Corte di Giustizia UE: possibile il cumulo fra sanzione fiscale e penale per lo stesso fatto

Redazione 27/02/13
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Lucia Nacciarone

Nessuna violazione del principio del ne bis in idem, ad avviso dei giudici di Lussemburgo, se uno Stato infligge, per i medesimi fatti di frode fiscale, una sanzione fiscale e successivamente una penale, qualora la sanzione fiscale non sia di natura penale.

Quindi, dopo aver premesso che la suddetta circostanza non viola in linea il principio espresso dalla Carta dei diritti fondamentali, secondo cui sarebbe vietato addossare un doppio disvalore penale ad una persona per la stessa violazione, i giudici europei con la sentenza nella causa C-617/10, pubblicata il 26 febbraio, passano all’elencazione dei punti che occorre verificare per stabilire se una sanzione fiscale possa essere anche di natura penale.

E, precisamente, i criteri da tener presente sono tre: il primo consiste nella qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, il secondo nella natura stessa dell’illecito e il terzo nella natura nonché nel grado di severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incorrere.

Alla luce di tali criteri il giudice nazionale deve valutare se occorre procedere ad un esame del cumulo di sanzioni fiscali e penali previsto dalla legislazione nazionale sotto il profilo degli standard nazionali, circostanza che potrebbe eventualmente indurlo a considerare tale cumulo contrario a detti standard, e, nel caso, a non applicarlo, a condizione che le rimanenti sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

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