Correttivo Codice Appalti: Quali sono le Soglie di Rilevanza Comunitaria?
[…] L’articolo 35 individua le fasce di importo al di sopra delle quali vengono applicate le disposizioni del Codice e che vengono utilizzate per la scelta delle differenti tipologie di procedura di gara per gli affidamenti.
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Il nuovo contenzioso in materia di appalti e contratti pubblici
Bologna, 11 luglio 2017
Roma, 21 luglio 2017
1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX. Il co. 2. stabilisce i valori per cui si applica il Codice nei settori speciali mentre il co. 3. Ricorda che le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea. Dal co. 4 in avanti vengono esposte le varie tipologie e casistiche di suddivisione in lotti, di unità operative in cui può essere suddivisa un’amministrazione, etc. Dal co. 9 appalti di servizi suddivisi in lotti distinti che possono essere aggiudicati contemporaneamente ed in questo caso, qualora il valore cumulato dei lotti sia pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.
Co. 11 in deroga a quanto previsto dai commi 8,9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori, possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell’iva del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione dei servizi.
Co. 18 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. […]
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