La costituzione in giudizio in materia di licenziamento dopo la riforma Cartabia

Lorena Papini 28/02/24
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La costituzione in giudizio


Altro accenno, seppur breve, deve essere fatto, prima di menzionare le novità in tema di trattazione della causa, sulla costituzione in giudizio.
Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza (cinque giorni nel caso in cui il giudice abbia disposto l’abbreviazione del procedimento) mediante deposito telematico di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
Il nuovo art. 441-bis, ha assoggettato i ricorsi alla disciplina generale del rito del lavoro, pertanto, l’eventuale riduzione dei termini processuali non incide sulla perfetta applicabilità agli atti introduttivi degli artt. 414 c.p.c. e 416 c.p.c. e delle relative conseguenze decadenziali.
Per maggiore chiarezza espositiva, precisiamo di nuovo che con la riforma del 2022 il c.d. rito Fornero è stato “abbandonato”, lasciando il posto al citato art. 441-bis c.p.c. che, come visto, consente la riduzione dei termini processuali, a discrezione del Giudice del lavoro.
Da ciò ne consegue che potranno essere dimezzati i termini per la fissazione della prima udienza di comparizione, anche per la costituzione del convenuto, nel seguente modo:
A) tra il deposito del ricorso e la fissazione dell’udienza: 60 giorni che possono essere ridotti a 30 giorni dal giudice;
B) tra la notifica e la prima udienza: 30 giorni che possono essere ridotti a 20 giorni dal giudice;
C) costituzione del convenuto: 10 giorni prima dell’udienza di comparizione, che possono essere ridotti a 5 dal giudice.
Il convenuto ha, come sempre, l’onere di prendere posizione, in maniera specifica, sui fatti dedotti da parte ricorrente, proponendo tutte le difese in fatto e in diritto, con indicazione dei mezzi di prova; è bene precisare che se il precedente rito del 2012 ammetteva una certa flessibilità per la costituzione anche tardiva (all’udienza di comparizione) così non sembra per il più “rigido” meccanismo della riforma Cartabia.
Altro aspetto di rilievo riguarda la proposizione di una domanda riconvenzionale; dalle nuove disposizioni non pare chiaro se, disposto il rito accelerato, il giudice debba continuare ad applicare l’abbreviazione dei tempi del procedimento anche nei confronti dell’attore, convenuto in via riconvenzionale, oppure se tale prerogativa sia riservata esclusivamente alla parte che dia impulso al procedimento domandando la reintegrazione nel posto di lavoro.
È bene ancora precisare che, per quanto concerne l’opzione riservata al giudice rispetto alla trattazione (tema trattato nei prossimi capitoli e paragrafi) unitaria o separata delle cause, essa consentirebbe di lasciare inalterata la speditezza caratteristica della domanda relativa al licenziamento, ad esempio in tema di domanda di reintegrazione, considerata dall’art. 441-bis, essa riprende una soluzione prevista già dalla riforma Fornero del 2012, ovvero dall’art. 1, comma 65.
Si precisa, infatti, che per quanto concerne una eventuale domanda avente ad oggetto la richiesta di pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e del TFR, essa potrà coniugarsi con la concentrazione del procedimento introdotto ai sensi degli artt. 414 e 441-bis c.p.c.
Una eventuale separazione potrebbe aversi con la domanda avente ad oggetto il pagamento di differenze in tema di retribuzione per aver svolto, secondo il ricorrente, mansioni superiori, la cui fondatezza implichi un approfondimento istruttorio su ambiti estranei a quelli da affrontare per valutare la legittimità del licenziamento.

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