Corte dei conti – del. N. 5/2004 sezione regionale di controllo per la Basilicata – delibera approvativa dei criteri applicativi delle disposizioni normative di cui al decreto tagliaspese – legge n. 191/2004 –

Scarica PDF Stampa
Con la delibera in allegato la sezione del controllo lucana ha adottato i criteri applicativi delle disposizioni normative di cui al decreto tagliaspese ante declaratoria di pronunzia della Consulta di parziale illegittimità costituzionale ( Sent. n. 417/2005 ) della L. n. 191/2004.
 
La Sezione Regionale di controllo per la Basilicata così composta:
 
Presidente di Sezione:    dr. Francesco Manganelli        Presidente;
Primo Referendario:         dr. Antonio Nenna                          Componente-Relatore;
Referendario:                  dr. Rocco Lotito                    Componente-Relatore
 
nell’adunanza del 30 novembre 2004
 
Visti i commi 4, 5, 6, 8, 9 e 12 dell’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che disciplinano il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche da parte della Corte dei Conti;
Visto l’art. 7,comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo cui “Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati.”;
Visto l’art. 7,commi 8 e 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visti i commi 4, 5, 9 e 10 dell’art. 1 del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004 n. 191;
Vista la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, e successive modificazioni, con la quale è stato deliberato il regolamento per l’istituzione e l’organizzazione, nelle Regioni a statuto ordinario, delle Sezioni regionali di controllo;
Vista la deliberazione n. 15/AUT/04 del 22 ottobre 2004, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato il documento riguardante “Linee guida per il coordinamento delle metodologie finalizzate alle rilevazioni delle Sezioni regionali sul funzionamento dei controlli interni nelle Regioni e negli enti locali”;
Vista la deliberazione n. 16/AUT/04 del 22 ottobre 2004, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato il documento riguardante “Atto di indirizzo per la prima attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (convertito in legge il 30 luglio 2004, n. 191)”;
   Considerato quanto segue.
 
Il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 12 luglio 2004 n. 168 ha così disposto:
<< 4. All’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono soppresse le parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;
b) al comma 1 sono soppresse le parole: «a rilevanza nazionale»;
c) il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:
"3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita’, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e’ causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3. >>
Il comma 5 dell’art. 1 del D.L. 12 luglio 2004 n. 168 ha così disposto:
<<5. Dopo l’articolo 198 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ inserito il seguente:
"Art. 198-bis (Comunicazione del referto). – 1. Nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale e’ assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 198, anche alla Corte dei conti >>.
A norma delle disposizioni citate, la conclusione del controllo interno di gestione relativamente a Comuni, Province e agli altri enti a cui si applica il D.lgs. n. 267/2000 è fornita anche alla Corte dei conti che, per competenza, deve essere identificata nella locale Sezione regionale di controllo.
Sul tema la Sezione delle autonomie, con la citata deliberazione n. 16/AUT/04 del 22 ottobre 2004, ha chiarito che “l’onere della trasmissione dei documenti relativi al controllo di gestione (non solo di quelli relativi ai provvedimenti in deroga previsti dal comma 4) è posto in capo alla struttura che provvede al controllo medesimo; poiché, come è stato rilevato dai referti di questa Sezione, l’attivazione di tali strutture è quantificabile nel 70% nelle province e nei grandi comuni, ma scende a circa il 35% nei comuni medio-piccoli, è evidente che la norma nella sua formulazione letterale sarebbe di applicazione limitata. Evidentemente, per raggiungere l’obiettivo indicato dalla legge, bisogna intendere che tale obbligo grava su qualsiasi struttura operativa, anche se non dedicata in modo specifico (ad es. Ufficio operativo, Segretario generale o direttore generale etc.), che effettua in concreto il controllo di gestione”.
Si invitano, pertanto, gli enti destinatari delle disposizioni surriportate presenti sul territorio della Regione Basilicata a trasmettere al più presto, e comunque entro il mese di febbraio 2005, la predetta documentazione relativa al controllo di gestione (da qualsiasi struttura effettuato in concreto) a questa Sezione che potrà utilizzarla per verificare il grado di attuazione dei controlli interni dei suddetti enti (con eventuale segnalazione ai competenti organi elettivi delle omissioni o insufficienze che dovessero emergere) e nell’ambito dei procedimenti di verifica della sana gestione finanziaria, disposti ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 5 giugno 2003.
 
I commi 9 e 10 dell’art. 1 del D.L. 12 luglio 168 hanno così disposto:
<< 9. La spesa annua sostenuta nell’anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere adeguatamente motivato ed e’ possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le pubbliche amministrazioni, nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell’articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
10. La spesa annua sostenuta nell’anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all’estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita’ erariale. Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo’ essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente >>.
Le predette disposizioni, dopo aver introdotto un preciso limite di spesa per gli enti ivi individuati, hanno posto specifiche limitazioni ai provvedimenti di affidamento di consulenze a soggetti esterni relativamente a materie e per oggetti rientranti nella competenza dell’ente, quali: la motivazione; la ricorrenza di precisi presupposti (è il riferimento ai soli casi previsti dalla legge o alle ipotesi di evenienze straordinarie); la preventiva comunicazione agli organi di controllo e agli organi di revisione di ciascun ente.
Le stesse disposizioni, poi, hanno previsto l’estensione e la vigenza dei predetti principi anche alle società di capitali a totale partecipazione pubblica attraverso lo strumento della direttiva che le pubbliche amministrazioni, nell’esercizio dei diritti propri degli azionisti, devono adottare nei confronti delle suddette società. Tali direttive, sottolinea la norma, devono essere preventivamente comunicate alla Corte dei conti.
Anche in questo caso le comunicazioni devono essere inviate alla locale Sezione regionale di controllo che, qualora gli enti obbligati non provvedano conformemente alla normativa, provvederà alla comunicazione dell’inadempienza agli organi competenti (Consigli regionali, provinciali o comunali, organi di direzione degli altri enti), fatte salve eventuali ulteriori attività di controllo.
Questa Sezione considera, inoltre, necessario adempimento preliminare l’invio, al più presto e comunque entro il mese di febbraio 2005, da parte di ciascun ente destinatario delle predette disposizioni, dell’elenco delle società di capitali a totale partecipazione pubblica di cui detenga, anche se in parte, pacchetti azionari.
 
Relativamente al comma 10 si concorda con la deliberazione n. 16/AUT/04 del 22 ottobre 2004 della Sezione delle Autonomie nel ritenere che i provvedimenti assunti in deroga ai limiti quantitativi previsti per missioni all’estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni vadano comunicati agli organi di controllo interno di ciascun ente le cui risultanze, almeno per ciò che concerne gli enti locali, devono essere comunicati, come prima evidenziato, alla locale Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
 
Tanto considerato
 
DELIBERA
 
di approvare i suindicati criteri per l’applicazione dei commi 4, 5, 9 e 10 dell’art. 1 del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004 n. 191.
 
Ordina che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, al Presidente della Giunta della Regione Basilicata, agli Enti locali della Regione Basilicata (rappresentanti degli esecutivi e degli organi consiliari), e ad eventuali altri Enti interessati, da individuarsi a cura dei Magistrati istruttori sulla base della presente deliberazione.
 
Così deliberato in Potenza nella Camera di Consiglio del 30 novembre 2004.
 
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
                                                    F.to Pres. dott. Francesco MANGANELLI
 
 
     I MAGISTRATI RELATORI
 F.to dott. Antonio NENNA
 
      F.to dott. Rocco LOTITO
 
 
Depositata in Segreteria il 30 novembre 2004
           per IL FUNZIONARIO
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
             F.to Francesco Micucci
 

Francaviglia Rosa

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento