Crediti formativi avvocati: arrivano controlli e sanzioni per i “furbetti”

Redazione 03/04/17
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Non saranno più sufficienti le firme prese agli eventi formativi di accreditamento degli avvocati, qualora non siano seguite da un’effettiva presenza al corso. Verrà verificata l’assiduità della presenza degli avvocati, e nel momento in cui si riscontreranno anomalie, gli stessi subiranno sanzioni. Ma andiamo per ordine.

Il Consiglio dell’Ordine di Roma lo scorso 23 marzo ha modificato il regolamento della formazione continua, prevedendo l’inserimento di un sistema di controllo delle presenze agli eventi formativi. In particolare, il Consiglio ha previsto che venga verificata la concreta frequenza dell’avvocato obbligato dei corsi di formazione e aggiornamento, sia all’entrata che all’uscita, nonché durante lo svolgimento delle attività.

Nel caso in cui si riscontrino false presenze, il Consiglio dell’Ordine irrogherà sanzioni, quali la riduzione o la revoca dei crediti già (effettivamente?) maturati. E ciò con particolare riferimento, recita l’art. 10 del regolamento, “agli eventi in materia di deontologia, ordinamento professionale e previdenza forense”. Ad occuparsi delle verifiche sarà l’apposita commissione per l’accreditamento delle attività formative che cura le pratiche da sottoporre all’ordine per ogni evento.

 

Formazione continua avvocati: la disciplina attuale

Non è escluso che anche tutti gli altri Consigli dell’Ordine decidano di emulare la decisione presa da quello di Roma, ma analizziamo quale sia ad oggi la disciplina vigente in materia di formazione continua dei professionisti avvocati.

Il regolamento CNF n. 6/2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, disciplina le nuove modalità per la formazione continua, in attuazione dell’articolo 11 della Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (legge 247/2012). Il proposito insito nel regolamento  de quo è quello di garantire un completo diritto di difesa ai cittadini, investendo sulla formazione e sull’aggiornamento della preparazione dei professionisti.

 

Quanti crediti formativi e in quanto tempo

Tale esigenza è contemperata dal principio di libertà di formazione, che prevede un coinvolgimento dell’avvocato tenuto alla frequentazione dei corsi di aggiornamento nella scelta della tipologia di attività da sostenere, anche in coerenza con le proprie carenze o necessità formative. È ammessa anche la formazione a distanza nei limiti del 40% dei crediti nel triennio. Tutti gli eventi sono organizzati da enti pubblici e privati, da parte del Consiglio nazionale Forense e dei Consigli dell’Ordine.

È obbligatorio che la formazione si svolga in un arco temporale di 3 anni, in cui bisognerà accumulare 60 crediti formativi, almeno 15 all’anno, di cui 9 necessariamente nelle seguenti materie: ordinamento giuridico, previdenza e deontologia forense.
Il periodo decorre dal primo gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo o all’elenco di tirocinanti con patrocinio.

 

L’attestato di formazione continua: a cosa serve?

Alla fine di suddetto periodo di formazione, verrà rilasciato un attestato di formazione continua, rilasciato dal Consiglio dell’Ordine su domanda dell’iscritto che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell’adempimento. Solo grazie al possesso dell’Attestato di formazione continua l’avvocato può procedere e mantenere l’iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell’Ordine su richiesta di Enti pubblici; nonché accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame e ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.
In ogni caso, il mancato adempimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.

Redazione

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