Corte dei conti – del. N. 16/aut/04 sezione autonomie – atto di indirizzo per la prima attuazione del decreto tagliaspese – legge n. 191/2004 –

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In allegato l’ atto di indirizzo della sezione autonomie della corte dei conti relativamente alla prima attuazione del decreto tagliaspese le cui disposizioni sono state poi parzialmente dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza corte costituzionale n. 417/2005. La sezione autonomie esamina portata ed ambito applicativo della legge n. 191/2004 con riferimento alle norme di rilievo contabile e di interesse per la corte.
 
Del. 16 /AUT/04
 
LA SEZIONE DELLE AUTONOMIE
nell’adunanza del 22 ottobre 2004
 
composta dai magistrati:
 
Presidente:                                Francesco STADERINI
 
Presidenti di Sezione:                            Giuseppe Salvatore LAROSA, Massimo VARI
 
Presidenti delle Sezioni regionali:    Bruno PROTA, Vittorio ZAMBRANO, Ivo MONFELI,
Gennaro SACCONE, Bartolomeo MANNA, Francesco MANGANELLI, , Angelo PATUMI, Edoardo ANDREUCCI, Mario GIAQUINTO, Enrico GUSTAPANE, Salvatore GRECO, Corrado VALVO, Giangiorgio PALEOLOGO, Giovanni BENCIVENGA, Glauco de SETA
 
Supplenti:      cons. Maurizio GRAFFEO, ref. M.Luisa ROMANO, ref. Paola COSA
 
Consiglieri:    Giuseppe RANUCCI, Enrico MAROTTA, Giovanni SFERRA, Rita ARRIGONI, Andrea LIOTTA, Teresa BICA, Francesco PETRONIO, Maria Luisa DE CARLI, Maria Teresa POLITO, Carmela IAMELE, Elio BERARDUCCI, Vincenzo GUIZZI,
Enrico FLACCADORO
 
Consiglieri aggiunti:  Antonio SCUDIERI, Antonio CARUSO, Giuseppe GINESTRA
 
con l’intervento, in qualità di Segretario, del collaboratore amm.vo Costanza CARRIERO
 
 
         Visto l’art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
 
         Visto l’art.9 della deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000 n. 14, recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite 3 luglio 2003 n. 2, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2003, n. 163;
 
 
Vista la nota in data 4 ottobre 2004 con la quale, d’ordine del Presidente della Corte dei conti, la Sezione delle Autonomie è stata convocata per la seduta odierna;
 
Udito il relatore Presidente di Sezione Massimo Vari;
Dopo ampia ed approfondita discussione,
 
 
Delibera
 
di approvare l’unito documento, che fa parte integrante della presente deliberazione, riguardante:
 
“Atto di indirizzo per la prima attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (convertito in legge il 30 luglio 2004, n. 191)”.
 
Così deliberato nell’adunanza del 22 ottobre 2004.
 
 
IL RELATORE          
 Massimo Vari
 
                                                                           IL PRESIDENTE
                                                                             Francesco Staderini
 
 
 
Depositata in Segreteria il giorno 8 novembre 2004
 
 
                                                                                     Il Dirigente Generale
                                                                                      Eleonora Adornato
 
  Atto di indirizzo per la prima attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (convertito in legge il 30 luglio 2004, n. 191).
 
 
 
        Il recente D. L. n. 168 del 2004, convertito con la legge 30.7.2004 n. 191, reca numerose disposizioni incidenti sull’attività e sulle funzioni di controllo della Corte dei conti: si fa riferimento, in particolare, all’art. 1, comma 4, in materia di acquisto di beni e servizi tramite le convenzioni Consip; all’art. 1, comma 5, che aggiunge al T.U.E.L. un articolo 198 bis, che obbliga la struttura preposta al controllo di gestione negli enti locali ad inviare i propri referti alla Corte dei conti; all’art. 1, commi 9 e 10, in materia di riduzione della spesa per consulenze, commissioni, rappresentanza e convegni; all’art. 1, comma 11, sul contenimento della spesa pubblica ai fini del rispetto del patto di stabilità per regioni ed enti locali; art. 1 bis, commi 1 e 2 istitutivi dei fondi per il funzionamento e per le infrastrutture del Ministero della difesa; all’art. 3, comma 1, relativo ad una ulteriore possibilità di indebitamento regionale; all’art. 3, comma 2, recante modifiche al decreto legislativo 56/2000; all’art. 3, comma 3, contenente l’esenzione fiscale del conferimento del patrimonio disponibile; art. 4, comma 1, in materia di costituzione di fondi di investimento immobiliare con apporto di beni pubblici.
        Ai fini di una prima attuazione delle specifiche disposizioni relative alle nuove funzioni o attività di controllo su regioni e enti locali (art. 1, commi 5, 9 e 10), la Sezione ritiene opportuno fornire alle sezioni regionali le seguenti indicazioni di massima finalizzate a individuare modalità e finalità omogenee per il loro esercizio:
 
          All’art. 1, con i commi 4 e 5 sono dettate disposizioni che potenziano l’attività della Consip ed i controlli sulle spese. In particolare, le norme:
 
a)    modificano la disciplina della Consip, prevedendo la facoltà per le Amministrazioni pubbliche di far ricorso alle convenzioni Consip per tutti gli acquisti di beni e servizi (e non solo per gli acquisti “di rilevanza nazionale” come prevedeva la previgente disciplina). Se non viene fatto ricorso alle convenzioni, le Amministrazioni devono comunque utilizzare i parametri prezzo-qualità, che costituiscono il limite massimo di prezzo stipulabile (comma 4),
 
b)    stabiliscono specifiche fasi procedurali di controllo sui provvedimenti di acquisto ed ampliano le funzioni delle strutture di controllo di gestione degli Enti locali e le obbligano ad inviare i risultati del controllo anche alla Corte dei conti (comma 5). Su questo specifico punto, si osserva che:
 
1)    l’onere della trasmissione dei documenti relativi al controllo di gestione (non solo di quelli relativi ai provvedimenti in deroga previsti dal comma 4) è posto in capo alla struttura che provvede al controllo medesimo; poiché, come è stato rilevato dai referti di questa Sezione, l’attivazione di tali strutture è quantificabile nel 70% nelle provincie e nei grandi comuni, ma scende a circa il 35% nei comuni medio-piccoli, è evidente che la norma nella sua formulazione letterale sarebbe di applicazione limitata. Evidentemente, per raggiungere l’obiettivo indicato dalla legge, bisogna intendere che tale obbligo grava su qualsiasi struttura operativa, anche se non dedicata in modo specifico (ad es. Ufficio operativo, Segretario generale o direttore generale etc.), che effettua in concreto il controllo di gestione;
 
2)    il destinatario della trasmissione è genericamente individuato nella Corte dei conti ; in base alla vigente normativa è più corretto individuarlo nella competente Sezione regionale di controllo (limitatamente, ovviamente, a Provincie, Comuni ed altri enti ai quali si applica il T. U. E. L.).
 
3)    le relazioni così acquisite potranno essere utilizzate per tutte le attività di controllo dalla sezione regionale, e in particolare:
 
– per verificare il grado di attivazione del controllo interno di gestione negli enti locali e il livello di funzionamento del medesimo, provvedendo a segnalare ai competenti organi elettivi le eventuali inadempienze o inadeguatezze;
– per integrare le varie forme di istruttoria ai fini della valutazione della sana gestione finanziaria dell’ente.
 
          All’art. 1, comma 9, si dispone che:
 
a)    le spese delle Amministrazioni pubbliche (escluse le università ed il settore della ricerca) per studi e consulenze non debbano essere superiori per l’anno 2004 alla spesa annua media nel biennio 2001-2002, ridotta del 15%, salvo deroghe per eventi straordinari. I relativi provvedimenti debbono essere motivati e sono consentiti solo nei casi previsti dalla legge; in assenza di questi presupposti l’adozione del provvedimento può costituire illecito disciplinare e può determinare responsabilità erariale. E’ previsto inoltre che il provvedimento va comunque comunicato in via preventiva “agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente”. Si dispone, inoltre, che le Amministrazioni pubbliche emanino direttive, nell’esercizio dei diritti dell’azionista, nei confronti di società a totale partecipazione pubblica, per conformarsi a tali disposizioni e che tali direttive siano comunicate in via preventiva alla Corte dei conti.
Ai fini dell’attuazione di questa ultima norma nei confronti di Regioni ed Enti locali, anche in questo caso si deve ritenere che:
a)    la comunicazione deve essere effettuata alla Sezione regionale di controllo competente per territorio, secondo quanto sta già accadendo in varie Sezioni Regionali (Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, etc.);
b)    tale comunicazione non attiva un autonomo procedimento di controllo preventivo, ma costituisce un elemento istruttorio di controllo successivo;
c)     ciascuna Sezione regionale potrà valutare l’opportunità di richiedere agli enti obbligati l’elenco delle società a totale partecipazione pubblica di cui detengano, anche se in parte, pacchetti azionari, per assicurare la più estesa attuazione di questa disposizione;
d)    qualora gli enti territoriali destinatari della norma non provvedano all’invio delle direttive ovvero emanino direttive non coerenti con le prescrizioni della legge, la Sezione regionale deve segnalare la inadempienza ai Consigli regionali, provinciali o comunali ovvero agli organi di direzione degli altri enti, salvo le ulteriori deliberazioni che si ritengano necessarie.
          All’art. 1, comma 10, si pongono i predetti vincoli quantitativi per le missioni all’estero, le spese di rappresentanza, le relazioni pubbliche e i convegni, demandando agli “organi di controllo e di revisione” la vigilanza sulla corretta applicazione della disposizione, ma consentendo deroghe in casi eccezionali e con provvedimenti motivati da comunicare preventivamente agli organi prima citati.
 
In questo caso si pone la questione se la generica dizione “organi di controllo” si riferisca, per quanto concerne Regioni ed Enti locali, ai controlli interni a ciascun ente ovvero imponga la comunicazione anche alla Corte dei conti (anche in questo caso, alla Sezione regionale di controllo) ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo di sua competenza. Sembra preferibile optare per la prima ipotesi, tenuto conto del fatto che i provvedimenti assunti in deroga costituiscono comunque una parte del successivo controllo di gestione interno le cui risultanze debbono essere comunicate – almeno dagli enti locali – alla Sezione regionale, in base all’art. 198 bis del T. U. E. L., inserito dal già citato comma 5 dell’art. 1, e che comunque la notevole genericità dei presupposti rende problematica una valutazione di mera legittimità dell’atto.
 
                                                      
 
 
 
 

Francaviglia Rosa

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