Corte dei conti- sezione regionale di controllo per la Puglia – deliberazione n. 8/f/2006 –delibera di inosservanza da parte di ente locale – comune di Manduria – nel bilancio di previsione per l’ esercizio 2006 relativamente alla spesa corrente e per la

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L’interessante delibera che segue attiene alla inosservanza delle prescrizioni poste dalla L. n. 266/2005 all’ art. 140 da parte di ente locale pugliese.
 
Deliberazione n.8/F/2006
 
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA
 
composta da
Giuseppantonio Stanco
presidente
Michele Grasso
consigliere
Vincenzo Niceta Scurti
consigliere
Stefania Petrucci
referendario
 
nell’adunanza del 3 ottobre 2006
 
Premesso:
 
    che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all’art.1 comma 138 stabilisce che “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti (solo per il 2006, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica, con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119 secondo comma, della Costituzione”;
    che per quanto riguarda, in particolare, i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e le Province, i successivi commi da 140 a 147, ed il comma 198, ai fini del rispetto del “patto interno di stabilità”, stabiliscono i limiti complessivi di previsione e di impegno delle spese correnti e delle spese in conto capitale, per il corrente esercizio 2006, e per i due esercizi successivi, nonché i criteri di calcolo e le categorie di spese escluse dal calcolo per l’osservanza dei limiti innanzidetti.
 
Considerato che, di seguito, i commi 166, 167 e 168, stabiliscono, rispettivamente che:
 
    ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economica-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo (comma 166);
    la Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dar conto del rispetto degli obbiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione (comma 167);
    le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obbiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno (comma 168).
 
Verificato che la Sezione per le autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 6 del 28-4-2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – supplemento n. 132 del 30-5-2006, ha approvato le prescritte linee guida con correlato questionario, relativamente ai bilanci di previsione 2006 e per la gestione di competenza, e che tali documenti sono stati rimessi agli organi di revisione dei Comuni e delle Province della Puglia da questa Sezione regionale di controllo, con lettera presidenziale n. 614 del 4 maggio 2006;
 
Letta ed esaminata la relazione rimessa dall’Organo di revisione del Comune di Manduria (31.747 abitanti) pervenuta il 7 luglio 2006, il magistrato istruttore, designato per i Comuni della provincia di Taranto con ordinanza presidenziale n.7/06 del 31/5/2006, ha rilevato che relativamente alla spesa corrente, pur risultando alla luce dei dati riferiti, formalmente rispettati i parametri concernenti il patto di stabilità interno, posto che la spesa corrente complessiva (al netto delle esclusioni di legge) ammonta ad euro 8.115.000,00, inferiore esattamente del 6,5% della spesa corrente impegnata nell’esercizio 2004, si evidenziava un notevole incremento della spesa sociale (funzione 10) che passava da euro 694.000,00 dell’esercizio del 2004 ad euro 1.109.000,00 del 2006, talché con lettera n.1018 del 13/7/2006, diretta al Presidente del Collegio dei revisori, il magistrato relatore chiedeva all’Organo di revisione di specificare le tipologie di spesa allocate nella funzione 10, con i relativi importi. Con la stessa lettera si sollecitavano, altresì, chiarimenti in merito alla spesa del personale e agli interventi in conto capitale, finanziati con fondi dell’U.E.. In risposta il Collegio dei revisori, con verbale n. 19/6 del 19-07-2006, mentre forniva chiarimenti esaustivi in merito alla spesa per il personale e agli interventi finanziati dall’U.E. in ordine alla spesa sociale, osservava che la differenza in aumento pari ad euro 415.000,00 era imputabile alle seguenti circostanze:
a)     il capitolo 1531 (sostegno all’accesso delle abitazioni) impegnato per euro 155.000,00 nell’anno 2004, era stato erroneamente inserito nel “Titolo I”, “Funzione 9”, “Servizio 01”, “Intervento 05”, mentre nel bilancio di previsione per l’esercizio 2006 è stato correttamente inserito nella “Funzione 10”.
b)     per effetto della legislazione sui “piani di zona” previsti dalla legge 328/00, per l’esercizio 2006 il Comune di Manduria è stato costretto a prevedere un’uscita di euro 127.300,00 quale spesa di nuova istituzione.
c)      Per effetto della legislazione sui “piani d’impresa” previsti dalla Legge 157/95, il Comune si è fatto carico di fornire alla collettività servizi che in passato erano forniti dai “lavoratori socialmente utili”, con un incremento di spesa rispetto all’esercizio 2004 pari ad euro 200.000,00.
 
Rilevato che, a fronte dei dati forniti in risposta dal Presidente del Collegio dei revisori, il magistrato istruttore con lettera n. 1277 del 10/8/2006, diretta al Sindaco, rappresentava che alla luce dei chiarimenti forniti dal Collegio dei revisori con il succitato verbale n. 19/06, il Comune risultava non aver osservato la normativa sul patto interno di stabilità, per la parte corrente, come stabilito dal comma 140, art. 1, legge 266/2005, posto che, laddove si escludeva dal consuntivo 2004 l’importo di euro 155.000,00 la relativa spesa corrente netta si riduceva, sicchè la cifra di euro 8.115mila prevista nel bilancio 2006 quale spesa corrente netta risultava superiore al consuntivo 2004, diminuito del 6,5%. Si aggiungeva, inoltre, che lo sforamento perveniva a maggiore consistenza in quanto neppure si ritenevano riconducibili al novero delle spese sociali:
a)     la spesa di euro 127.300,00 per “piani di zona”;
b)     la spesa di euro 200.000,00 per “piani d’impresa”;
 
Vista la lettera n. 25617, in data 7/09/2006, con la quale il Sindaco del Comune di Manduria sostanzialmente conviene con le osservazioni del magistrato istruttore come innanzi riportate, tranne che per la spesa di euro 127.300,00 per “piani di zona” di cui rivendica il carattere di spesa sociale, in quanto stanziata in applicazione della legge 328/2000 e della legge regionale n. 17 del 25-8-2003, concernenti la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.
 
Sentito lo stessoSindaco che, intervenuto all’adunanza della Sezione, ha rappresentato ed ha documentato che il Comune di Manduria in data 11 novembre 2004 è stato commissariato dal Prefetto di Taranto, sicchè la gestione finanziaria di detto anno, presa a confronto per l’osservanza del patto di stabilità, avrebbe subito, ad avviso del dichiarante, restrizioni negli impegni di spesa, in dipendenza del commissariamento.
 
Quanto innanzi premesso,
 
Considerato che a mente del comma 142, lettera d, art.1 della legge 266/2005 non sono computabili ai fini del patto di stabilità le “spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.194”, la Sezione osserva che non è sicuramente riconducibile nel novero delle spese sociali la previsione di spesa di euro 200.000,00 per “piani d’impresa”, la quale, come chiarito dal Collegio dei revisori è relativa a prestazioni di servizi vari già assicurati mediante l’utilizzazione di “lavoratori socialmente utili”, mentre alla luce degli stessi chiarimenti dell’Organo di revisione, nonché delle puntualizzazioni rese dal Sindaco con la lettera succitata può riconoscersi la qualifica di spesa sociale alle previsioni di euro 127.300,00 per “piani di zona”.
A fronte delle rettifiche e delle precisazioni innanzi esposte, consegue che la previsione di spesa corrente netta del bilancio del Comune di Manduria per l’esercizio 2006 ammonta ad euro 8.315.000,00.
Nessuna rilevanza, invece, appare attribuibile, per l’aspetto in discussione, al fatto che il Comune di Manduria, nel corso dell’anno 2004, sia stato sottoposto a commissariamento, sia perché non è rinvenibile una norma specifica che stabilisca un trattamento differenziato per i Comuni commissariati, sia in quanto il periodo di commissariamento è stato talmente breve e al termine dell’esercizio 2004, da non poter apportare conseguenze significative nella gestione della spesa programmata in bilancio,
 
In dipendenza delle considerazioni che precedono
 
LA SEZIONE
 
Visto l’art. 1 – comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Udito il relatore, nella persona del Presidente, dr. Giuseppantonio Stanco;
 
DELIBERA
 
di dare atto che il Comune di MANDURIA (prov. di Taranto) nel bilancio di previsione, per l’esercizio dell’anno 2006, non ha osservato, relativamente alla spesa corrente e per la gestione di competenza, le prescrizioni stabilite dal succitato comma 140, art. 1 legge 266/2005, in quanto detto Comune ha previsto, nel bilancio 2006, spese correnti per l’ammontare complessivo netto (ossia detratte le spese escluse dal patto) di euro 8.315.000,00, in violazione del summenzionato comma 140, la cui osservanza avrebbe comportato una previsione complessiva di spesa corrente non superiore ad euro 7.970.000,00, corrispondente all’ammontare delle spese correnti impegnate nel 2004, pari ad euro 8.524.000,00, ridotto del 6,5%, trattandosi di Comune “virtuoso”, giusta dichiarazione dell’Organo di revisione.
Dispone che la presente pronuncia sia rimessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco di MANDURIA, affinché ne diano urgente comunicazione al predetto Consiglio Comunale per “l’adozione delle necessarie misure correttive”, come stabilito dal ridetto comma 168, art. 1 legge 266/2005.
Le determinazioni che saranno assunte dal Consiglio Comunale dovranno essere sollecitamente comunicate a questa Sezione regionale di controllo, per quanto di ulteriore competenza.
 
Il Presidente relatore
f.to G. Stanco
 
 
 
 
Depositata in segreteria il 9 ottobre 2006
Il Direttore della Segreteria
f.to Dott.ssa Carmela Doronzo
 

Francaviglia Rosa

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