Corte dei conti sezione riunite di controllo per la regione Sicilia – del. N. 4/2007 – accordo relativo al contratto collettivo regionale di lavoro dell’area della dirigenza della Regione Siciliana- certificazione positiva.

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Con la deliberazione n. 4/2007 le Sezioni Riunite di controllo della Corte dei Conti della regione Sicilia approvano l’ipotesi di accordo del CCRL del personale dirigenziale della regione Sicilia, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Aran regionale.
Nel contempo le SSRR ritengono necessario evidenziare l’esigenza indifferibile di procedere, con determinazione ed incisivamente, ad un contenimento della spesa per il personale, anche dirigenziale, in considerazione dei notevoli incrementi registratisi nell’ultimo anno e della sua maggiore incidenza sul PIL in raffronto al dato nazionale.
In quest’ottica per i giudici appare positiva la scelta operata dal legislatore regionale di procedere ad una completa riorganizzazione della struttura burocratica regionale in una logica anche di contenimento della spesa.
Essi inoltre auspicano che la necessaria riduzione delle strutture di massima dimensione ed intermedie non si traduca in un incremento delle indennità di posizione e risultato, senza alcun beneficio per la finanza regionale, sulla base di un’interpretazione meramente letterale delle disposizioni contenute nella preintesa; secondo i giudici, infatti, non può essere ignorato il sotteso generale principio di tendenziale corrispondenza tra le modificazione del numero delle strutture e le variazione dell’entità delle risorse destinate al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.
In considerazione della rilevanza delle problematiche in esame essi anticipano che l’intero processo di riorganizzazione e rimodulazione delle strutture sarà oggetto di puntuale valutazione da parte della Corte, anche attraverso appositi monitoraggi.
Qui la deliberazione con l’allegato rapporto di certificazione.
 
 
DELIBERAZIONE N.   4 /2007/SR – CONTR.
 
 
 
Corte dei Conti
Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo
 
 
Nella camera di consiglio del 28 giugno 2007 composta dai seguenti magistrati:
 
Meloni
dott.
Maurizio
– Presidente
Pagliaro
dott.
Luciano
– Consigliere
Faso
dott.
Ignazio
– Consigliere
Graffeo
dott.
Maurizio
– Consigliere
Dagnino
dott.
Antonio
– Consigliere
Targia
dott.
Francesco
– Primo Referendario- relatore
Centro
dott.ssa 
Licia
– Referendario
 
VISTO il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, istitutivo delle Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato dalle Sezioni centrali riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 come modificata dall’art. 29 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
VISTA l’ipotesi di accordo relativa al contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 ed i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pervenuta alla Corte in data 30 gennaio 2007;
VISTO il rapporto del Nucleo tecnico del costo del lavoro pubblico presso le Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana prodotto in data 7 febbraio 2007;
VISTA la deliberazione n. 2/2007/SR-CONTR del 21 febbraio 2007, con la quale queste Sezioni riunite hanno rilasciato, sull’ipotesi di accordo in esame, certificazione non positiva allo stato degli atti;
VISTA la comunicazione dell’ARAN Sicilia prot. n. PG/2007/1243 del 10 maggio 2007 in ordine alle iniziative adottate a seguito della menzionata deliberazione;
VISTA la successiva nota dell’ARAN Sicilia prot. n. PG/2007/1604 del 20 giugno 2007, formulata a seguito di esplicita richiesta d’integrazione da parte di questa Corte;
VISTA l’ordinanza n. 12/2007/SS.RR./CONTR. del 25 giugno 2007 con la quale sono state convocate le Sezioni regionali riunite in sede di controllo per il giorno 28 giugno 2007;
UDITO il relatore Primo Referendario Francesco Targia;
D E L I B E R A
di rilasciare, per l’ipotesi di accordo in esame, certificazione positiva con raccomandazioni ed osservazioni;
O R D I N A
la trasmissione della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante l’allegato rapporto di certificazione, all’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Sicilia (ARAN Sicilia), al Presidente della Regione siciliana e agli Assessori regionali alla Presidenza e del bilancio e delle finanze.
 
IL RELATORE
IL PRESIDENTE
 
 
(Francesco Targia)
(Maurizio Meloni)
 
 
 
Depositata in segreteria il 16 luglio 2007
 
Il direttore della segreteria
(Dott.ssa Laura Suriano)
 
 
 
 
 
RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE
(ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 4/2007/SR-CONTR.)
 
Ipotesi di accordo relativo al contratto collettivo regionale di lavoro dell’area della dirigenza della Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 per il quadriennio normativo 2002-2005 e i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
 
 
 
Con nota prot. PG/2007/249 del 30 gennaio 2007, pervenuta alla segreteria delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in data 30 gennaio 2007, l’ARAN Sicilia ha trasmesso, per la certificazione, l’ipotesi di accordo relativa al contratto collettivo regionale di lavoro del personale dell’area della dirigenza della Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 relativa al quadriennio normativo 2002-2005 ed ai bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, unitamente alla deliberazione di Giunta regionale n. 504 del 5 dicembre 2006 ed alla nota dell’Assessore alla Presidenza prot. n. 0044 del 10 gennaio 2007, con le quali, rispettivamente, l’Organo di governo e l’Assessore al ramo avevano espresso parere favorevole sull’ipotesi di accordo in esame (previo adeguamento dello schema di accordo con quanto specificato dalla nota ARAN Sicilia n. PG/2006/2740 del 28 novembre 2006, con riferimento all’art. 73).
Con deliberazione n. 2/2007/SR-CONTR del 21 febbraio 2007 la Corte, rilevata la non completa attendibilità dei dati posti alla base della quantificazione dei costi contrattuali e la presenza di criticità in ordine alla compatibilità economica degli incrementi retributivi, ha rilasciato certificazione non positiva allo stato degli atti.
In particolare, ha evidenziato che:
         non era dato conoscere come fossero state calcolate le masse salariali prese a riferimento e se le stesse ricomprendessero o meno voci stipendiali che non avrebbero dovuto essere incluse, quali quelle relative al trattamento economico per il personale non dirigente o gli emolumenti corrisposti nel corso degli anni 2001 e 2003 pur se riferiti a periodi pregressi. Sussistevano, infatti, serie perplessità in ordine all’affidabilità dei dati esposti in ragione delle modalità di raccolta degli stessi, affidata – in assenza di un conto annuale del personale ed in presenza di una strutturazione dei capitoli di bilancio che non prevedeva, fino al 2005, un’imputazione distinta delle somme corrisposte al personale dirigente e a quello del comparto – a rilevazioni extracontabili, consistenti nell’aggregazione dei dati forniti dai singoli uffici di gestione del trattamento economico;
         il numero dei dipendenti in servizio negli anni 2001 e 2003, preso a base di calcolo ai fini della determinazione della retribuzione media, doveva ritenersi sottostimato, corrispondendo a quello dei lavoratori in servizio rispettivamente al 1° gennaio 2002 ed al 1° gennaio 2004, inferiore (anche se di poche unità) rispetto al numero di coloro che prestavano attività negli anni di riferimento;
         la relazione tecnico finanziaria predisposta dall’ARAN Sicilia non teneva conto dei costi posti a carico dei singoli enti, tranne che per quelli a totale finanza derivata regionale e limitatamente alla quota per la quale ne poteva derivare una refluenza sul bilancio della Regione;
         permaneva, anche dopo le ampie assicurazioni fornite dall’Agenzia, il rischio dell’insorgenza, a seguito della contrattazione decentrata integrativa, di ulteriori oneri, pur nei limiti degli stanziamenti in bilancio, rispetto a quelli previsti in sede di contrattazione collettiva;
         l’aumento medio del costo del lavoro relativo al personale dirigente della Regione siciliana e degli enti regionali, calcolato computando anche gli incrementi registrati nel quadriennio 2002-2005 con riferimento alle risorse destinate al pagamento delle indennità di posizione e risultato, risultava essere di molto superiore rispetto sia ai limiti di spesa previsti, sia ai dati esposti dall’ARAN Sicilia. Infatti, anche a non tener conto delle notevoli variazioni registratesi tra il 2001 ed il 2002 – in parte addebitabili alla nuova strutturazione della retribuzione dei dirigenti regionali – e degli incrementi avutisi nel quadriennio a seguito della costituzione di nuove strutture di massima dimensione ad opera di specifici provvedimenti legislativi[1], l’incremento subito dalle risorse destinate alla retribuzione di parte variabile portava gli incrementi, per i due bienni, rispettivamente, al 6,49 per cento e al 7,36 per cento. Livelli questi non compatibili, sotto il profilo della sostenibilità economica, con gli obiettivi di risanamento della finanza regionale contenuti nei documenti di programmazione economica e finanziaria della Regione siciliana.
 
Con nota prot. n. PG/2007/1243 del 10 maggio 2007, contenente in allegato la deliberazione di Giunta regionale n. 144 del 24 aprile 2007, le note dell’Assessorato regionale alla Presidenza prot. 0593 del 19 marzo 2007 e prot. n. PG/2007/41273 del 16 marzo 2007 e la relazione tecnica predisposta dal Ragioniere generale della Regione prot. n. 19231 del 17 aprile 2007, l’ARAN Sicilia ha fornito ulteriori elementi ai fini delle certificazione dei costi contrattuali.
In particolare, ha rappresentato che:
         i controlli a campione effettuati sui dati relativi all’Assessorato alla Presidenza e a tre dipartimenti regionali hanno evidenziato scostamenti minimi, tali da non incidere significativamente sul calcolo degli oneri contrattuali;
         ai fini del calcolo delle percentuali d’incremento occorre prendere in considerazione non il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento, ma quanto meno il valore medio tra tale dato e quello relativo ai dirigenti in attività alla stessa data dell’anno successivo;
         all’interno della massa salariale 2003 vanno inclusi non solo gli incrementi che sarebbero stati percepiti in quell’anno ove l’accordo fosse stato stipulato nei tempi previsti, ma anche quelli a regime derivanti dall’ipotesi di rinnovo contrattuale;
         gli ulteriori riscontri pervenuti da parte degli Organi di revisione di sette delle nove Camere di commercio, industria e artigianato hanno confermato la sussistenza della compatibilità dei previsti oneri contrattuali con li strumenti di programmazione annuale e pluriennale dei singoli Enti;
         lo sforamento della percentuale d’incremento delle retribuzioni è stato autorizzato in sede di emanazione delle direttive contenenti gli indirizzi per la contrattazione;
         le dinamiche retributive stabilite in sede di ipotesi di accordo prevedono incrementi percentuali inferiori rispetto alla crescita del PIL pro capite, all’aumento di produttività e alla variazione in aumento della spesa nazionale per il personale della pubblica Amministrazione registratisi nel quadriennio, ma percentualmente superiori in rapporto al contemporaneo andamento dell’inflazione e della spesa regionale consolidata per il personale della pubblica Amministrazione in Sicilia;
         computando anche gli evidenziati incrementi delle risorse destinate al pagamento delle indennità di posizione e risultato registratesi nel medesimo periodo, le variazioni del costo del lavoro per l’area dirigenza si mantengono, comunque, all’interno della crescita del PIL pro-capite così come stimata in sede di DPEF regionale 2002-2005.
 
Successivamente, a seguito di apposita richiesta istruttoria, l’Agenzia negoziale, con nota prot. n. PG/2007/1604 del 20 giugno 2007, di cui costituiscono parte integrante la nota dell’Assessorato alla Presidenza prot. n. 1464 del 13 giugno 2007 e il supplemento di relazione della Ragioneria generale della Regione prot. n. 30472/D2 del 18 giugno 2007, ha fatto ulteriormente presente che:
         il processo di dipartimentalizzazione, avviato dalla legge regionale n. 10 del 2000, se da un lato ha consentito alla struttura di poter meglio reagire alle dinamiche di contesto, ad un tempo, però, ha comportato criticità con riferimento alle dinamiche finanziaria e gestionale. In considerazione di ciò il legislatore, con l’art. 11 della legge regionale n. 2 del 2007, ha previsto il ridisegno dell’intera struttura organizzativa in una logica anche di contenimento e razionalizzazione della spesa;
         diverse disposizioni dell’ipotesi di accordo (il riferimento è agli artt. 4, 5, 22, 23, 24, 30, 36, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 55, 56, 57, 61, 64, 65, 66 e 73) incidono sull’efficienza delle strutture e sulla loro produttività, introducendo elementi di economicità o, più semplicemente, di chiarezza, trasparenza e rigorosità nella gestione delle strutture;
         il totale delle spese per i lavoratori dipendenti dell’Amministrazione regionale ha subito un decremento negli anni 2003 e 2004 ed incrementi nel biennio successivo, correlati anche alle variazioni registratesi con riferimento al numero dei dipendenti in servizio. Ad un tempo, però, l’incidenza di tale tipologia di spesa in raffronto al PIL regionale si attesta nel 2006 sul medesimo livello percentuale del 2002 e il rapporto tra entrate tributarie e spesa per il personale evidenzia come, nonostante la crescita registratasi negli anni 2004 e 2005, lo stesso si mantenga nel 2006 su livelli inferiori in raffronto al 2002;
         in ordine al rispetto dei vincoli discendenti dal patto di stabilità per il 2007 si ritiene di potere ragionevolmente auspicare che, in fase di sottoscrizione della prevista specifica intesa, risulteranno assoggettati i soli oneri relativi al costo a regime ed escluse le spese per il pagamento degli arretrati, trattandosi di somme di competenza degli esercizi decorsi.
*****
Al riguardo la Corte, alla luce dei nuovi elementi di giudizio forniti dall’ARAN Sicilia, ritiene, con riferimento alle criticità evidenziate in sede di certificazione non positiva allo stato degli atti, in tema di attendibilità della quantificazione dei costi contrattuali e di compatibilità economica degli incrementi retributivi, di dovere distintamente per ciascuno dei due argomenti evidenziare quanto segue:
 
Attendibilità della quantificazione degli oneri contrattuali
Gli elementi integrativi acquisiti e, in particolare, i risultati relativi ai controlli effettuati in ordine all’esatta quantificazione delle masse salariali da parte del Dipartimento regionale del personale e le ulteriori notizie fornite dagli Organi di revisione di sette delle nove Camere di commercio, industria e artigianato, consentono di ritenere che la relazione tecnica, arricchita dalle integrazioni successivamente operate, esponga nel complesso, in modo sufficientemente chiaro, gli oneri che derivano dall’ipotesi di accordo in esame, rendendo possibile, quantomeno relativamente agli aspetti essenziali, la verifica circa la copertura e la sostenibilità degli stessi con le allocazioni previste nel bilancio regionale.
Ad un tempo, però, le perplessità esposte in sede di certificazione, inducono la Corte a richiamare con forza, ancora una volta, l’attenzione dell’ARAN Sicilia, dell’Amministrazione regionale, ma anche di tutti gli enti del comparto, sulla necessità, divenuta improcrastinabile, di dotarsi di un adeguato sistema informativo, periodicamente aggiornato, in grado di fornire dati affidabili circa il numero dei dipendenti in servizio presso le diverse Amministrazioni e gli emolumenti erogati, analogo a quello implementato a livello statale. L’assenza di strutture contabili adeguate, infatti, costituisce un grave ostacolo all’applicazione delle direttive politiche e programmatiche e rischia di favorire una dilatazione del costo del lavoro pubblico.
Appare, inoltre, necessaria una maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti che devono trovare continui momenti di raccordo, attraverso anche una valorizzazione delle fasi di formulazione dell’atto di indirizzo e di espressione del parere sull’ipotesi di accordo .Questi passaggi, infatti, non devono costituire adempimenti formali, ma divenire momenti di individuazione e verifica degli obiettivi perseguiti e delle risorse necessarie per raggiungerli.
In quest’ottica, de iure condendo, appare indispensabile giungere al formale riconoscimento del ruolo già di fatto rivestito dall’Assessorato del bilancio e delle finanze in materia di copertura dei costi contrattuali e compatibilità economica dell’accordo.
Per quel che attiene, poi, il paventato rischio dell’insorgenza, a seguito della contrattazione decentrata integrativa, di oneri ulteriori rispetto a quelli previsti in sede di contrattazione collettiva, si prende atto degli impegni assunti dall’Assessorato alla Presidenza ad operare, in sede di ridisegno dell’intera struttura organizzativa in applicazione dell’art. 11 della legge regionale n. 2 del 2007, in una logica anche di contenimento e razionalizzazione della spesa. Tali impegni formeranno oggetto di rigorosa verifica da parte della Corte.
Con riferimento, infine, agli aspetti più specifici si precisa che:
         appare condivisibile la scelta di utilizzare come denominatore, ai fini del calcolo della retribuzione media annua, il valore medio tra i dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio e quelli in attività al successivo 31 dicembre. Si precisa, però, che in alcun modo può essere preso in considerazione il dato relativo al personale dipendente al 1° gennaio dell’anno successivo, anziché al 31 dicembre, in ragione delle discrepanze, talvolta consistenti, che possono sussistere tra i due dati in ragione dei possibili intervenuti collocamenti in quiescenza;
         ai fini del calcolo della massa salariale 2003 possono essere computati gli incrementi retributivi che sarebbero stati percepiti nel corso dell’anno in ipotesi di tempestivo rinnovo del contratto, al fine di evitare che i ritardi producano un ulteriore danno per i lavoratori, in fase di calcolo degli incrementi retributivi spettanti per il periodo successivo. Si ritiene, però, che, contrariamente a quanto sostenuto dall’ARAN Sicilia, non possano rientrare all’interno della menzionata base di calcolo le quote di aumento che anche in caso di tempestiva sottoscrizione non risulterebbero comunque maturate nell’anno di riferimento.
 
Compatibilità economica degli incrementi retributivi
Si deve innanzitutto evidenziare come le informazioni ed i chiarimenti forniti dall’ARAN Sicilia confermino sostanzialmente le valutazioni effettuate dalla Corte in ordine all’entità degli incrementi medi del costo del lavoro del personale dirigente ottenuti computando sia gli aumenti contrattuali, sia le variazioni registratisi relativamente alle risorse destinate alle retribuzioni di posizione e risultato. Significativo, al riguardo, appare il riferimento effettuato dall’Assessorato alla Presidenza alla “difficile dinamica finanziaria e gestionale”.
Né vengono forniti elementi significativi in ordine alla sussistenza di incrementi certi e misurabili della produttività idonei a giustificare aumenti contrattuali in misura superiore a quelli riconosciuti alla totalità degli altri pubblici dipendenti. Infatti, non appaiono determinanti né il riferimento ai generici maggiori vantaggi assicurati dal modello dipartimentale, né i richiami operati a diverse disposizioni contenute nel testo della preintesa (disposizioni in molti casi senz’altro positive ma non per questo capaci di incidere sui livelli di produttività).
Ad un tempo, però:
         risulta riaffermata chiaramente la scelta politica di non tener conto in sede di destinazione delle risorse per il rinnovo contrattuale della dirigenza di quelle già attribuite con precedenti statuizioni governative che avevano già trovato copertura nei diversi bilanci annuali (cfr. nota Assessorato Presidenza prot. n. 0593 del 19 marzo 2007);
         viene evidenziato che l’incidenza della spesa del personale in raffronto al PIL regionale si attesta nel 2006 sul medesimo livello percentuale del 2002 e che il rapporto tra entrate tributarie e tale tipologia di spesa, nonostante la crescita registratasi negli anni 2004 e 2005, si mantenga nel 2006 su livelli inferiori in raffronto al 2002.
In considerazione di quanto esposto, specie con riferimento all’incidenza della spesa per il personale sul PIL regionale e sulle entrate fiscali, ed in assenza di parametri di regolazione prefissati in sede di programmazione economico-finanziaria della Regione, la Corte, pur formulando le proprie ampie riserve, non può che prendere atto delle scelte politiche effettuate, che pur non coerenti con gli obiettivi di risanamento della finanza regionale appaiono in linea, nel loro complesso, con gli andamenti del PIL e delle entrate tributarie regionali.
Si ritiene, però, necessario evidenziare l’esigenza non dilazionabile di procedere, con determinazione ed incisivamente, ad un contenimento della spesa per il personale, anche dirigenziale, in considerazione dei notevoli incrementi registratisi nell’ultimo anno e della sua maggiore incidenza sul PIL in raffronto al dato nazionale.
In quest’ottica appare positiva la scelta operata dal legislatore regionale di procedere ad una completa riorganizzazione della struttura burocratica regionale in una logica anche di contenimento della spesa. Occorre, però, che l’auspicabile riduzione delle strutture di massima dimensione ed intermedie non si traduca in un incremento delle indennità di posizione e risultato, senza alcun beneficio per la finanza regionale, sulla base di un’interpretazione meramente letterale del disposto dell’art. 66 della preintesa; non può, infatti, essere ignorato il sotteso generale principio di tendenziale corrispondenza tra le modificazione del numero delle strutture e le variazione dell’entità delle risorse destinate al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato. In considerazione della rilevanza delle problematiche in esame l’intero processo di riorganizzazione e rimodulazione delle strutture sarà oggetto di puntuale valutazione da parte della Corte, anche attraverso appositi monitoraggi.
Appare, in ultimo, doveroso segnalare la possibilità sul piano giuridico e l’esigenza sotto il profilo economico-finanziario di procedere, in sede di direttiva all’ARAN Sicilia sul biennio 2006-2007, ad un recupero, almeno parziale, dei maggiori incrementi attribuiti nel precedente quadriennio in raffronto a quanto previsto dagli accordi nazionali in materia di politica dei redditi. Fermo restando il preciso obbligo a carico dell’Agenzia negoziale di tener conto degli effetti di trascinamento derivanti dalla previsione di aumenti contrattuali con decorrenza successiva al 1° gennaio 2005.


[1] Il riferimento allo stanziamento previsto dall’art. 7 della legge regionale n. 9 del 2004, pari ad euro 500.000, utilizzato con D.A. n. 825/04 per euro 260.000 (Sovrintendenza del mare) e con D.A. n. 1066/04 per euro 67.010,29 (Osservatorio del mare) e a quello di cui all’art. 5 della legge regionale n. 5/2005, pari ad euro 240.000, destinato all’istituzione dei Dipartimenti Segreteria di Giunta e Infrastrutture, sviluppo ed innovazione del settore sanitario.

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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