Corte di Appello di Caltanissetta, II Sezione Penale , sentenza n. 565/08 in tema di rapporto tra l’art. 585 c.p. e l’art. 4 legge 110/75 (arma impropria e circostanza aggravante).

sentenza 02/05/08
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Massima:
Accertato l’uso di uno strumento atto ad offendere, quale  un bastone od un pezzo di legno da parte dell’aggressore, sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 585 c.p., che rende procedibile d’ufficio l’ipotesi delle lesioni personali, rimanendo irrilevante la circostanza della configurabilità nella stessa condotta dell’agente anche dell’ipotesi di reato di cui all’art. 4 legge 110/1975
 
 
 R E P U B B L I C A   I T A L I A N A
__________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 
La Corte di Appello di Caltanissetta
II Sezione Penale
Composta dai Sigg. Magistrati:
1. Dott. Sergio NICASTRO                                 Presidente
2. Dott. Roberto BINENTI                                    Consigliere
3. Dott. Ignazio PARDO                                   Consigliere
Udita la relazione della causa fatta in pubblica udienza dal Dott. Ignazio PARDO
Inteso il Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. Franca IMBERGAMO l’appellante e i __ difensor _______ ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa contro:
***        –           LIBERO CONTUMACE
Difeso   dall’avv. Baldassare BRUNETTO , del Foro di  Caltanissetta
APPELLANTE
Avverso la sentenza emessa dal  Tribunale di Caltanissetta in data 31-03-2005    con la quale l’ imputato veniva dichiarato colpevole del  reato di lesioni personali ai danni di *** *** e *** ***, nonché del reato ascrittogli al capo b) e ritenuta la continuazione ,  condannato alla pena di mesi sette di reclusione , oltre al pagamento delle spese processuali . Il Tribunale condannava l’imputato al risarcimento dei danni derivanti dal reato in favore della parte civile *** ***, da liquidarsi in separato giudizio civile, e al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile indicata liquidate in complessivi €. 600 comprensive di onorari di avvocato e rimborso forfetario, oltre IVA e CPA. Il Tribunale assolveva l’imputato dalle lesioni ai danni di *** Roberto per non avere commesso il fatto. Trasmissione di copia dei verbali contenenti le deposizioni testimoniali di *** Roberto e *** *** al P.M.                                   
IMPUTATO
A)art. 110, 81 cpv., 582 – 585 co. 1 e 2 n. 2 c.p., perchè, in concorso tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso causavano a *** ***, *** e Roberto, lesioni personali di seguito specificate, anche con l’utilizzo di un oggetto solido a forma di tubo e di un coltello.
In particolare, tutti aggredivano *** ***, con pugni e calci e serrandogli un laccio alla gola, e, subito dopo, *** ***, colpiva *** Roberto con un coltello e *** *** colpiva, con un oggetto solido a forma di tubo, *** *** e *** *** al capo.
*** Paolo e *** *** davano comunque manforte ai correi e ne rafforzavano la determinazione criminosa.
Referti medici:
          *** ***: trauma contusivo con flc reg. parietale, contusione occhio sx e gamba sx – 10 gg. s.c.
          *** ***: ferita lacero contusa reg. parietale, trauma contusivo e ferita lacero contusa in reg. nasale – 20 gg. s.c.
          *** Roberto: ferita lacero contusa in regione frontale – 7 gg. s.c.
Commesso il 5-4-2002 in *** verso le ore 00.30 circa.
B)reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv., 4 co. 2 legge 110/75, perché, in concorso tra loro, detenevano e portavano senza giustificato motivo fuori della propria abitazione in luogo pubblico, un coltello ed un oggetto solido a forma di tubo che, per le circostanze di tempo e luogo, erano utilizzabili per l’offesa alla persona.
Accertato in *** la notte tra il 3 ed il 4 aprile 2002.
 
 
CONCLUSIONI
Il P.G.   chiede la conferma della sentenza di 1° grado in tutte le sue statuizioni e l’applicazione del beneficio dell’indulto.
La difesa dell’ imputato:      insiste nei motivi di appello .
 
N.565/08   Reg. Sent
 
N.    607/05       Reg. Gen.
 
N.   1151/02      Reg. N.R.
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S E N T E N Z A
 
 
In data 08/04/2008
 
 
 
 
 
Depositata in Cancelleria
 
il ____________________
 
 IL CANCELLIERE C1
*** NARO
 
 
 
 
 
Addì _____________
redatt ______sched_
 
 
 
 
N.________________
Mod. 3/SG
 
 
 
 
 
a)      art. 110, 81 cpv., 582 – 585 co. 1 e 2 n. 2 c.p., perchè, in concorso tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso causavano a *** ***, *** e Roberto, lesioni personali di seguito specificate, anche con l’utilizzo di un oggetto solido a forma di tubo e di un coltello.
In particolare, tutti aggredivano *** ***, con pugni e calci e serrandogli un laccio alla gola, e, subito dopo, *** ***, colpiva *** Roberto con un coltello e *** *** colpiva, con un oggetto solido a forma di tubo, *** *** e *** *** al capo.
*** Paolo e *** *** davano comunque manforte ai correi e ne rafforzavano la determinazione criminosa.
Referti medici:
          *** ***: trauma contusivo con flc reg. parietale, contusione occhio sx e gamba sx – 10 gg. s.c.
          *** ***: ferita lacero contusa reg. parietale, trauma contusivo e ferita lacero contusa in reg. nasale – 20 gg. s.c.
          *** Roberto: ferita lacero contusa in regione frontale – 7 gg. s.c.
Commesso il 5-4-2002 in *** verso le ore 00.30 circa.
b)      reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv., 4 co. 2 legge 110/75, perché, in concorso tra loro, detenevano e portavano senza giustificato motivo fuori della propria abitazione in luogo pubblico, un coltello ed un oggetto solido a forma di tubo che, per le circostanze di tempo e luogo, erano utilizzabili per l’offesa alla persona.
Accertato in *** la notte tra il 3 ed il 4 aprile 2002.
CONCLUSIONI
Il P.G.   chiede la conferma della sentenza di 1° grado in tutte le sue statuizioni e l’applicazione del beneficio dell’indulto.
La difesa dell’ imputato:      insiste nei motivi di appello .
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 31 marzo 2005 il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, condannava l’imputato *** *** alla pena di mesi sette di reclusione ritenendolo responsabile del delitto di lesioni personali aggravate nonché della contravvenzione di detenzione e porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere, commessi entrambi nella notte tra il 3 e il 4 di aprile del 2002.
Con la stessa sentenza il Tribunale monocratico condannava l’imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede nonché alla refusione delle spese processuali sostenute dalla stessa parte civile nel corso del giudizio di primo grado.
Dall’analisi dell’impugnata sentenza risulta che i fatti si verificavano la notte del 3 aprile quando i due nuclei familiari dell’imputato e della parte civile si trovavano a festeggiare nelle immediate vicinanze delle loro rispettive abitazioni; in tale contesto scoppiava una lite nel corso della quale la parte civile *** *** veniva colpita con un bastone al viso dall’imputato circostanza, questa, che oltre a risultare dalle dichiarazioni della predetta persona offesa veniva anche confermata dal fratello Biagio e dal padre *** che anch’egli veniva colpito dallo stesso imputato con il medesimo bastone alla testa. Il Tribunale monocratico riteneva riscontrata l’azione aggressiva dalle certificazioni mediche rilasciate nei confronti della parte civile e del padre del medesimo che attestavano come il primo aveva subito un trauma contusivo consistito nella frattura delle ossa nasali e il secondo un trauma contusivo in regione parietale ed una contusione all’occhio sinistro.
Riteneva altresì il primo giudice che l’utilizzazione del bastone da parte dell’imputato costituisse prova sia della sussistenza della contestata aggravante di cui all’articolo 585 del codice penale nonché del reato contravvenzionale contestato capo b) della rubrica.
Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione la difesa dell’imputato deducendo in primo luogo che le dichiarazioni della persona offesa non possono ritenersi attendibili poiché sostanzialmente contraddittorie; in particolare deduceva l’appellante che il fratello della parte civile Biagio aveva escluso che la stessa fosse stata colpita dall’imputato.
Con il secondo motivo l’appellante inoltre contestava sia la sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 585 del codice penale sia la configurabilità del reato di cui al capo b) dell’imputazione in relazione ad un oggetto, un pezzo di legno, che risultava soltanto essere stato raccolto per terra nell’immediatezza dei fatti dall’imputato sicché mai poteva ritenersi integrare l’arma impropria richiesta e per la sussistenza dell’aggravante e per là sussistenza del reato di cui all’articolo quattro della legge 110 del 1975, trattandosi di oggetto raccolto estemporaneamente sul luogo ed immediatamente utilizzato e non tanto precedentemente detenuto e portato in luogo pubblico.
Conseguentemente all’esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 585 l’appellante chiedeva pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per difetto di querela. Con ulteriore motivo chiedeva poi la concessione delle circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata aggravante, la sospensione condizionale della pena e l’irrogazione di una pena inferiore.
All’udienza dell’8 aprile 2008, svolta la relazione, le parti, concludevano come da separato verbale di causa in atti.
MOTIVAZIONE
Ciò posto ritiene poi la Corte che l’appello proposto nell’interesse dello *** sia solo parzialmente fondato ed entro i limiti che verranno esposti può, pertanto, essere accolto.
Ed infatti, con riferimento al primo tema di gravame costituito dalla valutazione della deposizione della parte offesa quale elemento di prova a carico dell’imputato, anche in ordine all’uso di arma impropria, costituisce affermazione costante della giurisprudenza della Suprema Corte quella secondo cui:” In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa, la cui deposizione, pur se non puo’ essere equiparata a quella del testimone estraneo, puo’ tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilita’ oggettiva e soggettiva (Cass. 3348/2004).
Orbene, nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha specificamente segnalato come a fronte della deposizione della parte offesa soccorrano quali elementi di specifico riscontro alla tesi accusatoria della condotta illecita posta in essere dall’imputato, anche le deposizioni del fratello e del padre dello ***, oltre le inequivocabili certificazioni mediche rilasciate la stessa sera dei fatti che indubbiamente provano l’avvenuta aggressione ai danni degli stessi anche con l’uso di mezzi contundenti.
Nessun dubbio può pertanto sussistere in ordine alla condotta posta in essere dall’imputato poiché la stessa risulta ricostruita in forza di ben tre deposizioni testimoniali ed altresì riscontrata dai certificati medici attestanti le lesioni patite all’esito dello scontro.
Parzialmente fondato è invece il motivo di gravame relativo alla natura dell’arma impropria usata ed alla configurabilità nel caso di specie del reato contravvenzionale di cui all’art. 4 della legge 110 del 1975 contestato al capo b) della rubrica.
Invero, dall’analisi delle stesse deposizioni dibattimentali della persona offesa e degli altri testimoni che assistettero ai fatti può ritenersi provato che il bastone utilizzato dallo *** non era stato precedentemente portato in luogo pubblico dallo stesso con l’intenzione di farne uso bensì venne raccolto estemporaneamente sul luogo ove si verificò lo scontro tra i due gruppi familiari.
Tali essendo le emergenze di fatto deve conseguentemente essere escluso che la condotta di utilizzazione di un oggetto in legno rinvenuto sul luogo del delitto possa configurare l’ipotesi di reato pur contravvenzionale di cui al capo b) della rubrica, avendo appunto l’interpretazione giurisprudenziale richiamata dalla difesa nell’atto di gravame chiarito che:” Il porto senza giustificato motivo, disciplinato dall’art. 4 comma secondo legge 18 aprile 1975 n. 110, concerne qualsiasi strumento non considerato espressamente come arma da punta e taglio purche’ chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e luogo, per l’offesa alla persona. E’ tale un bastone di legno, atto a cagionare contusioni. Ma il reato non sussiste qualora, nel corso del diverbio, il bastone sia stato raccolto estemporaneamente sul luogo e immediatamente utilizzato per ledere. Difatti e’ necessario che la condotta pericolosa, di porto dello strumento fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, abbia una durata apprezzabile oltre il tempo occorrente per cagionare le lesioni, non ravvisandosi altrimenti una diversa ed autonoma situazione di pericolo, che il reato, c.d. di sbarramento, mira ad evitare rispetto all’evento lesivo in concreto cagionato” (Cass. 8222/1996).
L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame deve necessariamente fare concludere per l’insussistenza del reato di cui al capo b) della rubrica e ciò perché, nel caso in esame, essendo emerso dalla deposizione della parte offesa oltre che di *** Biagio e *** che il pezzo di legno venne raccolto dallo *** sul luogo del diverbio, deve ritenersi assente un elemento essenziale della fattispecie contestata di detenzione illegale e porto di oggetto atto ad offendere costituito, appunto, dalla durata apprezzabile della detenzione.
Tale conclusione circa la estemporaneità del possesso dell’arma impropria non determina però, così come pur dedotto dalla difesa nei motivi di gravame, l’automatica esclusione dell’ipotesi aggravata di cui all’art. 585 c.p.; invero non può ritenersi sussistente alcun parallelismo tra la fattispecie di reato di cui all’art. 4 legge 110/1975 e la predetta circostanza aggravante, nel senso che esclusa la sussistenza della prima ipotesi debba necessariamente anche venire meno l’aggravante dell’uso di armi o di oggetti comunque atti ad offendere poiché, l’ipotesi di reato, è fattispecie di pericolo che tende ad impedire la circolazione di soggetti in possesso di strumenti pericolosi indipendentemente dalla consumazione con gli stessi di qualsiasi reato, mentre, la circostanza aggravante di cui all’art. 585 c.p., mira a punire maggiormente la condotta di lesioni personali posta in essere con l’uso di qualsiasi oggetto idoneo a caratterizzare l’azione delittuosa come particolarmente aggressiva e pericolosa impedendo la privata difesa.
Ne consegue che, accertato l’uso di uno strumento atto ad offendere, quale appunto un bastone od un pezzo di legno da parte dell’aggressore, sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 585 c.p., che rende procedibile d’ufficio l’ipotesi delle lesioni personali, rimanendo irrilevante la circostanza della configurabilità nella stessa condotta dell’agente anche dell’ipotesi di reato di cui all’art. 4 legge 110/1975.
Né a differenti conclusioni può pervenirsi in base all’indicazione contenuta nel numero 2 del citato articolo 585 nella parte in cui si indicano quali armi anche “tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo”, poiché, tale dizione, rappresenta soltanto una tipizzazione degli oggetti illeciti il cui uso fa scattare l’esistenza della circostanza aggravante e non vuole in alcun modo invece richiamare per la sussistenza della stessa anche la configurabilità del diverso reato di cui al già citato articolo 4 della legge 110 del 1975.
Tale interpretazione del resto risulta avvalorata anche dal principio giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui:” Il reato di lesioni volontarie commesso con armi improprie deve ritenersi aggravato, ai sensi dell’art. 585, comma 2, cod. pen., anche se l’arma sia stata portata per giustificato motivo in quanto la legittimita’ del porto non influisce sulla esistenza dell’aggravante in questione” (Cass.11872/2000) sicchè rimane affermato che l’aggravante è ipotesi del tutto indipendente dalla sussistenza del reato di cui al citato art. 4; invero la legittimita’ del porto influisce sull’esistenza della contravvenzione di porto abusivo, ma non anche sulla configurabilita’ dell’aggravante ai fini della quale rileva invece la potenzialita’ offensiva della stessa e l’uso esulante dal giustificato motivo.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il motivo di gravame con il quale è stato chiesto escludersi la ritenuta aggravante di cui all’art. 585 c.p. e conseguentemente dichiararsi non doversi procedere per difetto di querela in ordine al delitto di lesioni personali è infondato e deve, quindi, essere respinto.
Altresì infondati sono poi tutti gli ulteriori motivi di gravame con i quali sono stati chiesti i benefici di legge negati dal primo Giudice poiché la gravità della condotta posta in essere dall’imputato ai danni di più persone e con uso di arma impropria, la natura delle lesioni inferte (frattura delle ossa nasali), e la negativa personalità dello ***, già condannato per il delitto di cui all’art. 337 c.p., devono far ritenere che allo stesso non possano essere concesse né le attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. né il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Conseguentemente all’esclusione dell’ipotesi di reato di cui al capo b) della rubrica la pena inflitta allo *** deve essere rideterminata in mesi sei di reclusione escluso l’aumento per continuazione.
Tutte le rimanenti statuizioni dell’impugnata sentenza devono poi essere confermate.
Infine in applicazione della disciplina dettata dall’art. 1 legge 241/2006 la pena inflitta deve essere dichiarata interamente condonata.
PQM
Visto l’art. 605 c.p.p, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, in data 31-3-2005, appellata da *** ***, assolve costui dall’imputazione ascrittagli al capo b) della rubrica, perché il fatto non sussiste e, per l’effetto, ridetermina la pena, per il rimanente reato sub a), in mesi sei di reclusione;
conferma nel resto l’impugnata sentenza;
visto l’art. 1 legge 241/2006
dichiara interamente condonata la pena inflitta all’imputato alle condizioni di legge;
Caltanissetta, 8/4/2008
Il Consigliere rel.                                       Il Presidente
 
 

sentenza

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