Decreto Fiscale, misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro 

Redazione 21/12/21
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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Il Decreto Fisco Lavoro è collegato alla Legge di Bilancio 2022 e il testo è stato approvato il 14 dicembre 2021 senza modifiche al Ddl di conversione del DL n 146/2021.

Con la conversione in legge del Decreto Fiscale Lavoro sono state introdotte una serie di novità, vediamo nel dettaglio quali sono le principali, ma per avere un quadro completo è stato realizzato da Antonella Donati, per www.fiscoetasse.com e Maggioli Editore, l’e-book Decreto Fisco Lavoro con una puntuale analisi sulla nuove disposizioni.

Il citato decreto – entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione – contiene, tra l’altro, misure che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché norme in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).

Indice:

  1. Estensione del termine di pagamento  per  le  cartelle  di  pagamento   notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021;
  2. Congedi parentali;
  3. Integrazione salariale per i lavoratori  di Alitalia in amministrazione straordinaria

Estensione del termine di pagamento  per  le  cartelle  di  pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021

Con  riferimento  alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31  dicembre  2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e’ fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso  decreto, in centocinquanta giorni.

Congedi parentali

Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o  in  parte alla durata della sospensione  dell’attività  didattica o educativa  in presenza del figlio, alla durata  dell’infezione  da  SARS-CoV-2 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio disposta  dal Dipartimento di prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale  (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto  ovunque  avvenuto.

Il beneficio di cui al primo periodo e’ riconosciuto ai  genitori  di figli con disabilità in situazione di gravità accertata  ai  sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  a prescindere dall’età del figlio, per  la  durata  dell’infezione  da SARS-CoV-2 del figlio, nonchè per la  durata  della  quarantena  del figlio ovvero nel caso in  cui  sia  stata  disposta  la  sospensione dell’attività didattica  o  educativa  in  presenza  o  il   figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Per i periodi di astensione fruiti ai sensi  del  comma  1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di  cui al comma 7, un’indennità pari al 50  per  cento  della  retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2  del  medesimo  articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo  2001, n.  151,  fruiti  dai  genitori  a  decorrere  dall’inizio  dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica  o educativa  in  presenza  del  figlio  ovvero  di  sospensione   delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei  quali  sia stata disposta la chiusura, di durata  dell’infezione  da  SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena  del  figlio,  possono  essere convertiti a domanda nel congedo  di  cui  al  comma 1 con  diritto all’indennità  di  cui al  comma  2  e  non sono computati nè indennizzati a titolo di congedo parentale.

In caso di figli di eta’ compresa fra 14 e  16  anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere  delle condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal  lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè  riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento  e  diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di  cui  ai commi 1 e 4 oppure  non  svolge  alcuna  attività  lavorativa  o  e’ sospeso dal lavoro, l’altro genitore non  può fruire  del  medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori  di  anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di  alcuna delle stesse misure.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva  alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma  1  e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite  di  spesa  di  cui  al comma 7, per i figli conviventi minori  di  anni  quattordici,  fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico  congedo,  per  il quale è  riconosciuta una  indennità,   per   ciascuna   giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai  fini  della  determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità  è estesa  ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed e’ commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della  retribuzione convenzionale  giornaliera  stabilita  annualmente  dalla  legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Si approfondisca con:

-“Cassa integrazione e disoccupazione Coronavirus”;

-“Il funzionamento della nuova cassa integrazione 2021

I benefici di cui ai commi da 1 a 6 sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di  euro  per  l’anno  2021.  Le  modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente  articolo  sono stabilite dall’INPS.  Sulla  base  delle  domande  pervenute,  l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite  di spesa di cui al presente comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via  prospettica,  del  limite  di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Al fine di garantire la  sostituzione  del  personale  docente, educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente  articolo, e’ autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l’anno 2021.

Le misure di cui al presente articolo si applicano fino  al  31 dicembre 2021.

Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 17.

Integrazione  salariale  per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria

Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall’attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all’articolo  79,  comma  4-bis, del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il  trattamento  di integrazione salariale di  cui  all’articolo  7,  comma  10-ter,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni, dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  può  essere  concesso  ai lavoratori  dipendenti  di  Alitalia  Sai  e  Alitalia  Cityliner  in amministrazione straordinaria per una durata complessiva di 12  mesi.

Il predetto trattamento può  proseguire  anche  successivamente  alla conclusione dell’attività del commissario e in ogni caso  non  oltre il 31 dicembre 2022. La proroga dei trattamenti di  cui  al  presente comma e’ riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro  per  l’anno 2022.

Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto  aereo  e del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro  e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016 è  incrementato di 212,2 milioni di euro per l’anno 2022  destinati  all’integrazione del trattamento di cui al comma 1.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 275,7 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 17.

 

 

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