Corte di Cassazione e la necessità dell’istituzione di una sezione specializzata tributaria

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Sommario

  1. La Corte di Cassazione
  2. L’istituzione della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione
  3. Proposte di riforma

      3.1.Cassazione Sezione Unite n.8053/2014

      3.2.Progetto di legge CNEL 20 Marzo 2013

      3.3 BFM (Bundesfinanzhof)

      3.4 Proposta di legge di riforma della giustizia tributaria

  1. La Corte di Cassazione

Il ricorso in Cassazione può essere presentato contro i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nel grado di appello o nel grado unico.

I motivi esposti per sostenere il ricorso possono essere, in materia civile, la violazione del diritto materiale o procedurale, i vizi della motivazione (mancanza, insufficienza o contraddizione) della sentenza impugnata, o, ancora, i motivi relativi alla giurisdizione. Un regime simile è previsto per il ricorso in Cassazione in materia penale.

Quando la Corte rileva uno dei vizi, ha il potere e il dovere non solo di cassare la decisione del giudice del grado inferiore, ma anche di enunciare il principio di diritto che il provvedimento impugnato dovrà osservare, al quale anche il giudice del rinvio non potrà fare a meno di conformarsi quando procederà al riesame dei fatti relativi alla causa.

I principi stabiliti dalla Corte di Cassazione non sono vincolanti per i giudici quando devono decidere cause diverse, rispetto alle quali la decisione della Corte Suprema si può considerare un “precedente” influente.

Inoltre, secondo l’articolo 111 della Costituzione, ogni cittadino può ricorrere alla Corte di Cassazione per violazione di legge contro qualunque provvedimento dell’autorità giudiziaria, senza dovere esperire nessun appello in materia civile o penale, o contro qualunque provvedimento che limiti la libertà personale.

La Corte di Cassazione, al cui interno è costituita una Procura della Repubblica con a capo un procuratore coadiuvato da vari sostituti, è articolata in sei sezioni civili e sette sezioni penali; ogni Collegio giudicante è composto da cinque membri, compreso il suo Presidente.

La sezione feriale è quella che si occupa dei processi a rischio prescrizione e delle misure cautelari.

La Suprema Corte svolge una funzione nomofilattica, con la quale s’intende comunemente il compito di “garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale” che l’art.65 della legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n.12) attribuisce alla Corte di Cassazione.

Come chiaramente indicato dall’art. 65 citato, la funzione nomofilattica della Cassazione si articola in due sottofunzioni ben distinte: da un lato, quella di garantire l’attuazione della legge nel caso concreto, realizzando il profilo giurisdizionale in senso stretto, dall’altro quella di fornire indirizzi interpretativi “uniformi” per mantenere, nei limiti del possibile, l’unità dell’ordinamento giuridico, attraverso una sostanziale uniformazione della giurisprudenza. Il controllo delle posizioni interpretative obbedisce all’elementare esigenza di garantire la certezza del diritto; tuttavia, stante la grande complessità della materia giuridica, la naturale mutazione dei tempi, delle idee e dei giudici chiamati a ricoprire incarichi nella magistratura di legittimità, non è raro il caso in cui si assista a mutamenti nella giurisprudenza della Cassazione, che per la loro rapidità e drasticità potrebbero far pensare al venir meno della funzione nomofilattica.

Al potere meramente orientativo della funzione nomofilattica ordinaria svolta attraverso le sentenze delle varie sezioni fa eccezione quella svolta a Sezioni Unite. Difatti, quando la Cassazione decide su un ricorso, il principio di diritto sancito nella sentenza non è vincolante per i giudici di merito. Accade diversamente, invece,quando la decisione è statuita a  Sezioni Unite, ossia quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni o quando le questioni proposte sono di speciale importanza (ad esempio perché si tratta di una questione che si presenta per la prima volta). In tali casi, il Presidente della Corte di cassazione, su richiesta del Procuratore Generale, dei difensori delle parti o anche d’ufficio, assegna il ricorso alle Sezioni Unite. Inoltre, la singola sezione può rimettere alle Sezioni Unite il ricorso se rileva che la questione di diritto, sottoposta al suo esame, ha dato luogo o può dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale.

Le decisioni statuite a Sezioni Unite acquistano un’autorevolezza particolare, simile a quella dei “precedenti vincolanti”,tipici dei paesi in regime di common law. Difatti, una volta che una sentenza a Sezioni Unite risolve un dubbio interpretativo o fornisce un’interpretazione su una questione particolarmente complessa, se il giudice se ne vuole discostare deve ottenere l’autorizzazione delle Sezioni Unite della Cassazione.

  1. L’ istituzione della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione

Come anzidetto, le Sezioni Civili della Cassazione sono sei, di cui le prime tre istituite nel 1923.

L’art. 19 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ha aggiunto una quarta Sezione, la Sezione lavoro.

La sesta Sezione Civile, detta anche sezione “filtro”, è stata introdotta con la legge 18 giugno 2009, n. 69.

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, invece, è stata costituita – previa revisione delle competenze della prima sezione civile da cui è derivata – con decreto del Primo Presidente della Corte 19 giugno 1999, n. 61/99. L’attività della quinta sezione civile è iniziata il 1° novembre 1999 e si è incentrata non solo sulle controversie rientranti nella giurisdizione delle Commissioni tributarie concernenti i tributi elencati nell’art. 2 del D.Lgs.n. 31 dicembre 1992, n. 546, ma anche su quelle aventi ad oggetto imposte e tasse,  allora ancora attratte alla cognizione del giudice ordinario a sensi dell’art. 9 c.p.c. Questa residuale sfera di competenza è stata nel corso del tempo erosa, sia con l’ampliamento delle materie assegnate alle Commissioni tributarie ad opera del legislatore, sia grazie all’interpretazione evolutiva del giudice di legittimità che ha dato  una nozione estremamente estesa di lite fiscale prescindente dall’elencazione formale dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, così contribuendo a rafforzare la onnicomprensività ed esclusività di questa giurisdizione che trova il naturale «raccordo di vertice» nella quinta sezione della Corte che ne rappresenta l’«organo di coesione». Data la funzione svolta,  correttamente nei progetti di delega legislativa succedutisi per la revisione del contenzioso tributario è stata prospettata – oltre alla modifica del nome delle Commissioni in Tribunali Tributari e Corti di Appello Tributarie (con una connotazione più incisiva della loro giurisdizionalità) – l’istituzione «per legge» della sezione incaricata esclusivamente della trattazione dei ricorsi tributari, così come avviene per la sezione lavoro.

3.Proposte di riforma

3.1.Cassazione Sezione Unite n.8053/2014

La Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n.8053/2014, sollecitata con ordinanza interlocutoria n.23273/2013, si è pronunciata sulla questione, ritenuta di rilevante importanza, del maggioritario orientamento della dottrina “secondo cui la riforma (di cui al d.l. 22 giugno 2012, n. 83) non tocca il processo di cassazione, quando formino oggetto di ricorso sentenze delle Commissioni tributarie”.

Appare opportuno illustrare l’iter logico seguito dal Supremo Consesso e dare definizione alle conclusioni alle quali è giunto.

Dapprima la Suprema Corte ha affermato che, per dare risoluzione al quesito sottopostole con ordinanza interlocutoria,  è necessario verificare preliminarmente se le disposizioni modificative del codice di procedura civile contenute nel d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, trovino applicazione con riferimento ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pronunciate dal giudice tributario. Infatti, l’eventuale applicabilità della riforma condiziona il parametro al quale occorrerà far riferimento per la valutazione dell’ammissibilità e della fondatezza del motivo di ricorso, che sollecita al giudice di legittimità il controllo critico sulla motivazione della sentenza impugnata.

Tale dubbio sull’applicabilità della riforma in esame trova fondamento nella previsione di cui al comma 3-bis dell’art. 54, d.l. n. 83 del 2012 (aggiunto dalla legge di conversione n. 134 del 2012), secondocui“Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processotributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.

Precisamente, tra le disposizioni previste nei precedenti commi di tale norma vi sono, oltre quelle relative al processo d’appello, anche quelle che si riferiscono specificamente al giudizio di cassazione, che stabiliscono:

– la modifica dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., la cui previsione dell’impugnabilità “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio” è sostituita dalla previsione d’impugnabilità “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti”;

– l’introduzione nel codice di rito di un articolo 348-ter, il cui ultimo comma prevede la proponibilità del ricorso per cassazione esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360, qualora l’impugnazione sia proposta avverso una sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione appellata.

L’eccezione sollevata alla Suprema Corte riguardo l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 54, d.l. n. 83 del 2012, concerne, per espressa previsione normativa, il processo tributario che il d.lgs. n. 546 del 1992 compiutamente disciplina con norme speciali per quanto riguarda la fase di primo grado e quella d’appello.

A tal proposito, è opportuno precisare che il processo  tributario si svolge innanzi ad una giurisdizione speciale, la giurisdizione tributaria, che a norma dell’art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, del predetto decreto “è esercitata dalle Commissioni tributarie provinciali e dalle Commissioni tributarie regionali di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546”.

Di converso, il D.lgs n.546/1992 citato non prevede, invece, una disciplina speciale per il giudizio di legittimità concernente l’impugnazione delle sentenze d’appello pronunciate dal giudice tributario, ma si limita a rinviare, in proposito, alle norme del codice di rito che regolano il ricorso per cassazione avverso le sentenze d’appello pronunciate dal giudice ordinario.

L’art. 62 del citato decreto, infatti, dispone, al primo comma, che “avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1) a 5) dell’art. 360, primo comma, del codice di procedura civile”; e al secondo comma “al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto”.

Ciò posto, a parere dei giudici di legittimità, appare manifestamente contrario all’assetto del sistema pensare a un’inapplicabilità delle modifiche che il richiamato art. 54 citato apporta alle regole per il ricorso per cassazione (quelle relative al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in particolare), quando tale ricorso investa una decisione emessa dal giudice tributario; infatti, per esplicito richiamo, disposto proprio dal decreto legislativo n. 546 del 1992, le regole per il ricorso per cassazione non divergono se la sentenza impugnata sia stata emessa dal giudice ordinario o dal giudice tributario, restando sempre, nell’uno e nell’altro caso, quelle dettate dal codice di rito.

Alla luce delle considerazioni suesposte, il Supremo Consesso ha statuito che “pervenire a conclusioni diverse, ammettendo che l’eccezione prevista dal comma 3-bis del surrichiamato art. 54 riguardi anche la novellata norma di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., significherebbe prevedere in buona sostanza l’esistenza di un giudizio per cassazione “speciale” in materia tributaria: ne conseguirebbe un inammissibile ampliamento, per via interpretativa, della specialità della giurisdizione tributaria, che, invece, il legislatore del 1992 ha voluto si arrestasse sulle soglie della Corte di Cassazione, eletta a simbolo di garanzia dell’unità del sistema di tutela giurisdizionale dei diritti del cittadino. Mediante il ricordato rinvio alle norme del codice di rito disposto dall’art. 62 deld.lgs. n. 546 del 1992, la giustizia tributaria riduce lo spessore della propria specialità e si colloca, sia pur al livello di ultima istanza, nel più generale e complesso sistema di giustizia funzionale all’affermazione e alla tutela dei diritti del cittadino che costituisce l’orizzonte costituzionale dell’ordinamento giuridico italiano…”.

Le Sezioni Unite, nel loro iter logico, hanno ribadito che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente riconosciuto ed affermato che il legislatore delegato del 1992 non ha istituito un giudizio tributario di legittimità, ma, semplicemente, ha esteso il giudizio ordinario di legittimità alla materia tributaria, che prima ne era esclusa.

Il legislatore delegato, peraltro, neppure avrebbe potuto istituire un siffatto giudizio, alla luce dei principi dettati dalla legge delega che, all’art. 30, comma 1, lettera d), L. n. 413 del 1991,  disponeva l’“articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi da commissioni tributarie di primo grado con sede nei capoluoghi di provincia e da commissioni tributarie di secondo grado con sede nei capoluoghi di regione, con conseguente applicazione dell’articolo 360 del codice di procedura civile e soppressione della commissione tributaria centrale”; da ciò ne discendeva “… una riduzione dei margini di specialità del processo tributario destinata ad arrestarsi, nel quadro di unaprospettiva costituzionalmente orientata, alla soglia del giudizio di legittimità senzapossibilità che in quest’ultimo quella specialità esondasse anche indirettamente”.

Per tale motivo, secondo la Suprema Corte, se la voluntas legis, come più volte dimostrato, era nel senso di parificare la giurisdizione tributaria alla giurisdizione ordinaria in punto di sindacato di legittimità,esimendola dai limiti del ricorso straordinario, il rinvio ai numeri da 1) a 5) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.,operato dall’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, non può che essere “formale” e “mobile”, idoneo a conservare, nel tempo, la raggiunta parificazione.

Sul punto, le Sezioni Unite sono giunte alla conclusione, in predetta sentenza, che “la specializzazione del giudizio di legittimità in materia tributaria, può solo costituire una mera prospettiva de iure condendo”.

Ciò, secondo i giudici di legittimità, trova conferma nel fatto che il CNEL abbia confezionato un progetto di legge delega “per razionalizzare e codificare l’attuazione e l’accertamento dei tributi e per la revisione delle sanzioni amministrative e del processo tributario”, caratterizzato da una ispirazione alquanto diversa e incline più ad approfondire, che a ridurre, la separatezza tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria, arrivando fino a prevedere l’istituzione di una sorta di BFH – Bundesfinanzhof italiana. Sicché la specialità di un giudizio di legittimità in materia tributaria è manifestamente una questione de iure condendo e non di diritto vigente.

3.2  Progetto di legge CNEL 20 Marzo 2013

In ottemperanza all’art. 99 della Costituzione Italiana, il 20 marzo 2013 il CNEL aveva approvato il Ddl di “Delega legislativa al Governo della Repubblica per razionalizzare e codificare l’attuazione e l’accertamento dei tributi e per la revisione delle sanzioni amministrative e del processo tributario.”

Il documento era scandito in 6 articoli, di cui il secondo il terzo ed il quarto rappresentavano il cuore della disciplina innovativa.

Con riferimento ai punti di maggiore rilevanza potevano annoverarsi:

  • il rafforzamento e l’ampliamento della disciplina della conciliazione giudiziaria, che costituisce uno dei temi più caldi degli ultimi tempi, vista la grave limitazione relativa al suo utilizzo per il solo procedimento di primo grado, oltre alla funzione deflattiva che presiede l’intero sistema tributario attuale;
  • la necessità della qualifica dell’organo giudicante, in termini di competenza (giudici a tempo pieno) e di adeguata retribuzione, punto focale soprattutto ai fini del corretto svolgimento delle cause tributarie, oltre che dell’applicazione corretta delle norme sia dal punto di vista dell’Amministrazione che dal punto di vista dello Statuto del Contribuente;
  • l’istituzione di un apposito albo dei difensori tributari presso ciascuna Corte d’appello tributaria e presso la sezione tributaria della Corte di Cassazione;
  • l’immediata esecutorietà delle sentenze, valevole per tutte le parti in causa, onde evitare una sovrapposizione in virtù del ruolo ricoperto dalle parti in giudizio: amministrazione/contraente più forte, contribuente/contraente più debole.

In particolare, all’art. 4 lett. e) di predetto documento, il CNEL disponeva che: “il Governo della Repubblica era delegato ad attuare, con i decreti di cui all’articolo 1, la revisione della disciplina e dell’organizzazione del processo tributario e della giurisdizione tributaria, con l’osservanza dei principi e criteri direttivi:[…]e) articolazione del processo tributario in tre gradi di giudizio. I primi due, da espletarsi da tribunali tributari e da corti d’appello tributarie, quali organi della giurisdizione tributaria derivanti dalle commissioni tributarie provinciali e regionali così come riordinate dall’art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, aventi rispettivamente sede nei capoluoghi di provincia e di regione, Il, terzo, demandato ad apposita Sezione tributaria della Corte di Cassazione, composta da  trenta  giudici, ripartiti in cinque sottosezioni in ragione della materia, di cui la prima presieduta dal presidente della Sezione tributaria e le altre da uno dei loro componenti, con l’espressa previsione che il presidente della Sezione tributaria della corte di Cassazione può disporre che i ricorsi che presentano questioni di diritto già decise in senso difforme dalle sottosezioni e quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza vengano decise da un Collegio unitariamente composto dai presidenti delle cinque sottosezioni o in loro vece da un componente di ciascuna sottosezione designato dal rispettivo presidente”.

Come si può evincere dal citato articolo, già il CNEL, con tale documento, avanzava la proposta della creazione di una speciale Sezione tributaria della Corte di cassazione, ripartita in sottosezioni in base alla materia e alla composizione delle Sezioni Unite per questioni di particolare importanza, composte dai presidenti delle cinque sottosezioni tributarie.

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3.3 BFM (Bundesfinanzhof)

Il Bundesfinanzhof(BFH ), con sede a Monaco di Baviera, è il Supremo Tribunale per le imposte e le questioni doganali e, come tale, insieme alla Corte di Cassazione Federale, al Tribunale Amministrativo Federale, al Tribunale Federale del Lavoro e alla Corte Sociale Federale, è una  delle cinque corti supreme della Repubblica Federale di Germania.

Il Tribunale Federale delle Finanze – come la Corte Federale di Giustizia e il Tribunale Amministrativo Federale – è soggetto al controllo del  Ministero della Giustizia e della Tutela dei Consumatori (BMJV). Tuttavia, il BFH è indipendente nella sua attività come tribunale.

Il Tribunale Federale delle Finanze è la più alta  autorità della giurisdizione finanziaria.  Ed è stato istituito ai sensi dell’articolo 95 della Legge fondamentale e, inoltre,  la sua competenza si estende a questioni fiscali e doganali.

Tale Tribunale non può, altresì, essere confuso con la Corte Federale dei Conti;  quest’ultima controlla il comportamento di spesa dello stato e delle sue istituzioni, mentre dinanzi al Tribunale Federale  può ricorrere il singolo contribuente, in ultima istanza, per esaminare la sua dichiarazione dei redditi o l’accertamento fiscale effettuato dall’Agenzia delle Entrate.

Al Bundesfinanzhof sono affidate anche le decisioni in ultimo grado riguardanti il sussidio pubblico per la prima casa, l’incentivo agli investimenti e le questioni professionali dei consulenti fiscali. È

competente anche per le questioni attinenti i figli, il cui assegno,in particolare, ha una duplice funzione: da un lato, serve ad esentare il minimo di residenza dei minori dall’imposta sul reddito e, d’altro canto, serve come beneficio sociale per il sostegno della famiglia. Oltre alle decisioni in ultima istanza  in materia fiscale, il Bundesfinanzhof ha una rilevante importanza nelle decisioni di diritto sociale.

Questo Tribunale agisce principalmente come Corte di Cassazione e, in questa veste,deliberale revisioni contro le sentenze dei tribunali fiscali; inoltre, giudica come Corte d’Appello contro determinate decisioni dei tribunali fiscali.

Come Corte d’Appello, il Bundesfinanzhof ha una responsabilità speciale per il perfezionamento della legge e il mantenimento dell’uniformità della giurisdizione. Inoltre, è coinvolto nei procedimenti della Corte costituzionale federale. Nel procedimento tributario proposto dinanzi alla Corte costituzionale federale, il Tribunale federale delle finanze  esprime un parere che viene preso in considerazione dalla Corte medesima  nella sua decisione.

La particolarità della procedura legale nella giurisdizione finanziaria è vi sono solo due autorità giudiziarie; dopo aver respinto il ricorso dinanzi al Finanzgericht, si può fare appello direttamente al BFH. Tuttavia, il presupposto è che il Finanzgericht abbia approvato la revisione del Bundesfinanzhof nella sua sentenza. In caso contrario, è possibile presentare una denuncia al Tribunale federale delle finanze, il cosiddetto reclamo di non ammissione, con la richiesta di consentire la revisione. Se il Bundesfinanzhof ammette il ricorso, il procedimento continuerà immediatamente come procedura di revisione.

3.4 Proposta di legge di riforma della giustizia tributaria

E’ di tutta evidenza che sia la giurisprudenza di legittimità, la dottrina e lo stesso CNEL con il suo documento, auspicano una riforma dell’intero sistema tributario della giurisdizione, al fine di riservare tale funzione a giudici in possesso di una preparazione specifica, a garanzia dell’imparzialità e dell’indipendenza dell’organo giudicante e della ridefinizione delle regole del processo nel rispetto dei principi fissati dall’art. 111 della Costituzione.

Tale riforma, pertanto, non può che interessare, altresì, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, che si trova attualmente a smaltire un eccessivo carico di cause e necessita un’integrazione del novero di magistrati.

A tal proposito, la recente  proposta di legge di riforma di giustizia tributaria, presentata dalla Lega lo scorso 23 Gennaio, prevede che, per l’ultimo grado di giudizio, salva la competenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, la sezione tributaria della Corte di Cassazione  deve giudicare le impugnazioni delle sentenze delle Corti d’Appello Tributarie.

Secondo tale proposta, il Supremo Consesso deve essere composto, inoltre,da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sotto sezioni, in ragione della materia (imposta sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi). Ancora, il presidente della sezione tributaria deve essere anche presidente della prima sottosezione. Le altre sotto sezioni devono essere presiedute da uno dei loro componenti. I collegi devono essere composti da un numero fisso di tre membri.

La proposta di riforma accoglie le sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, degli operatori del settore e, come espresso recentemente dal CNEL, che hanno avvertito l’esigenza ormai stringente della  specializzazione del giudizio di legittimità in materia tributaria, attraverso la creazione di una sezione specializzata tributaria della Corte di Cassazione, con le relative sottosezioni in base alla materia;da qui ne discendel’istituzione delle Sezioni unite della Sezione tributaria della Suprema Corte.

A parere dello scrivente, non sarebbe adeguata la soluzione di trasferire il terzo grado di giudizio di legittimità dalla Corte di Cassazione a una rinnovata Commissione tributaria centrale, composta da giudici specializzati nella materia tributaria, per ridurre la durata dell’ultimo grado di giudizio.

Di converso, ben si attaglia alla proposta de qua di riforma del processo tributario presentata dalla Lega che prevede, tra l’altro, come sopra enunciato, la creazione di una sezione tributaria specializzata della Corte di Cassazione – la recente proposta di legge, d’iniziativa della deputata Giusi Bartolozzi, del gruppo parlamentare di Forza Italia,  che prevede l’assegnazione dei conflitti in materia di giurisdizione non alle Sezioni Unite della Cassazione, ma a un  Tribunale superiore di conflitti.

Tale Tribunale dovrebbe essere composto da giudici assegnati da organi di autogoverno delle rispettive magistrature, che esercitano le funzioni in via esclusiva e con l’intervento della Procura Generale della Corte di Cassazione  nel giudizio di fronte al Tribunale Superiore.

In particolare, il Tribunale Superiore dei Conflitti dovrebbe essere composto  da dodici membri:sei magistrati della Corte di Cassazione,tre del Consiglio di Stato e tre della Corte dei Conti.

Questo  nuovo organo ricalcherebbe il modello francese del Tribunal des conflits, composto da un numero pari di membri del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione.

Predetta proposta, inoltre, prevede che,entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi con i quali modificare i codici di procedura civile, penale, del processo amministrativo, di giustizia contabile e le disposizioni del processo tributario.

Da qui si evince, pertanto, che la creazione specializzata tributaria della Corte di Cassazione è necessaria e urgente, per realizzare l’effettività della difesa ex art. 24 Cost e,successivamente, affinchè i giudici tributari possano entrare anche a far parte, de iure condendo, del Tribunale Superiore, previsto dalla proposta di legge citata,da istituire ad hoc al fine di dirimere i conflitti di giurisdizione.

In ultimo, l’esigenza sempre più stringente della riforma della giustizia tributaria è stata avvertita dal Governo, che nella riunione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio scorso ha approvato 10 disegni di legge, riguardanti dieci materi diverse, tra le quali anche la giustizia tributaria.

Precisamente, al Capo II “Deleghe al Governo per la semplificazione e la codificazione” l’art. 3 al comma 1 lett.i)  prevede che il Governo, per  migliore la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese, è delegato ad adottare decreti legislativi di semplificazione e codificazione, con facoltà d’intervenire anche limitatamente a specifiche attività o gruppi di attività intersettoriali, tra i quali la giustizia  tributaria.

Avv. Villani Maurizio

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