Corte di Appello di Caltanissetta, I Sezione Penale N. 968/06 del 19-10-2006: Non integra il delitto di calunnia la condotta di chi accusi falsamente taluno di non avere proceduto alla volontaria omessa riparazione di danni precedentemente causati da co

sentenza 23/11/06
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R E P U B B L I C A?? I T A L I A N A
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Caltanissetta
I?Sezione Penale
Composta dai Sigg. Magistrati:
1.????? Cardinale______ Dott. Salvatore_________________ Presidente
2.????? Giannazzo_____ Dott.Maria Carmela??????? _________ Consigliere
3.????? Pardo_________ Dott.Ignazio????????? ______________ Consigliere
Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal
Dott.Pardo_____________
Inteso il Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. R.Valenti______________
___________________________ l?appellante e i __ difensor _______
ha pronunciato la seguente:
S?E?N?T?E?N?Z?A
Nella causa contro:
B. *** Nato a ***.
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A P P E L L ANTE?
Avverso la sentenza del?14.1.2003 del Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica, che dichiarava B. *** colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, nonch? al pagamento delle spese?del?giudizio.
Condanna il B. al risarcimento dei danni, da liquidarsi separata sede civile, in favore della parte civile costituita M. ***.
Conseguentemente condanna l?imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile che si liquidano nella somma complessiva di ?. 827,60 per onorario di difesa ed ?. 41,32 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la pena rimanga sospesa alle condizioni e per i termini di legge.?
IMPUTATO
Del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv. 368 c.p., perch? con pi? atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, presentando denuncia-querela ai Carabinieri, accusava ingiustamente M. *** del reato di danneggiamento ai suoi danni, pur sapendolo innocente e successivamente, sempre ai Carabinieri, mentiva sulla data del fatto, cos? offrendo all?Autorit? precedente un elemento falso necessario per configurare un reato procedibile a querela e per considerare quest?ultima non tardiva.
In particolare B. riferiva in denuncia che M. avrebbe abbattuto 9 pali in cemento rifiutandosi, poi, di provvedere alla riparazione, ed asseriva (ai Carabinieri che lo sentivano a s.i.t. il 7.2.2001) che il danno sarebbe avvenuto nell?ottobre 2000; circostanze smentite dalle indagini.
In Campofranco l?11.12.2000 ed il 7.2.2001.
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PARTE CIVILE:
M. *** Nato a Grotte il 18.5.1934 rappr. e difeso dall?Avv. Giacomo Giambra di Caltanissetta.
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N. 968/06___?Reg. Sent
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N.454/2003???????? Reg.Gen.??? ???????????????
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N. 2256/2001????? Reg. N.R.????????????????????????????????????
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S E N T E N Z A
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In data 19-10-2006_______
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Depositata in Cancelleria
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il 24-10-2006_____________
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Il Cancelliere C 1
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Add? ______________
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redatt ______sched___
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N.________________
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Art.Camp.pen
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data?14 gennaio 2003 il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, condannava?B. *** alla pena di anno 1 e?mesi 4 di reclusione ritenendolo responsabile del delitto di calunnia per avere falsamente accusato, con le denuncie dell?11 dicembre 2000 e del?7 febbraio 2001, M. *** del delitto di danneggiamento commesso nell?ottobre del 2000 quando quest?ultimo avrebbe danneggiato alcuni pali della recinzione tra i confini delle rispettive propriet?.
Con la stessa pronuncia l?imputato veniva condannato al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede nonch? alla refusione delle spese del giudizio di primo grado.
Dall?analisi dell?impugnata sentenza risulta che il Tribunale di primo grado ricostruiva i fatti accaduti, aventi ad oggetto i difficili rapporti di vicinato tra imputato e parte civile, dall?analisi delle risultanze delle deposizioni testimoniali rese dai testi M., *** e *** escussi nel corso dell?istruzione dibattimentale e secondo i quali il danneggiamento dei paletti della recinzione confinaria si era verificato nel mese di marzo del 2000 ed aveva interessato solamente 2 strutture che peraltro, dietro richiesta dell?imputato, erano state regolarmente sostituite.
Riteneva pertanto il Tribunale nisseno che il B. in sede di denuncia avesse dolosamente spostato nell?ottobre del 2000 il verificarsi dell?evento dannoso e ci? allo specifico fine di far s? che la querela del successivo 11 dicembre potesse ritenersi tempestiva.
Inoltre l?impugnata sentenza stigmatizzava altres? che l?imputato aveva accusato il M. di un fatto mai realmente commesso consistente nella volontaria non riparazione dei paletti danneggiati che invece erano risultati essere stati sostituiti proprio su richiesta dell?imputato.
Proponeva appello l?imputato tramite il proprio difensore di fiducia deducendo l?insussistenza del fatto contestato, poich? dopo i danneggiamenti del marzo del 2000 altri episodi analoghi si erano verificati come provato dalle risultanze del sopralluogo dei Carabinieri?il cui verbale era stato acquisito agli atti del giudizio e dimostrava che nel febbraio del 2001 i predetti recatisi sui fondi riscontravano la presenza di 6 paletti della recinzione confinaria ?dondolanti? e quindi ulteriormente danneggiati dall?opera del M.; inoltre l?appellante deduceva altres? l?inconfigurabilit? dell?ipotesi contestata sotto il profilo della assenza di un fatto di reato attribuito alla parte offesa poich? con la propria denuncia il B. aveva descritto un episodio di semplice danneggiamento colposo, fatto questo non previsto dalla legge come reato.
All?udienza del?19 ottobre 2006, svolta la relazione, le parti concludevano come da separato verbale di causa in atti.
MOTIVAZIONE
Ci? posto ritiene la Corte che l?appello sia fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Invero,?dall?analisi degli atti processuali ed in particolare dal verbale di sopralluogo compiuto dai Carabinieri di *** nel febbraio del 2001 risulta che la recinzione confinaria posta tra i fondi B. e M. presentava alcuni paletti di sostegno della rete metallica dondolanti in quanto evidentemente privati del loro supporto infisso al terreno; tale risultanza oggettiva esclude conseguentemente fondamento alla tesi della dolosa ricostruzione dei fatti operata dall?imputato in sede di denuncia sostenuta dall?impugnata pronuncia, e secondo cui i fatti di danneggiamento si sarebbero con certezza verificati nel precedente mese di marzo del 2000 e sarebbero consistiti nel danneggiamento di soli due paletti peraltro prontamente sostituiti, poich? ? evidente che successivamente a tale episodio se ne ? verificato altro analogo. Ed infatti dato per scontato che nel marzo del 2000 la recinzione danneggiata venne esattamente ricostituita non si vede come i Carabinieri di *** avrebbero potuto riscontrare un nuovo danneggiamento nel febbraio del 2001 se non in conseguenza di altra condotta posta in essere, direttamente od indirettamente, dal M. successivamente al primo episodio ricostruito dal Giudice di primo grado.
L?identificazione della data del fatto nell?ottobre del 2000 non pu? quindi con la dovuta certezza ritenersi essere stata falsamente dichiarata dal B. in sede di denuncia, sussistendo specifico riscontro alla tesi dallo stesso sostenuta nell?atto indirizzato all?autorit? giudiziaria e con il quale lamentava la perpetrazione di ulteriori episodi di danneggiamento anche ad altri beni (alberi da frutta) la cui sussistenza ? stata altres? riscontrata dal gi? indicato sopralluogo dei Carabinieri.
Peraltro, va altres? evidenziato come il Giudice di primo grado abbia negato che l?imputato nella sua denuncia abbia configurato fatti solamente colposi e pertanto non costituenti reato commessi dalla parte offesa segnalando come B. abbai specificamente indicato quale condotta dolosa commessa dal M.?il volontario mantenimento delle lesioni alla sua recinzione, operato mediante il rifiuto di provvedere alla riparazione.
E per? anche a volere ritenere del tutto esatta la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice la condotta sopra segnalata, che falsamente l?imputato avrebbe attribuito alla parte civile, non si qualifica minimamente quale fattispecie delittuosa non configurandosi nel nostro ordinamento penale alcun reato in presenza della mancata riparazione di danni precedentemente causati da colpa, sicch? anche sotto questo profilo la condotta posta in essere dall?odierno appellante non pu? essere ricompresa?nell?ipotesi delittuosa della calunnia e ci? proprio perch? manca l?attribuzione di un preciso fatto di reato all?attivit? del parte offesa.
Al proposito la Corte di Cassazione ha avuto infatti modo di stabilire ripetutamente che:? L’elemento materiale del delitto di calunnia consiste nell’incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto, cioe’, che alla stregua della descrizione fattane dall’agente nella denuncia, corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinabile ipotesi astratta delittuosa o contravvenzionale. Ne consegue che difetta tale elemento, e percio’ non sussiste il delitto di calunnia, nell’azione di colui che attribuisca ad una persona, nel denunciarla all’autorita’, una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato, a nulla rilevando che il denunciante abbia indicato un preciso “nomen juris” e si sia proposto di provocare l’apertura di un procedimento penale in pregiudizio dell’incolpato? (Cass. 1737/1988).
L?applicazione del sopra esposto principio al caso in esame deve pertanto far necessariamente concludere, anche sotto questo profilo, per l?insussistenza dei fatto di reato atteso che l?imputato attribuiva alla parte offesa una condotta consistita non tanto nel volontario danneggiamento di beni altrui bens? nel differente atteggiamento di omessa volontaria riparazione di danni precedentemente causati da condotta colposa e tale ipotesi non?configura alcun illecito penalisticamente rilevante, trattandosi al pi? di omesso risarcimento di un danno rilevante ai soli fini civili ed a nulla rilevando che nella denunzia il B. abbia pertanto espresso la volont? di procedere nei riguardi dell?autore del fatto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il gravame deve essere accolto e l?imputato B. *** assolto dal reato contestato perch? il fatto non sussiste.
Conseguentemente tutte le statuizioni civili dell?impugnata sentenza devono essere revocate.
PQM
Visto l?art. 605 c.p.p. in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, in data 14.1.2003 appellata da B. ***, assolve il predetto dal reato contestato perch? il fatto non sussiste.
Revoca le statuizioni civili dell?impugnata sentenza.
Caltanissetta, 19-10-2006
Il Consigliere est.
Il Presidente
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