Corte Costituzionale sentenza n. 273 dell’1.12.2014: anche in caso di modifica dell’imputazione ex art. 516 comma 1 c.p.p. l’imputato deve essere rimesso in termini per l’accesso al rito abbreviato.

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Con sentenza n. 273 dell’1.12.2014, depositata il 5.12.2014, la Consulta è tornata nuovamente a pronunciarsi sulle conseguenze derivanti dalla formulazione di nuove contestazioni ex artt. 516 e ss c.p.p. in ordine al diritto dell’imputato ad accedere ai riti alternativi al dibattimento ed in particolare al rito abbreviato. Seguendo due precedenti pronunce, sentenza n. 333/2009 e soprattutto sentenza n. 237/2012, innovative rispetto al tradizionale orientamento dello stesso Giudice delle Leggi, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p. “nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione”.

Nel giudizio penale di primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale di Brindisi, due imputati, originariamente accusati di estorsione tentata aggravata e continuata, in concorso tra loro e con altro coimputato, avevano visto modificato il capo di imputazione per un singolo episodio delittuoso in estorsione consumata. Modifica a cui il pubblico ministero aveva dato corso ex art. 516 c.p.p. a seguito delle dichiarazioni rese in dibattimento dal coimputato. All’esito della modificazione de qua, il p.m. aveva chiesto l’ammissione di una nuova prova e la difesa aveva chiesto ed ottenuto la concessione di un termine a difesa. Nella successiva udienza, quindi, gli imputati avevano chiesto che il giudizio fosse definito con rito abbreviato, proprio richiamando le due pronunce della Corte Costituzionale del 2009 e del 2012 innanzi citate. In via subordinata, nella eventualità in cui il Tribunale avesse ritenuto non applicabili al caso di specie le conclusioni della Consulta ivi rassegnate, chiedevano la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p., ritenendo che detta norma contrastasse con gli artt. 3 e 24 cost..

La sentenza di primo grado rigettava sia la prima richiesta che la seconda eccezione.

In secondo grado la difesa riproponeva l’eccezione di incostituzionalità. La Corte d’Appello di Lecce riteneva di non poter procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, essendo i principi evincibili dalle pronunce della Corte Costituzionale del 2009 e del 2012 formulati rispettivamente per le ipotesi di contestazioni c.d. tardive e di contestazioni fisiologiche di un fatto concorrente, mentre il caso sottoposto al giudice di merito afferiva alle conseguenze in ordine al diritto di difesa dell’imputato in caso di contestazioni fisiologiche di un fatto diverso. Faceva quindi propri i dubbi sulla legittimità costituzionale prospettati dagli appellanti imputati, sottolineando la spendibilità delle argomentazioni poste a base della declaratoria di incostituzionalità dalla sentenza 237/2012 anche nel caso sottoposto alla sua attenzione: “anche in questa ipotesi, come in quella della contestazione suppletiva del reato concorrente, l’imputato verrebbe a trovarsi in posizione diversa e deteriore, quanto alla facoltà di accesso al rito alternativo e alla fruizione della correlata diminuzione di pena, rispetto a chi fosse chiamato a rispondere della stessa imputazione fin dall’inizio. Da un lato, infatti, sarebbe evidente come, ai fini di una ponderata scelta riguardo all’accesso al giudizio abbreviato, non sia indifferente la contestazione di una fattispecie di reato consumata, anziché tentata. Dall’altro lato, non si potrebbe pretendere che l’imputato valuti la convenienza di detta scelta tenendo conto anche della possibilità che, a seguito del dibattimento, l’accusa originaria venga diversamente descritta”.

Nell’accogliere le censure formulate nella ordinanza del giudice a quo, la Corte Costituzionale estende esplicitamente le considerazioni già svolte nella pronuncia del 2012 “con gli opportuni adattamenti” anche alla contestazione fisiologica del fatto diverso contemplato dall’art. 516 c.p.p.. Se nel caso di contestazione aggiuntiva sarebbe possibile anche una contestazione autonoma oggetto di un procedimento distinto, “qualora emerga la diversità del fatto, la nuova contestazione dibattimentale rappresenta una soluzione obbligata per il pubblico ministero, non potendo il novum affiorato nell’istruzione dibattimentale formare oggetto di un procedimento separato, stante l’efficacia preclusiva del giudicato”. Se, pertanto, già nella prima ipotesi, in cui la modifica della contestazione è eventuale, sia stato evidenziato il vulnus del diritto di difesa, laddove l’imputato non fosse messo in condizioni di contraddire sulla contestazione aggiuntiva, a maggior ragione nella ipotesi in cui la modifica dell’imputazione appaia necessitata, preclusa detta facoltà, l’imputato si troverebbe ingiustificatamente in una posizione deteriore rispetto a colui che sia stato messo al corrente della nuova contestazione ab origine. La preclusione all’esercizio del diritto di difesa sulle nuove contestazioni de quibus, compreso l’accesso ai riti alternativi al dibattimento tra cui il rito abbreviato, non può trovare giustificazione, secondo i giudici costituzionali, né con gli obiettivi di deflazione processuale propri del giudizio abbreviato né facendo leva sulla “prevedibilità” della variazione dibattimentale dell’imputazione in un sistema di tipo accusatorio, fondato sul principio della formazione della prova in dibattimento ed in ogni caso le ragioni di deflazione processuale debbono cedere di fronte alla necessità del rispetto degli artt. 3 e 24, comma 2, cost.. Se pure è indubbio, in una prospettazione puramente economica che più si posticipa il termine utile per la rinuncia al dibattimento e meno il sistema ne guadagna, resta comunque assorbente la considerazione che l’esigenza della “corrispettività” fra la riduzione della pena e deflazione processuale non può prendere il sopravvento sul principio di eguaglianza né tantomeno sul diritto di difesa.

Il nuovo corso della giurisprudenza costituzionale sulle conseguenze in punto di diritto di difesa dell’imputato in relazione alle modificazioni dell’imputazione incidenti sul fatto pare supportato dall’orientamento inaugurato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul caso Drassich nel 2012, in materia di modificazione della qualificazione giuridica del fatto, e fatto proprio dal legislatore comunitario con la direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nel processo penale.

I lavori preparatori al codice di procedura penale del 1988 ci testimoniano il dibattito politico sulla opportunità di disciplinare la modificazione della qualificazione giuridica del fatto alla modificazione dell’imputazione per fatto diverso o quanto meno di assicurare il contraddittorio delle parti sulla nuova prospettazione, al fine di assicurare il pieno dispiegamento del diritto di difesa dell’imputato, per cui non è o potrebbe non essere irrilevante, anche in punto di quantificazione della pena, che un fatto sia sussunto sotto una fattispecie giuridica piuttosto che un’altra. Si pensi al dibattito attuale sulla distinzione tra concussione art. 317 c.p. ed indebita induzione a dare o promettere utilità ex art. 319quater c.p., all’indomani della legge n. 190/2012, non pienamente sopito neanche a seguito dell’intervento nomofilattico delle SS.UU. della Cassazione sentenza Maldera 2014. La formulazione dell’art. 521 comma 1 c.p.p. come pervenuto immutato ai nostri giorni costituisce la terza via del legislatore: il giudice può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, senza la necessità di contraddittorio, purché la nuova fattispecie penale non appartenga alla competenza di un giudice superiore e non ci sia la competenza del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. Eppure questa sorte di terra franca costituita dall’art. 521 comma 1 c.p.p. più recentemente ha assunto una configurazione assai diversa da quella che è emersa nel diritto vivente nazionale, abbastanza monolitico nel mantenere distinta la modificazione del fatto da quella giuridica e nell’interpretare in senso restrittivo le ipotesi di “modificazione del fatto” ex artt. 516, 517, 518 e 520 c.p.p. (v. sentenza Cassazione SS.UU. 1996 Di Francesco). La ventata di novità è arrivata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha, infatti, affermato che il mancato esercizio del contraddittorio anche in caso di mera diversa qualificazione giuridica del fatto può integrare gli estremi della violazione dell’art. 6 comma 3 lett. a) e b) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che sanciscono rispettivamente come condizioni dell’attuazione del giusto processo: l’informazione dell’indagato/imputato sulla natura dell’imputazione e sui motivi dell’accusa; la concessione di termini congrui per facilitare la predisposizione di una difesa. Se il giudice interno ha la possibilità di riqualificare il fatto, l’ordinamento giuridico interno deve garantire all’accusato la possibilità di esercitare i suoi diritti di difesa in modo concreto ed efficace. “Tutti i diritti di difesa” e pertanto si deve ritenere che debba essere senz’altro ricompresa la possibilità di accedere a riti alternativi al dibattimento, anche se siano superati i termini di proposizione della dichiarazione di interesse ad essi. Alla luce di questa notevolissima fuga in avanti della giurisprudenza europea, ci si è chiesto se, in ottemperanza a questa pronuncia, non si sia determinato in via pretoria una equiparazione tra contestazioni di fatto e contestazioni in diritto. La giurisprudenza nazionale è restia a condividere tali conclusioni; tuttavia nel senso non solo di una sostanziale equiparazione, ma di un generale ampliamento delle tutele difensive dell’imputato, indipendentemente dalla natura fattuale o giuridica dei mutamenti di contestazione, sembra muoversi anche il legislatore comunitario. La direttiva 2012/13/UE sulla informazione nel processo penale, recepita con D.lgs. n. 101/2014, considera espressamente il diritto a conoscere l’accusa come diritto alla informazione anche sulla qualificazione giuridica del fatto di reato. Qualificazione di cui, al più tardi, l’indagato/imputato deve essere reso edotto al momento in cui l’accusa (fatto storico e sua qualificazione giuridica) è sottoposta all’esame di merito di una Autorità Giudiziaria.

In attesa di un sussulto del legislatore nazionale, vedremo se la giurisprudenza accoglierà l’invito del Presidente Canzio a correre lungo le praterie della sentenza Drassich, optando per un’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata degli istituti codicistici in commento.

Antonia Quartarella

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