Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 8/4/2011 n. 8063

sentenza 09/06/11
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Fatto

… altri tredici lavoratori avevano chiesto la condanna dell’ … di cui erano dipendenti presso lo stabilimento di Comiglìano, al pagamento delle retribuzioni spettanti a titolo dì compenso per lavoro straordinario per i cd. “tempi di percorrenza” e per i cd. “tempi di vestizione”, cioè dei tempi necessari per arrivare dai tre cancelli di accesso allo stabilimento fino ai singoli reparti ove erano collocati i terminali marca tempo, nonché dei tempi mimmi necessari per indossare gli indumenti di lavoro.
Nel contraddittorio con l’…, che si opponeva alla domanda, l’adito Tribunale dì Genova, con la sentenza impugnata resa ai sensi dell’art, 420 bis cod. proc. civ., interpretava gli artt. 5 parte generale del CCNL Metalmeccanici del settore pubblico, 2 parte speciale C del medesimo contratto, 5 parte generale del CCNL metalmeccanici privati del 5.7.94 e del 8.6.99, nonché l’art. 3 disciplina parte speciale prima dei suddetti contratti del 1994 e del 1999, nel senso che essi escludono questi tempi dal computo dell’orario di lavoro retribuito; indi il Giudice adito dichiarava nulle dette clausole contrattuali nella parte in cui non considerano, come orario di lavoro da retribuire, i periodi di tempo minimi, ivi compresi quelli per la vestizione, necessari per arrivare dal varco di accesso dello stabilimento alle effettive posizioni di lavoro e viceversa, ivi compreso il tempo per effettuare la doccia a fine giornata.

Avverso detta sentenza l’… ricorre con tre complessi motivi.

I lavoratori resistono con controricorso con cui eccepiscono la inammissibilità del ricorso per due diversi motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

1. Va preliminarmente rigettata la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai contro ricorrenti, i quali sostengono che il Giudice adito avrebbe deciso la causa nel merito e quindi non sarebbe consentito l’immediato ricorso per cassazione ex art. 420 bis secondo comma cod. proc. civ.; la eccezione è infondata perché si è qui al cospetto di una sentenza che ha giudicato sulla validità e sulla interpretazione della contrattazione collettiva, come espressamente previsto dalla disposizione codicistica citata, dal momeato che ha affermato che i tempi minimi necessari per arrivare alla postazione dì lavoro, non erano considerati dal CCNL come attività da retribuire ed ha poi affermato che detta disciplina contrattuale era contra legem. Nessun altra statuizione risulta emessa, onde si tratta effettivamente di sentenza resa ex art. 420 bis, la quale è passibile di immediato ricorso per cassazione per muovere censure sulla interpretazione e validità delia contrattazione collettiva nazionale.

2. Parimenti infondato è il secondo profilo di inammissibilità dedotto in controricorso, perché è ben vero che l’ultimo comma dell’art. 420 bis cod. proc. civ. impone che copia del ricorso per cassazione debba essere depositato presso il giudice a quo entro venti giorni dalla notifica, ma nella specie è stato depositato il ricorso notificato, presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, sia pure in unica copia. Va allora fatta applicazione del principio più volte enunciato (tra le tante Cass. 7818/2006) sulla ritualità della notifica dell’atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l’atto è destinato, ove vi sia stata la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l’impugnazione è diretta, come è accaduto nella specie. Né può determinare la nullità del presente ricorso per cassazione il fatto che la sua copia sia stata depositata ritualmente presso la cancelleria del giudice a quo, come prescrive l’art. 420 bis, ma priva di autenticazione, giacché questo requisito non è espressamente prescritto dalla norma ( come invece è imposto dall’art 369 n. 2 per la copia della sentenza impugnata da depositare con il ricorso per cassazione ordinario).
3. Premesso che nella specie sono state depositate le copie integrali del contratti collettivi di cui si discute, si rileva che questa Corte ha già deciso la questione con varie sentenze del 2009 e precisamente con la n. 14919, n. 15492, e n. 15322.
In queste pronunzie, si è preliminarmente richiamata la giurisprudenza formatasi sulla retribuibilità del tempo necessario ad indossare gli indumenti di lavoro (Cass. n. 19273 del 08/09/2006), secondo cui “Ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito.”
4. Indi si è affermato che ” In relazione all’art. 5 dei CCNL in precedenza richiamati nella parte in cui essi disponevano che “sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione”, la sentenza impugnata non ha esitato a dichiararne la nullità senza chiedersi – come sarebbe stato invece necessario – se tale risultato avrebbe potuto essere evitato attribuendo a tali clausole una diversa interpretazione: se, cioè, in analogìa a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla disciplina legale dell’orario di lavoro presa in considerazione siano da ricomprendere nella nozione di lavoro “effettivo” come tale da retribuire, anche le attività preparatorie allo svolgimento dell’attività lavorativa, sempre che siano etero dirette dal datore di lavoro; ed è indubbio che analogo criterio interpretativo andrebbe poi adottato anche in presenza di
operazioni successive alla prestazione quando rivestano le medesime caratteristiche di quelle preparatorie.
Quanto, poi, all’altra disposizione di cui all’art. 5 cit, secondo cui “le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto” anch’essa ritenuta nulla dal tribunale, la conclusione da esso accolta non è condivisa dalla Corte per un duplice ordine di ragioni.
Per un verso, una clausola contrattuale, tanto più perché destinata ad avere un rilievo eccedente il singolo giudizio, non può considerarsi invalida ove la contrarietà con la norma imperativa sia ravvisata con specifico riferimento alle particolari modalità lavorative in atto presso una determinata unità produttiva, essendo la nullità espressione di un contrasto immanente con la norma imperativa, nel senso che l’invalidità- come affermato da autorevole dottrina – “è il trattamento rispondente a una carenza intrinseca del negozio (della norma collettiva, nella specie) nel suo contenuto precettivo”, sì che essa non può derivare da fattori accidentali.
Per altro verso, la clausola in esame non ha una funzione prescrittiva, ma piuttosto ha un carattere, per così dire, meramente ordinatorio o regolativo ed assolve a fini eminentemente pratici, validi nella generalità dei casi, per cui essa è destinata a cedere a fronte dell’eventuale ricomprensione nell’orario di lavoro di operazioni preparatorie e/o integrative della prestazione lavorativa che siano – rispettivamente – anteriori o posteriori alla timbratura dell’orologio marcatempo.
Sotto i profili indicati, pertanto, deve essere accolto il ricorso proposto dalla società, per la parte in cui essa nega che vi sia difformità tra il contenuto della normativa legale e della disciplina collettiva in questione, e restano allo stato assorbite in tale conclusione le altre censure dalla stessa sollevate (in ordine, in primo luogo, alla interpretazione da attribuire alla ripetuta norma contrattuale, nonché all’asserito accordo tra le parti sociali quanto alla determinazione di una retribuzione comprensiva delle attività preparatorie, al significato da attribuirsi alla disciplina legale ed alla mancata verifica del carattere di etero direzione nelle attività preparatorie e/o integrative della prestazione)”.
Seguendo gli indicati precedenti, la causa va, quindi, rimessa al giudice a quo perché, esclusa la nullità delle clausole contrattuali in oggetto, proceda in via preliminare alla loro interpretazione ed affronti, ove necessario, le altre questioni proposte dalla ricorrente. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Genova.

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