Corte di Appello di Caltanissetta, I Sezione Penale , Sentenza n. 1023/05

sentenza 05/01/06
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In tema di calunnia essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che nella denuncia non sia stato accusato alcun soggetto determinato quando il destinatario dell?accusa sia implicitamente ed agevolmente individuabile, integra il reato una falsa denuncia di smarrimento di un assegno, la quale, sebbene non contenga una notizia di reato, preavverte l?autorit? che la riceve su possibili delitti commessi. La falsa denuncia costituisce, in tal caso, l’espediente per bloccare la circolazione del titolo e il denunziante e’ consapevole di simulare una circostanza idonea a far si’ che il soggetto, al quale ha trasmesso l’assegno e che in buona fede lo girera’ o lo porra’ all’incasso, potra’ essere perseguito d’ufficio per furto aggravato o per ricettazione e che la simulazione posta in essere non si esaurisce in tracce del reato di appropriazione di cosa smarrita.

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