Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, Sent. n. 998/07: Tre magistrati tributari (un giudice, un presidente di sezione e un presidente di commissione) condannati a restituire allo Stato la somma di € 25.279,01.

sentenza 21/02/08
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna
composta dai seguenti magistrati:
dott. *******************                                   Presidente
dott. ****************                                        Consigliere
dott. ***************                                 I Referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 39151 del registro di Segreteria, promosso dal Vice Procuratore ******** dott. ************* nei confronti dei sig.ri rag. *** ***, rappresentato e difeso dagli avv.ti *********** e *********** e domiciliato nello studio del primo in Bologna, via del Cestello n.4, avv. ****** ***, rappresentato e difeso dagli avv. ti *************** e ***************** e nello studio del primo elettivamente domiciliato in Bologna, via Mazzini n. 2/3 e dott. ******* ***, rappresentato e difeso dall’ avv. to ****************** ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cesena (FC), via Pacchioni n. 92; 
Uditi, nella pubblica udienza del 18 aprile 2007, il relatore I Referendario dott. ssa ***************, l’ avv. to ***** per il convenuto ***, l’ avv. to ********* per il convenuto ***, l’ avv. to ********* per il convenuto *** ed il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore ******** dott. *************.
Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa
Ritenuto in
FATTO
 Il Presidente della Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna, dott. **** ***, con nota pervenuta alla Procura presso questa Sezione Giurisdizionale in data 30 giugno 2005, segnalava prolungate assenze del giudice tributario, in servizio presso la VI Sezione della Commissione tributaria provinciale di ***, rag. *** ***.
Tale denuncia faceva seguito ad una visita compiuta dal Presidente C.T.R. presso la suddetta Commissione, nel cui corso egli aveva appreso, dal Presidente della medesima, dott. ******* ***, che il rag. *** da lungo tempo (almeno un paio d’anni) risultava di fatto assente dalle udienze della Sezione VI a cui era assegnato. Inoltre, il Presidente *** avrebbe riferito che il *** pareva aver ottenuto dal Presidente della Sezione, avv. ****** ***, una sorta di “autorizzazione tacita” ad assentarsi dalle udienze nell’ultimo biennio, per asserite ragioni di salute.
Il Presidente *** informava, quindi, di aver effettuato ulteriori ricerche, cosi’ appurando che nel corso dell’ultimo decennio il rag. *** era rimasto sistematicamente assente, partecipando in tutto a circa quindici udienze.
Il denunciante concludeva ponendo in luce come, nonostante tali assenze, il giudice tributario rag. *** avesse continuato a percepire egualmente il previsto compenso fisso, dando, a proprio avviso, luogo ad un classico caso di palese ed ingiustificato arricchimento.
A seguito di tale denuncia la Procura regionale presso questa Sezione dava corso all’istruttoria, acquisendo notizie e documenti presso la Commissione di ***: dall’esame della documentazione ottenuta, relativa alle udienze tenute nel periodo 1996-2005 dalla VI sezione della Commissione di ***, emergeva che il rag. *** aveva partecipato unicamente ad alcune udienze, indicate nei prospetti prodotti dalla Commissione di ***, accumulando così numerose assenze nel corso degli anni di servizio.
Le ripetute assenze del rag. *** apparivano, all’esame degli atti in possesso dell’ organo requirente, ingiustificate, non avendo il medesimo mai comunicato, giustificato e documentato i singoli impedimenti.
Secondo la ricostruzione fornita dalla Procura utilizzando i prospetti forniti dalla Segreteria della Commissione di *** emergeva che:
– nell’anno 1996 il *** aveva partecipato a 4 udienze su 13 complessive della Sezione, con 7 assenze consecutive;
– nell’anno 1997 il *** aveva partecipato a 6 udienze su 28 complessive della Sezione, con 12 assenze consecutive (sei mesi consecutivi);
– nell’anno 1998 il *** aveva partecipato a 4 udienze su 16 complessive della Sezione, con 9 assenze consecutive, dal 25 maggio 1996 sino alla fine dell’anno;
– nell’anno 1999 il *** aveva partecipato ad un’unica udienza, in data 12 aprile, su 15 complessive della Sezione;
– nell’anno 2000 il *** aveva partecipato a 2 udienze, in data 17 aprile e 9 ottobre, su 13 complessive della Sezione;
– nell’anno 2001 il *** non aveva partecipato ad alcuna udienza, su 9 complessive della Sezione;
– nell’anno 2002 il *** aveva partecipato ad 1 udienza, in data 18 novembre, su 9 complessive della Sezione;
– nell’anno 2003 il *** non aveva partecipato ad alcuna udienza, su 7 complessive della Sezione;
– nell’anno 2004 il *** non aveva partecipato ad alcuna udienza, su 5 complessive della Sezione;
– nel primo semestre dell’anno 2005 il *** non aveva partecipato ad alcuna delle 3 udienze complessive della Sezione.        
 Tali condotte apparivano all’ organo requirente in evidente contrasto con le norme di legge (art. 12, d.lgs. n. 545/1992), nonché con le disposizioni contenute nelle circolari dell’Organo di autogoverno della Giustizia tributaria (cfr. risoluzioni 1° luglio 1997 n. 11, 5 maggio 1998 n. 11 e 7 gennaio 2003 n. 1).
Dall’ esame combinato delle citate disposizioni emergerebbe, ad avviso della Procura, un chiaro quadro di riferimento: le assenze dei giudici tributari, infatti, possono essere giustificate solamente nei casi di astensione facoltativa od obbligatoria dal lavoro (legge n. 1204/1971), malattia o ragioni connesse ad esigenze di famiglia od attività professionali.
Tutte le cause di giustificazione devono, comunque, essere comunicate e documentate, dovendosi apprezzare le ragioni delle assenze per concedere l’eventuale autorizzazione, sia da parte dei Presidenti delle Commissioni, sia da parte del Consiglio di presidenza.
In ogni caso, anche per le assenze singolarmente e regolarmente giustificate ed autorizzate, sono stati posti dal Consiglio di presidenza dei limiti massimi che, per la malattia, le esigenze di famiglia o quelle legate all’attività professionale, sono indicati rispettivamente in sei mesi continuativi, ma comunque non superiori, anche cumulativamente considerando tutte le cause di giustificazione, a diciotto mesi nel quinquennio.
Le autorizzazioni alle assenze dovrebbero essere concesse, quanto alla malattia, dai Presidenti delle singole Commissioni provinciali e regionali) per i primi due mesi (previa, comunque, notizia all’Organo di autogoverno ed al Presidente della Commissione tributaria regionale), nonché direttamente dal Consiglio di presidenza per i periodi ulteriori; quanto alle assenze dovute a motivi di famiglia od esigenze professionali, esse dovrebbero essere tutte preventivamente concesse dall’Organo di autogoverno.
Le singole assenze, ritenute non giustificate, producono la perdita di un quarto del compenso fisso ma, in ogni caso, le assenze per malattia prolungate oltre trenta giorni, sebbene giustificate ed autorizzate, producono la perdita dell’intero compenso fisso mensile.   
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 545/1992, d’altra parte, l’assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive determina la decadenza dall’incarico.
Ad avviso della Procura le ripetute assenze del ***, diversamente, non solo non erano mai state giustificate ed autorizzate ma nemmeno avrebbero potuto esserlo, considerate nel loro complesso, per la loro costante reiterazione, l’entità ed il superamento di ogni limite ammissibile (nel solo quinquennio 1996-2000 il *** avrebbe cumulato circa trenta mesi di assenza, avendo il 31 maggio 1999 già superato i diciotto mesi, anche computando i soli mesi nei quali la Sezione di appartenenza teneva effettivamente udienza).
Diversamente sarebbe spettato, secondo la ricostruzione del Pubblico Ministero, al giudice *** comunicare preventivamente la sua assenza anche ad una sola seduta, ed in ogni caso egli doveva dare conto senza ritardo dei motivi dell’assenza, con la relativa documentazione giustificativa.
Il Presidente della Sezione a cui egli era assegnato, poi, dal canto suo, avrebbe dovuto, segnalare al Presidente della Commissione tributaria provinciale le assenze dei giudici registrate nella sua Sezione ed avvenute in ciascuna seduta, mentre a sua volta il Presidente della Commissione Provinciale avrebbe dovuto accertare e segnalare al Consiglio di presidenza tempestivamente tutti i casi suscettibili di valutazione per la dichiarazione di decadenza, disponendo anche i controlli medico-fiscali necessari per le assenze.
Per di più, nell’esercizio del potere di vigilanza spettante a tutti i Presidenti di Commissione ex art. 15, d.lgs. n. 546/1992, sarebbe spettato parimenti al Presidente di quella di *** l’obbligo di segnalare al Presidente della Commissione tributaria regionale i nomi dei giudici che, pur non assentandosi per tre sedute consecutive, non avessero partecipato frequentemente alle sedute.
Presso la Commissione di ***, tali adempimenti risulterebbero essere stati omessi, né tanto meno le assenze sarebbero state segnalate alla Segreteria per la loro successiva annotazione e comunicazione all’Organo di autogoverno; sino a tutto l’anno 2004, inoltre, il Presidente della VI Sezione nemmeno avrebbe mai provveduto a fissare il calendario delle udienze con la composizione dei collegi, pur essendo tutto ciò chiaramente previsto dal d.lgs. n. 545/1992.
Pur tuttavia il *** avrebbe percepito regolarmente i compensi fissi per tutto il periodo considerato, compensi per più profili non conformi al diritto, ingiustificati e forieri, quindi, secondo la Procura, di danno erariale per l’arricchimento conseguito, di fronte ad un servizio sostanzialmente non prestato, se non in parte trascurabile.
 Il ***, in seguito alle intimazioni provenienti sia dalla Commissione tributaria regionale che da quella provinciale di ***, aveva restituito la somma di euro 5.925,15, corrispondenti ad euro 5.598 + euro 327,15 (pari ai compensi fissi più gli interessi maturati per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2003), rifiutando la restituzione delle rimanenti somme richieste dalla Commissione di ***, pari ad euro 10.535,72 + 14.743,30 (oltre ad euro 2.519,01 + 1.318,64 per interessi), relativamente ai compensi fissi erogati nei restanti periodi, decorrenti dal 1° aprile 1996 e sino al 30 giugno 2005 (eccettuato, appunto, il periodo 1° luglio 2002/31 dicembre 2003, per il quale vi era già stata restituzione integrale).
Sulla base degli elementi acquisiti, la Procura regionale riteneva che del danno emerso, pari alle somme erogate indebitamente al rag. *** *** a titolo di compensi fissi e costituenti un ingiustificato arricchimento, dovesse essere chiamato a rispondere, in primo luogo, il medesimo, avendo egli per lunghi periodi omesso di partecipare alle sedute della propria Sezione, non producendo alcuna formale richiesta di autorizzazione né tanto meno alcuna documentazione giustificativa, ma nondimeno percependo per tutti gli anni in considerazione i compensi fissi corrispondenti ad un servizio prestato regolarmente ed integralmente, benché quasi inesistente nella specie; parimenti, in solido con il ***, il Procuratore regionale riteneva responsabili:
– il Presidente della VI Sezione della Commissione di *** nel periodo considerato, avv. ****** ***, per avere egli tacitamente consentito le ripetute assenze del *** senza pretendere il rispetto della procedura, la previa comunicazione e la produzione di documentazione giustificativa, nonché senza comunicare alla Segreteria le assenze maturate e la loro natura, al fine della regolare annotazione e della conseguente decurtazione dei compensi fissi;
– il Presidente della Commissione di ***, dott. ******* ***, per non aver egli esercitato il dovere di vigilanza né sovrinteso al regolare svolgimento del servizio reso dal ***; per non aver adottato alcun provvedimento idoneo a porre rimedio alla sopra descritta situazione, né tanto meno consentito l’esercizio della vigilanza da parte del Consiglio di presidenza o del Presidente della Commissione tributaria regionale per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza, pur nell’evidenza delle reiterate assenze maturate senza giustificazione alcuna da parte del ***, comunque omettendo egli ogni opportuno o minimo controllo diretto a garantire il regolare e corretto svolgimento delle funzioni da parte del giudice tributario in questione.
        I fatti oggetto della segnalazione effettuata dal Presidente della C.T.R. ed oggetto delle sopraesposte indagini sono stati contestati ai sig.ri ***, *** e *** dalla Procura Regionale presso questa Sezione, con inviti del 16 dicembre 2005.            
 Gli interessati depositavano memorie difensive; il *** veniva sentito anche personalmente (avendone fatto richiesta) ed, in tale occasione, egli premetteva di aver già restituito la somma di euro 5.925,15, richiestagli dalla Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna, in rapporto al periodo 1° luglio 2002/31 dicembre 2003.
    Diversamente, per il periodo precedente (1° gennaio 1996/31 dicembre 2002) e successivo (1° gennaio 2004/30 giugno 2005), egli non avrebbe inteso aderire alle ulteriori costituzioni in mora della Commissione di ***, poiché le assenze avrebbero dovuto attribuirsi ad un suo stato di salute e, come tali, ritenersi giustificate, in quanto tacitamente autorizzate dal Presidente di Sezione avv. ***, alla luce della grave malattia che lo aveva colpito, certamente integrante un valido motivo di giustificazione (dopo aver depositato il proprio certificato medico e trasmesso la relativa documentazione, egli sarebbe stato dispensato dal prendere parte alle udienze dal Presidente della propria Sezione, con correlativa sanatoria di tali assenze, solo apparentemente ingiustificate).
    In ogni caso, egli obiettava di non aver mai comunicato preventivamente al Presidente della Commissione la propria assenza, solo per non essere mai stato convocato per ciascuna di quelle udienze ove egli risultava essere stato assente.
Richiamava in ogni caso la deliberazione del Consiglio di presidenza prot. 7753/2005, con cui era stato deciso di “…riconoscere al rag. *** ***…il diritto al compenso fisso per il periodo 1°.1.1996-31.12.2002”.
Sentito personalmente, il *** ribadiva in tale sede di aver chiesto verbalmente al proprio Presidente di Sezione di essere chiamato solo in caso di necessità, in ragione della sua malattia (domanda avanzata tra il 2001 ed il 2002, corrispondente al momento di maggior gravità della stessa).    
In precedenza, tra il 1996 ed il 2000, egli sosteneva di aver semplicemente risposto alle convocazioni della Segreteria, quando pervenute, mancando un calendario di udienza.
Al riguardo, egli precisava che le convocazioni sarebbero state solo verbali, con avviso di fissazione dell’udienza ed invito a ritirare i fascicoli per la trattazione, per cui la mancata partecipazione alle udienze sarebbe stata cagionata semplicemente dal fatto di non essere stato convocato, ragione per la quale nemmeno egli avrebbe chiesto di essere sostituito.
Il rag. ***, infine, precisava che aveva inteso aderire all’invito della Commissione tributaria regionale di restituire i compensi fissi relativi al periodo 1°.7.2002/31.12.2003, e non invece a quelli formulati in seguito dalla Commissione tributaria provinciale di *** per i periodi precedenti, risalenti sino al 1996, poiché, pur avendo chiesto al Presidente *** di potersi assentare, “riconosceva di non aver rispettato le forme dovute…”, mentre per il periodo precedente riteneva ostative le motivazioni sopra esposte, e cioe’ che non era mai comparso in udienza per non essere mai stato convocato.
L’avv. ***, nelle deduzioni depositate richiamava il quadro normativo disciplinante le assenze dei giudici tributari (risoluzione del Consiglio di presidenza n. 11/1997), con particolare riguardo all’ipotesi della malattia, deducendone che il Presidente di Sezione non aveva altra incombenza se non quella di segnalare le assenze al Presidente della Commissione Provinciale, “…il solo organo al quale sono assegnati poteri concessori e di giustificazione (nei limiti di due mesi)”.
Nel merito, egli negava di aver tacitamente permesso le ripetute assenze del *** e di non aver preteso il rispetto della procedura, contemplante la previa comunicazione e la produzione della documentazione giustificativa.
Poiché ogni facoltà di apprezzamento delle cause di assenza, con i conseguenti poteri di concedere le relative autorizzazioni, spetta al Presidente della Commissione, a questi, e non al Presidente di Sezione, avrebbero dovuto essere indirizzate le domande del giudice tributario (il quale, peraltro, non poteva che seguire la c.d. via gerarchica), nonché le allegazioni documentali comprovanti gli impedimenti.
Affermava, pertanto, che il solo obbligo previsto in capo al Presidente di Sezione consisterebbe nel dovere di comunicare le assenze dei giudici della propria Sezione, compito a cui egli ammetteva di non aver adempiuto, anche poiche’ riteneva che egualmente il Presidente della Commissione di *** potesse averne conoscenza sia dai verbali d’udienza che dagli stessi provvedimenti adottati dal collegio in quelle udienze, “…atti entrambi depositati presso la Segreteria della C.T.P. e dai quali il Direttore dell’Ufficio ed il Presidente, cui competono doveri di verifica e vigilanza, avrebbero benissimo avuto occasione di trarre contezza delle assenze del giudice *** per assumere ogni opportuna determinazione.”
 In ogni caso sosteneva che “…della mancata presenza del rag. *** il Presidente della VI Sezione ha sempre preso atto in sede di udienza, non essendo egli l’organo al quale l’assenza doveva essere preventivamente comunicata”.
Quanto poi alla lettera dell’11.5.2005, indirizzata al Presidente della Commissione dott. ***, nella quale l’avv. *** ammetteva di aver accolto le richieste del rag. ***, esentandolo dalla partecipazione ai collegi giudicanti …….. , osservava il medesimo che egli era comunque convinto che l’interessato rag. *** perfezionasse tale di lui richiesta irrituale, verbalmente espressa, con la contemporanea istanza formale al Presidente della C.T.P……, convinzione rafforzata dalla circostanza che la Segreteria della Commissione comunicava al Presidente della Commissione tributaria provinciale le composizioni dei collegi giudicanti e, quindi, avrebbe potuto e dovuto segnalare le assenze del ***.
Il Presidente della Commissione di ***, dott. ***, nelle proprie difese, rilevava che, quanto agli anni 2003 e 2004, egli non era a conoscenza dell’esonero verbale concesso dal Presidente *** al rag. ***, peraltro regolarmente sostituito da altro giudice; per tali motivi egli non aveva dato avvio ad alcuna procedura di controllo.
In ogni caso, se egli era all’oscuro di tale circostanza, gli sembrerebbe contraddittorio contestargli la mancata sorveglianza e la mancata adozione dei provvedimenti conseguenti, tanto da farne derivare una responsabilità solidale.
In ogni caso, secondo il Presidente ***, non sussisterebbe nemmeno una responsabilità per colpa grave, non potendosi individuare nel comportamento del medesimo una “negligenza inescusabile”, tale da integrare appunto il requisito della culpa lata.
 Acquisiti i citati elementi, la Procura erariale dava seguito ad un approfondimento istruttorio, delegando al Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza l’accertamento delle modalità in concreto seguite dalla Commissione di *** – VI Sezione, per la fissazione delle udienze, l’assegnazione dei fascicoli e la convocazione dei giudici tributari, nonché di quelle con le quali fosse assicurata la presenza dei giudici e la loro eventuale sostituzione.
A tal fine si delegava l’assunzione di notizie presso i Direttori di Segreteria della Commissione di *** (succedutisi nel periodo interessato dalle assenze del rag. ***) od altri comunque informati dei fatti, al fine di accertare i criteri ivi impiegati nella fissazione dei giorni di udienza, formazione dei collegi, assegnazione dei fascicoli e scelta dei relatori.
Si disponeva, inoltre, l’acquisizione delle risoluzioni del Consiglio di presidenza circa i criteri di formazione dei collegi.
Approssimandosi il compimento del termine posto dalla legge per l’esito dell’istruttoria, la Procura regionale chiedeva ed otteneva da questa Sezione una proroga del suddetto termine.
La Guardia di finanza rassegnava il proprio riscontro con nota prot. n. 14373 del 14 luglio 2006.
Riferivano i finanzieri che, in seguito all’istituzione delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, dal marzo 1996 l’incombenza di fissare il calendario delle udienze e la composizione dei collegi fu assegnata ai Presidenti di Sezione.
Peraltro, secondo le risposte ricevute dai direttori succedutisi nella segreteria della Commissione di ***, fino al dicembre 2004 solo il Presidente della V Sezione aveva provveduto a formare ogni anno un calendario delle udienze, mentre gli altri presidenti fissavano le udienze di volta in volta, cosi’ come la composizione dei collegi e l’assegnazione dei fascicoli con l’individuazione dei relatori; in pratica, ciò avveniva mediante l’indicazione del nome del relatore sul frontespizio del fascicolo da parte del Presidente della rispettiva Sezione.
Solitamente, i giudici tributari erano avvisati telefonicamente dai segretari d’udienza, con invito a ritirare i fascicoli assegnati; parimenti, con tali modalità i giudici assicuravano la loro presenza ed egualmente avvertivano in caso di loro indisponibilità, affinché il Presidente potesse provvedere alla loro sostituzione.
Con riguardo alle assenze del giudice *** i militari riferivano, in particolare, le dichiarazioni dell’ex direttore di segreteria, ****************** (1° gennaio 1995/31 marzo 1996), il quale ricordava che il ***, avvisato della convocazione ad udienza, non si era presentato <per svariati motivi>; degli avvisi di convocazione egli aveva provveduto ad annotare le date sulla cartellina contenente le relative informazioni personali.
Dall’ esame del fascicolo personale del giudice ***, la G.d.F. verificava la presenza di alcune lettere di convocazione del marzo 1990, dirette al rag. ***, alle quali corrispondevano annotazioni della Segreteria, che attestava di aver ricevuto la comunicazione telefonica del medesimo, che aveva risposto di non poter garantire la sua presenza per motivi inderogabili.
Seguiva una convocazione formale del Presidente della Commissione tributaria di I grado, avv. *********, per altre udienze del mese di marzo 1990.
A tali convocazioni rispondeva il rag. ***, con lettera del 26 marzo 1990, evidenziando l’inconciliabilità dei giorni d’udienza con i propri impegni, con la correlativa richiesta di “essere esentato dalla partecipazione sino al prossimo giugno…”.
Nel settembre del 1990 l’avv. *********, con altra raccomandata, comunicava al rag. *** la fissazione di varie date di udienza, con assegnazione di fascicoli quale relatore, alla quale rispondeva il rag. *** comunicando la sua indisponibilità per le date fissate, essendo inconciliabili con gli impegni di lavoro.
Conseguentemente l’avv. *********, con lettera del 14 dicembre 1990, informava il Presidente della Commissione tributaria di I grado che il giudice ***, pur ripetutamente convocato a partecipare a varie udienze “…non vi ha aderito per sua dichiarata indisponibilità. Di tanto informo la S.V. per i provvedimenti che riterrà di adottare…”.
Nel fascicolo vi erano, parimenti, altre quattro convocazioni destinate al rag. *** tra il dicembre del 1990 ed il gennaio del 1991, per varie date d’udienza.
Seguiva in risposta una lettera del medesimo *** in data 22.3.1991, diretta al Presidente della Commissione di I grado, dott. ***, nella quale egli scriveva: “…come ho avuto occasione di comunicarle telefonicamente, mi trovo nella pratica impossibilità di partecipare con assiduità alle sessioni della Commissione. Il mio ruolo di dirigente d’azienda mi impegna in modo continuativo, per cui avrei disponibilità solo nella giornata di sabato. Sono a sua disposizione nel caso in cui sia possibile programmare qualche saltuaria partecipazione opportunamente programmata…”.
In data 27 marzo 1991 il dott. *** rispondeva al rag. ***, evidenziandogli che la Commissione non teneva udienza nei giorni di sabato, invitandolo a far conoscere le disponibilità per le giornate fissate (martedì) della Sezione alla quale era assegnato, data la necessità di esaurire il notevole carico di lavoro esistente.
Secondo quanto riferito dall’attuale Direttore di Segreteria, *****************, dalla data del 1° gennaio 1991 il rag. *** fu trasferito dalla I Sezione alla II Sezione, presieduta dal dott. *********, ed in seguito, dal 1° gennaio 1992, alla VI Sezione, presieduta dall’avv. ***, dove è rimasto sino ad ora.
Il sig. ******************, in servizio presso la Segreteria della Commissione di *** dal 1985 e Direttore dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1996, riferiva che poiché il rag. *** “…non era mai stato visto né da me né dal Presidente della II Sezione dott. *********, annotavo le date in cui l’avevo avvisato sulla cartellina personale. Il presidente della II Sezione, a norma di regolamento, mi chiese di avvisarlo per iscritto affinché, dopo un certo numero di convocazioni per le udienze alle quali lo stesso giudice non si fosse presentato, sarebbe stato possibile chiederne il decadimento dall’incarico. Gli avvisi scritti sono stati da me inseriti nella sua cartellina. Dopo questa situazione, ricordo che il rag. *** venne trasferito alla VI Sezione.”
La Guardia di finanza ulteriormente acquisiva, presso la Commissione di ***, i dati riepilogativi relativi alle udienze tenute dalla VI Sezione presso la CTP di *** dal 1996 al 2005.
Dall’esame di tali dati emergeva che nell’arco di dieci anni, dal 1996 al 2005, su n. 2.175 ricorsi trattati dalla VI Sezione, solo 21 erano stati assegnati al rag. *** quale relatore; negli ultimi sei anni, dal gennaio 1999 al maggio 2005 il rag. *** aveva trattato come relatore – in tutto – due vertenze.
L’esame delle risultanze poneva in luce inoltre che, anche nelle udienze cui ha partecipato il rag. ***, non vi sarebbe stata un’equa ripartizione dei fascicoli tra i relatori, essendo stati pesantemente gravati gli altri componenti del collegio dell’onere di riferire e redigere le motivazioni dei provvedimenti, restando al *** assegnati pochissimi fascicoli.
 Tali aspetti venivano riepilogati dalla Procura nelle seguenti due tabelle, redatte in ragione dei dati forniti dalla Segreteria della Commissione di ***, la prima recante l’intero carico di lavoro della VI Sezione e la parte, invece, assegnata al ***:
 
 
PERIODO
n. fascicoli trattati in udienza
n. fascicoli assegnati al *** come relatore
n. fascicoli trattati dal *** come membro
Dal 27/05/96 al 09/12/96
345
3
4
Dal 13/01/97 al 15/12/97
764
11
2
Dal 26/01/98 al 21/12/98
271
5
8
Dal 11/01/99 al 13/12/99
216
1
2
Dal 24/01/00 al 04/12/00
179
1
3
Dal 08/01/01 al 17/12/01
153
0
0
Dal 21/01/02 al 23/12/02
110
0
1
Dal 13/01/03 al 15/12/03
69
0
0
Dal 16/02/04 al 06/12/04
42
0
0
Dal 10/01/05 al 09/05/05
26
0
0
TOTALI
n. 2175
n. 21
n. 20
La seconda tabella concernente, invece, la suddivisione dei ricorsi tra i componenti del collegio in quelle udienze in cui fu presente il rag. ***:
DATA UDIENZA
FASCICOLI TRATTATI
***
*********
BRUSI
***
27-mag.-96
26
2
5
18
1
7-ott.-96
22
2
6
13
1
2-dic.-96
32
7
11
13
1
3-feb.-97
38
5
18
14
1
24-feb.-97
40
3
8
28
1
14-apr.-97
26
3
10
12
1
10-nov.-97
18
3
2
7
6
24-nov.-97
21
2
5
13
1
1-dic.-97
26
6
5
14
1
16-feb.-98
20
3
5
11
1
30-mar.-98
19
2
2
13
2
11-mag.-98
10
1
4
3
2
12-apr.-99
12
3
3
5
1
9-ott.-00
13
1
2
9
1
 
 
Ancora, l’organo requirente ha chiarito che il ***, come risulterebbe da comunicazione del Direttore della Segreteria della Commissione di ***, pervenuta in data 18 ottobre 2006, negli anni dal 1992 al 1995 non avrebbe presenziato al alcuna udienza, in quanto non convocato.
    Non ritenendo sufficienti gli elementi addotti dagli interessati per superare l’ipotesi di responsabilità amministrativa ed alla luce degli ulteriori elementi emersi dagli accertamenti espletati da parte della Guardia di Finanza, la Procura regionale provvedeva poi a citare in giudizio, in data 18.10.2006, i sig.ri *** ***, ****** *** ed ******* *** per sentirli condannare a risarcire in solido tra loro i danni prodotti pari alle somme di euro 10.535,72 + euro 14.743,30, oltre ad euro 2.519,01 + 1.318,64 per interessi calcolati sino alle date delle rispettive costituzioni in mora ed ulteriori euro 352,3 + euro 433,45 maturati per interessi sino alla data della citazione, oltre ad ulteriori interessi maturandi sino al soddisfo e spese di giustizia, od in via subordinata, qualora per il Presidente *** non fosse ritenuta la sussistenza dell’ elemento soggettivo del dolo, condannarlo a risarcire le somme sopraindicate in via sussidiaria rispetto ai rimanenti convenuti per i quali sia ritenuto il dolo.
A fondamento della domanda, sostiene parte attrice che l’ erogazione dei compensi fissi al rag. *** per il periodo intercorrente dall’ 1.4.1996 al 30.6.2005, eccettuato il periodo dall’ 1.7.2002 al 31.12.2003 per il quale vi e’ gia’ stata restituzione integrale, sia avvenuto in totale dispregio delle norme di legge e delle disposizioni contenute nelle circolari dell’ organo di autogoverno della magistratura tributaria e sia da attribuire causalmente alle condotte omissive o commissive poste in essere con dolo da parte di tutti e tre i convenuti, sia pure con condotte distinte in ragione delle rispettive funzioni svolte.
Il rag. *** *** si e’ costituito in giudizio in data 29 marzo 2007 mediante deposito di una memoria difensiva recante a margine procura defensionale a favore degli avv. ti *********** e ***********.
In detta memoria, riepilogata la vicenda di cui e’ causa, vengono eccepiti i seguenti elementi.
In primo luogo, viene eccepita, in via preliminare la nullita’ e l’ inammissibilità dell’atto di citazione in quanto notificato oltre il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni all’ invito a dedurre ; ulteriormente in via preliminare, si eccepisce la prescrizione del diritto al risarcimento del preteso danno erariale, riferendosi le poste indicate nell’ atto di citazione agli anni dal 1996 al 2005. In merito alle pretese assenze del ***, si rileva che egli non sarebbe mai stato convocato per alcuna di quelle udienze e che l’ eventuale indisponibilita’ sarebbe dipesa da una grave malattia da cui era stato colpito. In via istruttoria, si chiedeva la chiamata in causa dell’ avv. to *** e del dott. ***, ai quali si riteneva la causa comune. Conclusivamente, si chiedeva, in via istruttoria, la chiamata in causa dell’ avv. to *** e del dott. ***, dai quali il convenuto pretenderebbe di essere garantito; in via preliminare nel merito dichiarare la nullita’ dell’ atto di citazione; in via preliminare nel rito, dichiarare l’ inammissibilita’ delle domande formulate; in via principale, rigettare le domande; in denegato subordine condannare in via solidale l’ avv. to *** ed il dott. *** ed autorizzare il convenuto *** all’ esercizio di ogni eventuale regresso.
L’ avv. to ****** *** si e’ costituito in giudizio in data 29 marzo 2007 mediante deposito di una comparsa recante in calce procura defensionale a favore degli avv. ti *************** e *****************. Effetuata una completa ricostruzione dei fatti di cui e’ causa, in tale comparsa si eccepivano i seguenti elementi.
In primo luogo si sosteneva la carenza di potere della C.T.P. di Forli’ a richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dal *** a titolo di compenso fisso, in quanto in tale ambito il Consiglio di Presidenza avrebbe fatto chiarezza affermando la propria competenza esclusiva in merito. Con riguardo alla mancata predisposizione dei calendari d’ udienza e sull’ asserita mancata convocazione del rag. ***, si afferamava che il Presidente di sezione sarebbe venuto a conoscenza dell’ eventuale assenza dei giudici solo in sede di udienza e che la prassi di non fissare un calendario sarebbe stata sempre seguita per poter concordare direttamente con i Presidenti di Sezione la data in cui tenere l’ udienza mensilmente. Conclusivamente, si chiedeva, il rigetto di ogni domanda proposta nei confronti del’ avv. to *** per l’assenza di nesso eziologico tra la condotta del medesimo e la causazione del danno erariale.
Il dott. ******* *** si e’ costituito in giudizio in data 30 marzo 2007 mediante deposito di una memoria di costituzione recante in calce mandato a favore dell’ avv. to ******************.
In tale scritto si premetteva la ricostruzione degli elementi di fatto attinenti il presente giudizio, nonche’ si eccepivano i sottoelencati elementi. Innanzi tutto si rilevava che non sussisterebbe alcuna violazione dei doveri d’ ufficio addebitabile al dott. ***, in quanto le assenze del rag. *** sarebbero state ritenute giustificate fino all’ anno 2002 con delibera del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 22.11.2005. Si sosteneva, poi, che non emergerebbe dalla ricostruzione fornita dalla Procura alcuna colpa grave imputabile al dott. ***, atteso che da un lato si affermerebbe che non era stata fatta menzione al Presidente della C.T.P. delle assenze del giudice ***, dall’ altro si prospetterebbe un’ ipotesi di responsabilita’ solidale a carico del medesimo. Conclusivamente, la difesa chiedeva , in via principale, il rigetto delle domande formulate dal P.M. poiche’ i fatti esposti non costituiscono ipotesi di responsabilita’ e/o perche’ non sussiste responsabilita’ per dolo o colpa grave, ed in via subordinata l’ applicazione del potere riddutivo attesa la complessita’ della fattispecie.
All’ odierna pubblica udienza, l’ avv. to ***********, in rappresentanza del rag. ***, ha insistito per l’ accoglimento delle eccezioni preliminari formulate in comparsa, e cioe’ per la chiamata in garanzia dell’ avv. to *** e del dott. *** e/o per il riconoscimento del diritto del *** al regresso nei confronti dei sopra citati, per la dichiarazione della nullita’ dell’ atto si citazione notificato oltre il termine di 120 giorni, per l’ accoglimento dell’ eccezione di prescrizione rispetto ad eventuali danni occorsi oltre il quinquennio antecedente ad idoneo atto interruttivo. Nel merito, rilevava la mancanza di prova in relazione alla sussistenza dell’ elemento soggettivo, in quanto ogni comportamento del *** era comunicato ai predetti *** e ***, che lo avevano autorizzato a compiere le supposte assenze.
L’ avv. to *********, in difesa del convenuto avv. to ***, ha richiamato la risoluzione del 2007 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che avrebbe stabilito la competenza esclusiva del Consiglio di Presidenza per l’ eventuale decurtazione del compenso fisso spettante ai Giudici Tributari, con cio’ chiarendo che ai Presidenti di Sezione spetterebbero meri poteri istruttori di segnalazione delle assenze al presidente della Commissione Provinciale. Aggiungeva che le convocazioni alle udienze venivano effettuate telefonicamente e che non era stato predisposto un calendario, come d’ altronde accade in molte altre Commissioni Provinciali. Pertanto, il convenuto, in qualita’ di presidente di sezione, sarebbe venuto a conoscenza dei giudici presenti solo in sede d’ udienza. Sotto il profilo dell’ elemento soggettivo, la difesa ha sostenuto che non sussisterebbero ne’ il dolo ne’ la colpa, in quanto l’ avv. to *** puo’ essere solamente chiamato a rispondere per non aver informato il Presidente della C.T.P. di cio’ di cui era gia’ a conoscenza. Relativamente alla lettera del 2005, in cui il convenuto scriveva di aver autorizzato il *** ad assentarsi da alcune udienze, veniva precisato che cio’ avvenne in riferimento alla malattia del medesimo. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e per l’ accoglimento dell’ eccezioni preliminare d’ incompetenza.
L’ avv. de Bellis, per il convenuto dott. ***, si e’ opposto, in via preliminare alla chiamata in garanzia formulata dalla difesa del rag. ***, rientrando piuttosto tra le competenze del Giudice contabile la determinazione delle percentuali di ripartizione della responsabilita’. Ha precisato che il dott. *** non sarebbe mai stato posto in grado di conoscere che vi fosse un disservizio nell’ ambito della Sezione a cui il *** era assegnato. Con riferimento alla corresponsione del compenso fisso ha rilevato che, con delibera del 2005, il Consiglio di Presidenza aveva riconosciuto il diritto a tale compenso al *** dal 1996 al 2002. Ulteriormente, le assenze per gli anni 2003 e 2004 sarebbero state autorizzate dall’ avv. to ***, per malattia. Ha insistito per la insussistenza dell’ elemento soggettivo , ne’ come dolo, ne’ come colpa grave. Infine, ha prodotto in giudizio il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, notificato in data odierna, ove si dispone l’assoluzione del dott. *** in quanto egli non avrebbe avuto conoscenza dei disservizi occorsi nell’ organizzazione della VI Sezione della C.T.P. di Forli’. Ha richiamato la comparsa per le conclusioni.
Il Pubblico Ministero, ha ricostruito in fatto l’ insorgenza della vicenda per cui e’causa, avvenuta a seguito di una visita del Presidente della C.T.R. alla C.T.P. di Forli’, durante la quale il dott. *** informo’ il Presidente stesso che da due anni un giudice non aveva partecipato alle udienze. A seguito degli approfondimenti condotti dal Presidente dott. ***, il dott. ***, chiese delucidazioni all’ avv. ***, Presidente della sezione a cui il rag. *** era assegnato, ottenendone la nota in cui il medesimo avv. to *** avrebbe ammesso di aver temporaneamente esonerato il giudice.
In merito alle eccezioni della difesa del convenuto ***, il Procuratore ha precisato che la chiamata in garanzia , fondata nel giudizio civile, non lo sarebbe nelle cause avanti questa Corte, e cosi’ relativamente all’ istanza di regresso nei confronti degli eventuali corresponsabili ha richiamato la corretta disciplina della materia contabile, secondo cui ogni azione in tal senso deve avvenire avanti il giudice civile sulla base delle percentuali di ripartizione stabilite dal Collegio. Distinguendo, poi, le singole posizioni dei convenuti, per il rag. *** ha ribadito che egli era perfettamente consapevole di percepire il compenso fisso, attribuito per il lavoro svolto, e che ne avrebbe tratto profitto, con cio’ violando il dovere di probita’ come ******************. Con riguardo all’ eccepita prescrizione l’ organo requirente non si e’ opposto, ad esclusione del quinquennio antecedente alla costituzione in mora del convenuto.
Con riguardo al convenuto avv. to ***, il Procuratore ha Sostenuto che la delibera con cui il Consiglio di Presidenza ha affermato la propria competenza esclusiva in materia di autorizzazione alle assenze dei giudice tributari, non risulterebbe fondata su alcuna norma o principio giuridico in tal senso, e che, comunque il rapporto d’ impiego intercorrerebbe con il Ministero delle Finanze, con funzioni di ordinatore primario e secondario di spesa. In ogni caso, ha aggiunto, eventuali pronunce del predetto Organo di autogoverno avrebbero dovuto essere formulate contemporaneamente ai fatti descritti e non in epoca successiva. Il P.M. ha precisato che, secondo le disposizioni vigenti, decorsi 30 giorni anche in caso di assenze giustificate non si sarebbe dovuto percepire il compenso fisso. Con riguardo alla malattia del ***, che avrebbe asseritamente giustificato le assenze del giudice tributario, il Procuratore ha sottolineato che il primo certificato risalirebbe al 2003, mentre la mancata partecipazione alle attivita’ di servizio risalirebbero al 1992. In particolare, per quanto attiene al ruolo svolto dall’ avv. to ***, ha rilevato che era il medesimo convenuto ad appuntare i nomi dei relatori sui relativi fascicoli e formava i collegi giudicanti, e cio’ sarebbe dovuto avvenire in applicazione delle norme gia’ indicate in citazione atte a garantire una equilibrata distribuzione tra i giudice assegnati alla Sezione, cosa, invece, che, ad avviso dell’ organo requirente non si sarebbe verificata nel caso di specie.
Infine, per quanto attiene alla posizione del dott. ***, il P.M. ha ribadito la non vincolativita’ della pronuncia depositata all’ odierna udienza in merito all’ assoluzione dalle contestazioni disciplinari da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, fondata sulla non conoscenza della situazione da parte del Presidente della C.T.P..Inoltre, ha chiarito che tali affermazioni non coinciderebbe con la documentazione agli atti, ove emerge che il dott. *** avrebbe inviato una lettera ultimativa al ***, per poi trasferirlo ad altra sezione, quella, appunto dell’ avv. to ***. Pertanto, ha sostenuto che solo in via del tutto residuale si potrebbe parlare di colpa grave rispetto al Presidente della C.T.P. di Forli’, anziche’ di dolo. Ha concluso come da atto di citazione.            
Considerato in           
DIRITTO
I.- L’ ipotesi di danno erariale sottoposta al giudizio di questa Corte e’ collegata alla condotta del rag. *** ***, il quale avrebbe percepito i compensi fissi in qualita’ di giudice tributario assegnato alla VI sezione della C.T.P. di Forli’ per il periodo intercorrente dall’ 1.4.1996 al 30.6.2005, eccettuato il periodo dall’ 1.7.2002 al 31.12.2003 per il quale vi e’ gia’ stata restituzione integrale, sostanzialmente senza partecipare, se non in modo trascurabile, alle udienze della sezione presso cui prestava servizio e cio’ in totale dispregio delle norme di legge e  delle disposizioni contenute nelle circolari dell’ organo di autogoverno della magistratura tributaria e dell’ avv. to *** e del dott. ***, i quali, con condotte omissive o commissive distinte in ragione delle rispettive funzioni di Presidente della sezione il primo, e di Presidente della Commissione provinciale il secondo, avrebbero causato l’ indebita erogazione del predetto compenso fisso in favore del rag. ***.
Il danno conseguente e’ stato quantificato, secondo la prospettazione della Procura nelle somme gia’ chieste in restituzione dalla C.T.P. con gli atti di costituzione in mora pari  ad euro 10.535,72 + 14.743,30 (oltre ad euro 2.519,01 + 1.318,64 per interessi legali), relativamente ai compensi fissi erogati nei restanti periodi, decorrenti dal 1° aprile 1996 e sino al 30 giugno 2005 (eccettuato appunto il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2003, per il quale vi è già stata restituzione integrale), e gli ulteriori interessi maturati sino alla data dell’ atto di citazione, pari rispettivamente ad euro 352,3 ed euro 433,45, oltre ad ulteriori interessi fino al soddisfo ed alla rifusione delle spese di giudizio.
II.-Per chiarezza espositiva, questa Corte intende esaminare partitamente le ipotesi di responsabilita’ sottoposte al proprio esame, analizzando , in primo luogo, la posizione del rag. ***.
In via preliminare nel rito, il Collegio rigetta, per palese infondatezza, l’ eccezione di nullita’ e/o improcedibilita’ dell’ atto di citazione per violazione del termine per l’ esito dell’ istruttoria, atteso che, come risulta dagli atti di causa il P.M. chiese ed ottenne, con ordinanza n. 6 del 7.6.2006 la proroga del suddetto termine.  
 In via istruttoria, la Sezione rigetta l’ istanza di fissazione d’ udienza di discussione ex art. 269 c.p.c. onde consentire la chiamata in causa da parte del *** dell’ avv. to *** e del dott. ***, gia’ odierni convenuti, dai quali il predetto *** pretenderebbe di essere garantito, in quanto il Collegio condivide il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui qualora un soggetto, ritenuto responsabile di danno a terzi, deduca che l’ evento dannoso sia addebitabile a colpa esclusiva di altro soggetto, la relativa domanda di cosiddetta garanzia vada qualificata come azione di regresso ( cfr. Cass. Sez. III, n. 3134, 22.5.1982).
In via preliminare nel merito, questa Corte accoglie l’ eccezione di prescrizione proposta dalla difesa del rag. *** con esclusivo riferimento alle poste di danno relative ai compensi fissi percepiti dal giudice tributario negli anni antecedenti il quinquennio dalle costituzioni in mora del 20 luglio 2005 per euro 14.734,30 e del 21 settembre 2005 per euro 10.535,71, che, per tanto, andranno scomputati dal calcolo dell’ addebito formulato nei confronti del predetto in atto di citazione, rimanendo impregiudicato il giudizio con riguardo ai compensi percepiti negli anni dal 2000 al 2005, non coperti, comunque da prescrizione.
Esaminando gli elementi agli atti di causa, il Collegio rileva che , inconfutabilmente, il *** negli anni dal 1996 al 2005 fu relatore per un totale di 21 giudizi su 2175 cause trattate in udienza dalla Sezione VI a cui era assegnato, pari all’ incirca all’ 1% del carico di lavoro trattato dall’ intera Sezione. Inoltre, negli ultimi sei anni, cioe’ dal gennaio 1999 al maggio 2005, il rag. *** aveva trattato in tutto 2 soli giudizi come relatore.
Il convenuto stesso, anche nei propri atti difensivi, sostanzialmente ammette di non aver partecipato alle udienze, adducendo a giustificazione il fatto di non essere stato convocato dal presidente della Sezione avv. to ***, nonche’ il proprio stato di salute.
Ad avviso del Collegio, risulta provato che la mancata convocazione del rag. *** alle udienze derivava da una espressa richiesta in tal senso proveniente dal *** medesimo e non formalizzata nel corso di un lunghissimo periodo di tempo in alcun modo e tanto meno nel rispetto della disciplina vigente in materia di autorizzazioni alle assenze. ***** citare la lettera datata 11 maggio 2005, in cui l’ avv. to *** riferisce al dott. *** di aver accolto “la richiesta di esentarlo dalla partecipazione ai collegi giudicanti, assumendone la responsabilita’”, anche perche’ il *** lo aveva informato di non aver piacere che venisse reso noto a terzi il suo stato di salute.
 Tralasciando per ora gli aspetti attinenti alla posizione del Presidente della Sezione, preme qui rilevare come sia del tutto evidente che le mancate convocazioni non possano essere altro che la conseguenza di una espressa richiesta da parte del giudice tributario, il quale, inoltre, non formalizzo’ in alcun modo la propria richiesta. Ma precisamente in questa mancata formalizzazione e’ consistita la palese violazione delle disposizioni correttamente citate dalla Procura in citazione.
Pare opportuno richiamare l’ art. 12 del dlg. 545/1992, nonche’ le risoluzioni n. 11 dell’ 1.7.1997, n. 11 del 5.5.1998 e n. 1 del 7.1.2003. In applicazione di tali espresse previsioni, infatti, occorre ribadire che le assenze dei giudici tributari possono essere giustificate solamente nei casi di astensione facoltativa od obbligatoria dal lavoro (legge n. 1204/1971), malattia o ragioni connesse ad esigenze di famiglia od attività professionali.
Tutte le cause di giustificazione devono, comunque, essere comunicate e documentate, dovendosi apprezzare le ragioni delle assenze per concedere l’eventuale autorizzazione, sia da parte dei Presidenti delle Commissioni, sia da parte del Consiglio di presidenza.
In ogni caso, anche per le assenze singolarmente e regolarmente giustificate ed autorizzate, sono stati posti dal Consiglio di presidenza dei limiti massimi che, per la malattia, le esigenze di famiglia o quelle legate all’attività professionale, sono indicati rispettivamente in sei mesi continuativi, ma comunque non superiori, anche cumulativamente considerando tutte le cause di giustificazione, a diciotto mesi nel quinquennio.
Le autorizzazioni alle assenze dovrebbero essere concesse, quanto alla malattia, dai Presidenti delle singole Commissioni provinciali e regionali per i primi due mesi (previa, comunque, notizia all’Organo di autogoverno ed al Presidente della Commissione tributaria regionale), nonché direttamente dal Consiglio di presidenza per i periodi ulteriori; quanto alle assenze dovute a motivi di famiglia od esigenze professionali, esse dovrebbero essere tutte preventivamente concesse dall’Organo di autogoverno.
Le singole assenze, ritenute non giustificate, producono la perdita di un quarto del compenso fisso ma, in ogni caso, le assenze per malattia prolungate oltre trenta giorni, sebbene giustificate ed autorizzate, producono la perdita dell’intero compenso fisso mensile.   
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 545/1992, d’altra parte, l’assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive determina la decadenza dall’incarico.
Condivide, pertanto, la Sezione l’ orientamento espresso dalla Procura, secondo cui le ripetute assenze del ***, diversamente, non solo non erano mai state giustificate ed autorizzate in applicazione delle citate disposizioni, ma nemmeno avrebbero potuto esserlo, considerate nel loro complesso, per la loro costante reiterazione, l’entità ed il superamento di ogni limite ammissibile (nel solo quinquennio 1996-2000 il *** avrebbe cumulato circa trenta mesi di assenza, avendo il 31 maggio 1999 già superato i diciotto mesi, anche computando i soli mesi nei quali la Sezione di appartenenza teneva effettivamente udienza).
Il giudice *** avrebbe dovuto formalizzare la propria richiesta di esenzione dalle udienze, dando conto senza ritardo dei motivi dell’assenza, con la relativa documentazione giustificativa. Ben diversamente, non risulta agli atti nulla di tutto questo.
In tali termini, pertanto, la condotta del *** non puo’ che qualificarsi in palese contrasto con le norme in materia di astensione dall’attivita’ lavorativa in qualita’ di giudice tributario.
D’ altro canto, giova ricordarlo a fini indiziari, anche nel periodo antecedente all’ istituzione del compenso fisso, il *** aveva prestato una ridottissima se non in alcuni periodi nulla attivita’ lavorativa presso al C.T.P., giustificando al propria indisponibilita’ con improrogabili impegni professionali, ai quali non intendeva evidentemente rinunciare in favore della proprio lavoro di giudice tributario, e facendo espressa istanza in varie occasioni, anche per iscritto, come risulta agli atti, di essere esentato dalla partecipazione alle udienze, almeno per determinati periodi, ma sempre senza alcuna richiesta di applicazione delle disposizioni in materia di astensione.
Con riferimento al periodo successivo all’ introduzione del compenso fisso e cioe’ dall’ aprile 1996, come conseguenza della mancata formalizzazione di alcuna richiesta di astensione, al *** furono illegittimamente corrisposte le somme previste per tale compenso fisso, attribuite, ex art. 13 del D.lgs. 545/1992 e circ. 80/E11.3.1998 del Ministero delle Finanze, in ragione dell’ esercizio effettivo delle funzioni, in aggiunta al compenso dovuto per la trattazione dei ricorsi.
In relazione all’ elemento del danno, il Collegio rimette la compiuta trattazione al prosieguo della motivazione, al fine di trattare congiuntamente le posizioni dei tre odierni convenuti.
Solamente si premette che, accogliendo l’ eccezione formulata dalla difesa del convenuto, la Sezione reputa prescritta l’azione di responsabilita’ per le poste formatisi antecedentemente all’ 1.7.2000, rispetto alla costituzione in mora notificata al *** il 20.7.2005 per euro 14.743,30, ed antecedentemente all’ 1.9.2000 rispetto alla costituzione in mora notificata al *** il 21.9.2005 per euro 10.535,71. Ne consegue che, ad avviso del Collegio, la quantificazione del danno addebitabile al convenuto corrisponde agli interi importi corrisposti al *** come compenso fisso per i periodi temporali non coperti da prescrizione secondo lo schema di calcolo di cui all’ allegata tabella, arrotondati per difetto ad euro 11.628,34, ai fini del regresso :
Costituzione in mora del 21.9.2005
ANNO
COMPENSO FISSO
MENSILITA’
TOTALE
% PAGATA
IMPORTO NON PRESCRITTO
2000
Lire 500.000
12
Lire 6.000.000
65 %
€ 671,39
Costituzione in mora del 20.7.2005
ANNO
COMPENSO FISSO
MENSILITA’
TOTALE
% PAGATA
IMPORTO NON PRESCRITTO
2000
Lire 500.000
12
Lire 6.000.000
35%
Euro 542,27
2001
Euro 258,00
12
Euro 3.096,00
100%
Euro 3.096,00
2002
Euro 311,00
6
Euro 1.866,00
100%
Euro 1.866,00
2004
Euro 311,00
12
Euro 3.732,00
100%
Euro 3.732,00
2005
Euro 311,00
6
Euro 1.866,00
100%
Euro 1.866,00
 
In relazione, infine, all’ elemento soggettivo questa Sezione lo rinviene nel dolo, inteso, come correttamente formulato dalla Procura in citazione, nel senso di consapevole violazione dei doveri connessi al munus publicum esercitato. Il ***, infatti, trasse palese ed illegittimo vantaggio dalla mancata regolarizzazione della propria esenzione , per oltre 15 anni, dalla quasi totalita’ della prestazione di servizio dovuta in qualita’ di giudice tributario, deliberatamente agendo nel senso di chiedere solo informalmente di non essere convocato o di non poter partecipare alle udienze per svariati motivi.
Ad avviso della Sezione sussistono, pertanto tutti gli elementi costitutivi della responsabilita’ amministrativa, e cioe’ il rapporto di servizio con l’ amministrazione finanziaria, il comportamento causativo del danno, il nesso causale tra comportamento e danno, l’ elemento soggettivo identificabile nel dolo, nonche’ il danno come quantificato supra.
L’ istanza della Procura va pertanto accolta.
III.- Venendo all’ analisi relativa al convenuto avv. to ***, la Sezione deve soffermarsi sulla valutazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilita’ in relazione al giudizio instaurato nei suoi confronti.
Pare opportuno, in primo luogo, richiamare le disposizioni gia’ citate dalla Procura nell’ atto introduttivo, decorrenti dall’ anno 1998, dettate dal C.d. P. della G.T. in materia di criteri per la formazione dei collegi giudicanti e l’ assegnazione dei ricorsi, in applicazione degli artt. 6 e 24, comma 1, lett. f) e g), d.lgs. n. 545/1992. Tali disposizioni, finalizzate ad assicurare criteri oggettivi predeterminati di ripartizione dei ricorsi tra le Sezioni e tra i componenti di una stessa Sezione, in modo da escludere……che i relativi provvedimenti siano ispirati a metodi del tutto discrezionali e/o personalistici”, prevedono in particolare al punto 4 – Calendario delle udienze e composizione dei Collegi giudicanti – lett. b) – che il Presidente di Sezione, all’inizio di ogni anno, stabilisca con decreto, il calendario delle udienze della stessa, curando l’avvicendamento dei componenti della Sezione nei diversi collegi, in modo da evitare collegi fissi, cioè costituiti sempre dagli stessi componenti.
    Al successivo punto 5 – Ripartizione dei ricorsi – sub n. 6), si prevede che il Presidente di Sezione, per quanto concerne l’assegnazione ai singoli relatori, dovrà indicare, con il decreto recante il calendario delle udienze, il criterio automatico di assegnazione cui si atterrà, con la possibilità di derogarvi, in considerazione della complessità della questione e/o della speciale competenza di un componente del collegio, e con ulteriore possibilità di deroga nei soli casi previsti dagli artt. 26 e 29, d.lgs n. 546/1992.
Dagli atti di causa emerge che tali criteri sono stati del tutto ignorati dal Presidente della VI Sezione, come, tra l’ altro, espressamente rimarcato dal convenuto ***, sia in sede di audizione, sia negli scritti difensivi.
 L’ avv. to ***, infatti, aveva sempre omesso, fino al 2005, l’ individuazione di un calendario di udienza con la composizione dei collegi, come, invece, previsto dal dlg. 545/92, incombenza spettante dal marzo 1996, in seguito all’ istituzione delle Commissioni Tributarie provinciali e regionali, ai Presidenti di Sezione.
In difetto di tale adempimento l’ avv. to *** si era limitato per il periodo di cui si discute, a formare i collegi di volta in volta, come e’ risultato dalle indagini espletate dalla G.d.F., scegliendo parimenti di volta in volta il relatore a cui affidare la relazione in udienza nonche’ la stesura dei provvedimenti. Le tabelle fornite dall’ organo requirente e basate sui dati emersi a seguito dell’analisi dell’attivita’ lavorativa della VI sezione pongono in palese risalto che i carichi di lavoro del rag. *** erano assai meno onerosi di quelli degli altri componenti la sezione, compreso lo stesso Presidente ***, sia per la partecipazione alle udienze, sia per la redazione dei provvedimenti. In sostanza, attraverso la mancata predisposizione dei calendari d’ udienza da parte dell’ avv. to *** e la formazione dei collegi con ripartizione dei carichi in favore del rag. ***, quest’ ultimo si e’ trovato pressoche’ esentato dalle incombenze relative al suo ufficio di giudice tributario, senza dover rispettare la disciplina prevista per le assenze, anche in termini di durata massima, e senza dover subire la decurtazione del compenso fisso, spettante solo in caso di effettivo esercizio delle funzioni.
In tali condotte, consiste, pertanto il comportamento causativo di danno ascrivibile al convenuto ***, e non, come pretenderebbe la difesa del medesimo, nel non aver comunicato le assenze del giudice *** al Presidente della Commissione Provinciale, incombenza asseritamente non utile atteso che, si afferma, il dott. *** ne era comunque a conoscenza.
Nel senso in cui il Collegio ha concluso depone, altresi’, la lettera datata 11 maggio 2005, in cui il presidente della VI sezione confermava al presidente della C.T.P. di Forli’ di aver accolto la richiesta del *** di essere esentato dai collegi giudicanti, avendo ricevuto in via confidenziale dallo stesso notizie del proprio cattivo stato di salute. Ma se tale dichiarazione dell’avv. to *** si riferisce al solo periodo successivo al 2002, nei fatti non si notano cambiamenti sostanziali nella scarsissima attivita’ prestata dal *** anche in epoche antecedenti a tale anno. Conclusivamente, il presidente della sezione VI, il quale, come risulta dagli atti e come attestato dal ***, formava personalmente i collegi delle udienze ed assegnava il carico dei ricorsi, di fatto mediante tale condotta aveva sgravato il giudice *** dall’ onere di presenziare alle udienze o di dover giustificare l’assenza. Tale condotta era stata posta in essere assai prima della malattia certificata dal rag. *** con un solo documento agli atti del 2003, talche’ tale evento comporto’ la sola conseguenza di azzerare la partecipazione alle udienze, gia’, peraltro anomalmente scarsa.
La condotta del Presidente ***, in violazione di quanto previsto dalle disposizioni citate, si è risolta di fatto nel sostanziale accantonamento del rag. ***, sino al suo completo esonero per molti anni.
Infine, la Sezione reputa che non possa modificare il giudizio la recente risoluzione del C.d.P. della G.T., che nel febbraio 2007 ha affermato la propria competenza esclusiva “ nell’ ambito del procedimento mirante ad incidere sul trattamento economico dei magistrati tributari, e segnatamente sul compenso fisso”; infatti, a parte l’ evidente non retroattivita’ della disposizione, nonche’ la sussistenza del rapporto di servizio con il Ministero dell’ Economia, appare palese che la condotta addebitabile all’ avv. to *** e qualificata dal Collegio come causativa di danno non e’ identificabile con la fattispecie descritta della delibera citata. In tale senso va, quindi rigettata l’ eccezione formulata dalla difesa del convenuto. 
Ad avviso del Collegio, sussistono, pertanto, il comportamento causativo di danno erariale nonche’ il nesso causale tra comportamento e danno.
Il comportamento causativo del danno, cosi’ come supra descritto, e’ stato, poi, necessariamente posto in essere dall’ avv. to *** con consapevole violazione dei doveri connessi alla propria funzione di presidente di una sezione tributaria. Addebitabile al convenuto non e’, ad avviso del Collegio, il non aver predisposto il prescritto calendario delle udienze, seppur cio’ possa considerarsi in violazione di norme che dispongono espressamente in tal senso, ma piu’ precisamente nel aver consapevolmente quasi del tutto esonerato il rag. *** dallo svolgimento delle sue funzioni di giudice tributario, consentendogli, con la propria illegittima condotta, di percepire indebitamente il compenso fisso, da corrispondersi, si ribadisce, solo in caso di effettivo esercizio delle funzioni, oltre alla gia’ palesata violazione di tutte le norme in materia di giustificazione e durata massima delle assenze.
L’ elemento soggettivo e’, pertanto, da rinvenirsi nel dolo, inteso come gia’ chiarito, come consapevole violazione dei propri doveri, anche se non si e’ verificato un arricchimento a favore dell’ avv. to ***, cio’ comportando una diversa gradazione della responsabilita’ nei termini che la Sezione precisera’ nel prosieguo, in relazione alla quantificazione del danno ascrivibile a ciascuno dei convenuti.
Ad avviso della Sezione sussistono, pertanto tutti gli elementi costitutivi della responsabilita’ amministrativa, e cioe’ il rapporto di servizio con l’ amministrazione finanziaria, il comportamento causativo del danno, il nesso causale tra comportamento e danno, l’ elemento soggettivo identificabile nel dolo, nonche’ il danno come quantificato supra.
L’ istanza della Procura va pertanto accolta.
IV.-La trattazione deve, ora, soffermarsi sulla valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabiloita’ amministrativa rispetto al convenuto dott. ***.
Soccorrono l’ analisi da effettuarsi le disposizioni contenute nell’art. 15 primo comma, del D.lgs. 545/1992, che espressamente prevedono la vigilanza da parte del Presidente sull’ andamento della Commissione Provinciale a cui e’ preposto.
Inoltre, le risoluzioni del C.d.P della G.T. gia’ dal 1997 hanno chiarito gli obblighi del Presidente della Commissione di accertare e deferire tutti i casi suscettibili di valutazione per la dichiarazione di decadenza, nonché segnalare al Presidente della Commissione tributaria regionale i giudici che, pur non assentandosi per tre sedute consecutive, non partecipassero, frequentemente, alle sedute della Commissione. Si aggiunga che, come dichiarato dall’ avv.to *** nei propri scritti difensivi, l’elenco dei componenti il Collegio giudicante risulta sia dal provvedimento assunto sia dal relativo verbale d’udienza, atti entrambi depositati presso la Segreteria della C.T.P. e dai quali il Direttore dell’Ufficio ed il Presidente, cui competono doveri di verifica e di vigilanza, avrebbero benissimo avuto occasione di trarre contezza delle assenze del rag. *** e assumere ogni opportuna determinazione.
Inoltre, nelle note di trasmissione destinate al Consiglio di presidenza per il giudizio di produttività, con allegati i prospetti del lavoro delle Sezioni ed, in particolare, quello relativo ai singoli giudici, riepiloganti per ciascuno le partecipazioni alle udienze e le decisioni depositate (v. quelle, in atti, relative agli anni 2000/ 2001/2002), il Presidente *** aveva comunicato al Consiglio di Presidenza stesso di non ravvisare rilevanti problemi organizzativi né funzionali, ma dall’ esame degli allegati gia’ risaltava che il rag. *** aveva in realta’ fornito negli anni un apporto lavorativo anomalmente modesto e del tutto differente ad quello dei colleghi.
A cio’ si aggiunga che fu proprio il dott. *** ad informare il Presidente della C.T. R., in occasione della sua visita, della mancata partecipazione alle udienze del ***, peraltro riferendone la durata temporale solo agli ultimi due anni, mentre risulta inequivocabilmente che tali assenze perduravano da circa un decennio.
 Sempre in fatto, il Collegio rileva che fu proprio il medesimo dott. *** ad essere investito in epoche ancora precedenti dalle segnalazioni dei presidenti di altre sezioni della C:T.P. a cui il giudice *** era all’ epoca assegnato, tanto da invitarlo con nota agli atti a indicare la disponibilita’ a intervenire alle udienze nei giorni in cui venivano tenute dalla sezione a cui era assegnato. A tale periodo di trasferimenti alquanto repentini tra sezioni e di segnalzioni da parte dei presidenti ha fatto seguito il trasferimento presso la VI sezione presieduta dall’ avv. to ***.
Ulteriormente nel senso ritenuto porta la valutazione delle piccole dimensioni della Commissione Tributaria Provinciale di Forli’, con un ridotto numero di sezioni e di giudici.
Il Collegio reputa pertanto che il Presidente *** fosse a conoscenza della particolare situazione creatasi nell’ambito della VI sezione, ma che consapevolmente abbia omesso di intervenire con alcuna condotta impeditiva, sia rispetto all’ avv. to ***, sia rispetto al rag. ***, con cio’ consentendo che si perpetrasse per lunghissimo tempo una sostanziale esenzione dall’ attivita’ lavorativa del giuduce tributario convenuto , il quale, pero’, continuava a percepire illegittimamente il compenso fisso per l’ esercizio di funzioni in realta’ non svolte.
La condotta omissiva del presidente ***, in palese violazione delle funzioni esercitate viene giudicata dal Collegio come causativa del danno prodotto all’ amministrazione.
Sotto il profilo soggettivo non puo’ non ritenersi la condotta omissiva sia stata posta in essere con dolo, inteso come conoscenza della situazione di illegittima esenzione del giudice tributario e cosciente violazione del dovere di impedire il fatto, con cio’ non adempiendo alle funzioni pubbliche sopra riepilogate ed attribuitegli in qualita’ di Presidente della Commissione tributaria Provinciale.
Ad avviso della Sezione sussistono, pertanto tutti gli elementi costitutivi della responsabilita’ amministrativa, e cioe’ il rapporto di servizio con l’ amministrazione finanziaria, il comportamento causativo del danno, il nesso causale tra comportamento e danno, l’ elemento soggettivo identificabile nel dolo, nonche’ il danno come quantificato supra.
L’ istanza della Procura va pertanto accolta.
V.- Il Collegio intende, ora, affrontare l’ esame del vincolo sussistente tra le ipotesi di responsanbilita’ accertate in capo ai convenuti e conseguentemente quantificare il danno causato da ciascuno all’ amministrazione.
Come e’ noto, sussistendo nel caso di specie condotte omissive e commissive dolose poste in essere da tutti e tre i convenuti, trattasi di un’ ipotesi di solidarieta’ tra condebitori, come normativamente previsto.
La pacifica giurisprudenza, infatti, afferma che nelle obbligazioni da fatto illecito, ex art. 2055 c.c., il condebito risarcitorio non sorge in ragione di una comunione d’ interessi, come per le obbligazioni da fatto lecito, ma i danneggiati possono concorrere alla produzione del danno con condotte tra loro indipendenti ed anche del tutto inconsapevolmente l’ uno dagli altri. Sufficiente a giustificare la solidarieta’ dell’ obbligazione risulta essere, in tale senso, l’ unicita’ del danno prodotto, anche a causa di condotte plurime ed indipendenti, con pluralita’ di titoli di responsabilita’ e di norme giuridiche violate, mentre cio’ che unicamente rileva e’ che le singole azioni od omissioni siano tutte causalmente efficienti , anche se non coeve e pur se in misura diversa (cfr. Cass. 11.10.1954, n. 3564; Cass. 15.1.1969, n. 60; Cass. 25.3.1970, n. 820; Cass. 4.2.1993, n. 2605; Cass. 19.1.1996, n. 418; Cass. 2.7.1997, n. 5944; Cass. 28.7.2000, n. 9902; Cass. 4.6.2001, n. 7507; Cass. 25.2.2004, n. 3812).
Con riguardo alla quantificazione del danno, il Collegio lo individua nelle intere somme corrisposte al rag. *** come compenso fisso negli anni dal 1996 al 2005 pari ad un totale di euro 25.279,01, come calcolato nelle costituzioni in mora notificate al convenuto con le note della C.T.P. di Forli’ del 20.7.2005 e del 21.9.2005.
Affermata, quindi , la sussistenza nel caso di specie di un’ ipotesi di corresponsabilita’ dolosa, ai fini di un eventuale regresso, il Collegio reputa che i convenuti abbiano causalmente determinato il danno in parti differenti.
Per effettuare tale valutazione devono valutarsi le conseguenze dannose prodotte da ciascuna condotta nonche’ l’ intensita’ del dolo di ciascun corresponsabile.
La compiuta analisi che precede permette di concludere nel senso che il rag. *** abbia senz’ altro fornito il maggior apporto causale alla determinazione del danno, avendone inoltre tratto evidente profitto, anzi avendo agito proprio al fine di averne un vantaggio.
 Relativamente, pertanto, alla ripartizione del danno, il Collegio reputa che il convenuto *** debba rispondere dell’ intera somma non coperta dall’ eccezione di prescrizione formulata dalla difesa del convenuto, arrotondata per difetto ad euro 11.628,34, corrispondente al 46% del danno totale arrecato all’ amministrazione, come sopra calcolato sulla base delle costituzioni in mora del 20.7.2005 e del 21.9.2005, oltre ad interessi dalle costituzioni in mora fino al soddisfo e spese di giustizia.
La Sezione deve, ora, soffermarsi sull’ analisi della quantificazione del danno rispetto ai convenuti *** e ***.
In primo luogo occorre precisare che l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto ***, per pacifica giurisprudenza, non opera a favore dei condebitori solidali (cfr. Cass. 5262/2001; Cass. n. 2132/1977; Cass. n. 3527/1975), onde i suddetti avv. to *** e dott. *** non possono giovarsene, non avendola fatta propria ne’ negli scritti difensivi, ne’ all’odierna pubblica udienza.
 Parimenti pacifico risulta che nel giudizio di responsabilita’ amministrativa, la prescrizione non puo’ essere sollevata d’ ufficio , ma deve essere eccepita dalla parte, peraltro solo nella fase introduttiva del giudizio, e quindi entro la prima udienza dibattimentale (cfr. Corte dei Conti Appello Sicilia n. 242/2003; Corte dei Conti Sez. II App. n. 67/2006).
Ad avviso della Sezione, pertanto, i convenuti *** e *** debbono essere chiamati a rispondere dell’ intero danno subito dall’ amministrazione nella misura gia’ sopra determinata.
Si reputa, inoltre, che, ai fini del regresso, occorra ripartire l’ addebito mosso nei confronti dei medesimi in ragione degli elementi di valutazione gia’ supra esposti; conseguentemente il Collegio riconosce una responsabilita’ pari al 34 % dell’ intero ammontare del danno in capo all’ avv. to ***, corrispondente ad euro 8.594,86, oltre ad interessi e spese di giustizia e quantifica nel restante 20%, pari ad euro 5055,8, l’ ammontare di danno addebitabile al dott. ***, oltre ad interessi e spese di giustizia.
       Le conclusioni raggiunte assorbono ogni altra questione.
       L’ istanza della Procura va, pertanto, accolta, nei termini di cui in motivazione.
 
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, condanna in solido tra loro il rag *** ***, l’ avv. to ****** *** ed il dott. ******* *** al pagamento nei confronti dell’erario della somma di euro 25.279,01 (venticinquemila duecentosettantanove/01), oltre ad interessi fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo e con riferimento al solo rag. *** fino alla concorrenza di euro .11.628,34 in ragione dell’ eccepita prescrizione, oltre ad interessi fino al soddisfo; ai fini del regresso la ripartizione dell’ addebito tra i condebitori andra’ effettuata come in motivazione.
Le spese di giustizia, computate in euro 2222,64 (duemiladuecentoventidue/64) sono poste solidalmente a carico dei condannati.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Cosi’ deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18 aprile 2007.
     
           IL RELATORE                                        IL PRESIDENTE
f.to(dott. ssa ***************)              f.to ( ************************)
 
Depositata in Segreteria il 28 dicembre 2007
 
                                          Il Direttore di Segreteria
                                f.to ****************************

sentenza

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