diritto internazionale nelle origini e nelle prospettive della Corte penale internazionale, 2002
Michael Walzer, Just and Unjust Wars (1977, ed. italiana 2026
Natalino Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, 2021
 Gabriella Venturini, Necessità e proporzionalità nell’uso della forza militare in diritto internazionale, 1988
Salvatore Zappalà, La giustizia penale internazionale, 2020

maurizio delli santi

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