Cosa sono le “contestazioni a catena” previste dal codice di procedura penale? Disciplina e profili controversi

Lacaria Serena 15/02/16
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L’istituto previsto dall’art. 297 comma 3 del Codice di procedura penale, disciplina la particolare ipotesi della “contestazione a catena”, prevista qualora più provvedimenti cautelari, siano emessi nei riguardi di un medesimo soggetto, al fine di prolungare artificiosamente la scadenza dei termini di custodia cautelare ad egli applicata.

La norma trae fondamento dall’esigenza, avvertita dal legislatore del ‘95, di arginare il fenomeno inflazionistico di elusione dei termini di custodia, avendo essa lo scopo di garantire al soggetto coinvolto, la giusta e ragionevole durata di sottoposizione a regime cautelare.

A riguardo, il dettame normativo, nella sua prima parte, in tal modo recita : “ Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi, anteriormente alla emissione della prima ordinanza, in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave”. 

Dalla parafrasi dell’enunciato, discenderebbe un istituto applicabile ai casi in cui, una pluralità di ordinanze, siano dirette contro il medesimo soggetto ( presupposto di ordine generale), per un medesimo fatto ( ipotesi fondamentale) o per fatti diversi legati da connessione qualificata ( subfattispecie 1 ), ovvero anteriormente commessi rispetto a quello oggetto della prima ordinanza (subfattispecie 2).

Nei casi suindicati, pertanto, ad ricusare pratiche elusive del rispetto dei termini prescritti, soccorrerà l’istituto della “retrodatazione”, di talché, il “dies a quo” considerato ai fini del computo del periodo di custodia sarà “retrodatato” al momento di esecuzione o di notifica del primo provvedimento, con eventuale perdita di efficacia delle successive misure cautelari.

Quanto detto, comporta una sequela di problematiche ermeneutiche e prettamente processuali.

Più nel dettaglio, appare opportuno chiarire  quali siano le ipotesi da includere nella previsione suesposta e le sue eventuali ripercussioni nel giudizio di riesame.

Orbene, in merito al primo profilo occorre sottrarsi ad eventuali e biasimevoli deviazioni del percorso logico-giuridico imposto dal dettame.

La sanzione processuale della retrodatazione, difatti, opererebbe laddove si prospetti possibile un “aggiramento” della disciplina dei termini cautelari previsti dagli artt. 303 e 304 c.p.p., attraverso l’emissione di una successiva ordinanza quando siano già scaduti i termini di quella originariamente disposta; ne rimarrebbe comunque estromessa l’ipotesi di emanazione di provvedimenti cautelari ex art. 299 c.p.p. , ossia di sostituzione per avvenuto mutamento del quadro cautelare, e quella di sostituzione per trasgressione alla misura precedentemente disposta.

Opererebbe, altresì, qualora le ordinanze dispongano la medesima misura, da intendersi come quella “ ontologicamente identica, con riferimento alla norma specifica del codice di rito che la prevede, non potendosi invece a tal proposito , parlare di medesimezza sulla sola base della natura coercitiva di misure oggettivamente diverse, contemplate in norme diverse”  ( ex multis Cass. SS.UU. sent. n. 21957 del 22.03.2005 – RAHULIA)

Troverebbe applicazione, infine, qualora i provvedimenti attengano agli stessi fatti, anche nella circostanza in cui siano formulati fatti integranti nuove aggravanti o dei quali si sia operata la modifica della sola qualificazione giuridica, restando immutati i fatti storici, ovvero che siano essi legati da connessione qualificata o ancora, nei casi in cui i nuovi fatti siano commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza.

Quest’ultima ipotesi, abbisogna di una breve digressione in seno ai reati caratterizzati dal profilo della permanenza.

A riguardo, giurisprudenza consolidata ritiene che il rapporto tra reato associativo e singoli reati fine, si tradurrebbe in una ipotesi di “contestazione a catena” ogni qual volta il delitto associativo sia oggetto di provvedimenti diversi ma contestuali con il reato fine, ma non se riconosciuto da provvedimento successivo rispetto al reato fine, stante l’effetto interruttivo della detenzione sulla permanenza ( Cass. Sez. II sent. n. 17575/2006).

Questione più delicata, è rappresentata dalla seconda parte dell’art. 297 III comma, che asserisce : “ La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma” ; la lettera della norma, difatti , pone un problema interpretativo notevole poiché conduce a scontrarsi con un concetto , la desumibilità, di non semplice definizione, ancor più se ancorato al coefficiente del rinvio a giudizio, il quale potrebbe non presentarsi nelle ipotesi di connessione ovvero di anteriorità.

Con recente sentenza del 24 ottobre 2005 n. 408, a tal proposito è intervenuta la Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimita costituzionale dell’art. 297 III comma  nella parte in cui il predetto articolo : “ non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulta che gli elementi per emettere la nuova ordinanza, erano già desumibili dagli atti, al momento dell’emissione della precedente ordinanza”, e ciò, a voler chiarire come il requisito della desumibilità sia da individuare, in concreto, dalla presenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria degli elementi da essa conosciuti o conoscibili, ossia, dalla presenza, al momento dell’emissione della prima ordinanza, di un quadro indiziario di tale gravità e completezza, conoscibile dall’autorità procedente ed apprezzabile in tutta la sua valenza probatoria, tale da integrare i presupposti legittimanti l’adozione delle ordinanze successive   ( Cass. Pen. Sez. II sent. n. 4669 del 02.12.2005).  

Quanto detto, ricondurrebbe al secondo aspetto problematico della questione inerente la retrodatazione dei termini nell’ipotesi di contestazioni a catena, ossia l’ applicabilità dell’articolo 297 comma III anche in sede di riesame.

Il dibattito , nato dalle contrastanti pronunce giurisprudenziali, si era risolto in una bipartizione degli orientamenti in materia, riassumibili nella posizione di chi sosteneva che il riesame, esperibile solo per mancanza di presupposti di validità formali e sostanziali, non avrebbe inciso sull’efficacia del provvedimento cautelare tutt’al più compromettibile tramite istanza di revoca ex art. 306 c.p.p., e di quella per la quale, la retrodatazione, nella suddetta sede, avrebbe potuto trovare accoglimento ma solo qualora l’ordinanza cautelare fosse stata emessa dopo la scadenza del termine di durata massima della custodia trattandosi, in questo caso, di vizio originario.

Anche in questo caso, con sentenza n. 293 del 26.12.2013, il Giudice delle leggi, è intervenuto a dirimere il contrasto, riconoscendo il potere, in seno all’indagato, di dedurre la questione anche dinanzi al Giudice del riesame, purché tutti gli elementi per la retrodatazione emergano dalla stessa ordinanza riesaminata.

La soluzione di “compromesso” offerta dalla Corte Costituzionale, ha così fissato il principio di diritto secondo il quale la deduzione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, nel giudizio di riesame, sarebbe ammissibile laddove, per effetto della stessa retrodatazione, il termine fosse interamente scaduto al momento dell’emissione del secondo provvedimento cautelare e solo qualora tutti gli elementi per la stessa dovessero risultare dall’ordinanza cautelare impugnata, ossia, si cita testualmente: “soltanto nel caso in cui dalla stessa ordinanza riesaminata emergano in modo incontrovertibile e completo gli elementi utili necessari per la decisione, nel rispetto dei principi di economia processuale e di rapida definizione del giudizio, in vista della più ampia tutela del bene primario della libertà personale”, poiché in ogni altro caso : “la mancanza di poteri istruttori del giudice del riesame e le esigenze di speditezza del procedimento incidentale de libertate, devono necessariamente condurre ad escludere una pronuncia dello stesso giudice”.

Sentenza tanto auspicata quanto prontamente disattesa dalla Suprema Corte, la quale, nella recentissima sentenza  del 15.01.2015 n. 18671, con innegabile sfrontatezza, enuncia : “ In tema di contestazione a catena, la parte che nel procedimento di riesame invoca l’applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, ha l’onere di fornire la prova dell’esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, già dal momento dell’emissione del primo provvedimento quale condizione che legittimano l’operatività della disciplina prevista dall’art. 297 comma III c.p.p.

Non più, pertanto, dagli elementi interamente contenuti nell’ordinanza, ma una desumibilità tratta dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto dell’ordinanza successiva.

Non resta che rassegnarsi all’inevitabile avvicendarsi di elaborazioni continue e contraddittorie le quali, tuttavia, dovranno necessariamente tenere fede all’originario e connaturato profilo garantista della norma che, lungi dal rappresentare fonte di incertezza, dovrà comunque proiettarsi in una costante dimensione di salvaguardia dell’imputato/indagato da qualsivoglia forma di ultronea limitazione della libertà individuale, così come riconosciuta e garantita dalla nostra Carta Costituzionale.

Lacaria Serena

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