Correttivo Cartabia: le novità sull’esecuzione forzata

Il Correttivo Cartabia Civile interviene sul processo civile e quindi anche in materia di esecuzione forzata. Vediamo le novità più significative.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 ottobre il decreto legislativo n.164 del 2024 meglio noto come correttivo della riforma Cartabia del processo civile introdotta con D.lgs. n.149 del 2022. Il decreto composto da 8 articoli comprende circa 200 modifiche, con l’obiettivo di ottimizzare le procedure esistenti, ed eliminare ambiguità e contraddizioni presenti nella normativa vigente correggendo errori formali e aggiornando le disposizioni alla luce della completa digitalizzazione del processo. Le novità introdotte sono entrate in vigore a far data dal 26 novembre 2024. Al testo in generale abbiamo dedicato l’articolo. Il testo integrale è disponibile all’articolo Correttivo Cartabia civile: il testo in Gazzetta Ufficiale.

Indice

1. Il correttivo Cartabia: entrata in vigore


Il correttivo interviene sul processo civile e quindi anche in materia di esecuzione forzata.
In tale ambito le novità più significative riguardano il precetto, il pignoramento, l’istanza di conversione del pignoramento, l’avviso di iscrizione al ruolo, il deposito della nota di trascrizione nell’esecuzione immobiliare.

2. Titolo esecutivo: duplicato informatico


La riforma Cartabia, come è noto, aveva già eliminato la formula esecutiva da apporre al titolo e previsto il rilascio del titolo esecutivo in copia attestata conforme all’originale.
Il correttivo interviene nuovamente sul punto inserendo nell’art. 475 c.p.c la possibilità che il titolo esecutivo possa essere rilasciato non solo in copia “conforme all’originale” ma anche “in duplicato informatico” (per tale intendendosi il documento ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario). 

3. Atto di precetto


Viene introdotto un nuovo elemento nell’atto di precetto. Ai sensi del nuovo terzo comma dell’art. 480 c.p.c l’atto di precetto dovrà contenere “l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale”. In mancanza di tale indicazione, “le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’art. 149 – bis.”  

4. Pignoramento


Con l’introduzione del nuovo secondo comma dell’art. 492 c.p.c, il Correttivo dispone che “il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice della esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria  dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’art. 149-bis cpc.”

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5. Istanza di conversione del pignoramento


Per il deposito dell’istanza di conversione ex art. 495 c.p.c (e il relativo avviso da inserire nell’atto di pignoramento) è stata prevista la diminuzione della somma che il debitore dovrà versare: non più un quinto, ma un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

6. Avviso di iscrizione al ruolo del ppt


Viene chiarito che “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.” 
Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione al ruolo, dovrà darne immediata comunicazione al debitore e al terzo. Da tale comunicazione cesserà qualunque obbligo del terzo.

7. Deposito nota di trascrizione nella esecuzione immobiliare


Alla luce della nuova formulazione della prima parte del secondo comma dell’art. 557 c.p.c pare definitiva la necessità che al momento della iscrizione al ruolo del pignoramento di procedere al deposito della nota di trascrizione del pignoramento. Viene infatti espressamente prescritto che “il creditore iscrive al ruolo il processo presso il Tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso”.
Rimane tuttavia dubbio come tale modifica potrà essere coordinata con la seconda parte della norma che è rimasta invece invariata e che dispone che “nell’ipotesi di cui all’art. 555, ultimo comma il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”. La norma in questione solleva dubbi interpretativi anche riguardo alla ipotesi in cui la notifica del pignoramento venga eseguita telematicamente da parte dell’Ufficiale Giudiziario. Dove l’UNEP richieda di procedere alla notifica via pec del pignoramento, non viene infatti rilasciata alcuna copia conforme ad uso trascrizione che perciò dovrebbe essere estratta dal fascicolo telematico dopo l’iscrizione al ruolo con apposizione della attestazione di conformità (ma per l’iscrizione al ruolo ai sensi dell’art. 557 cpc modificato è prevista la allegazione della nota di trascrizione).

8. Istanza ex art. 492 bis c.p.c. – contributo unificato


Il Correttivo introduce una modifica anche all’art. 13, co. 1 – quinquies DPR 115/2002 (Testo Unico spese di giustizia) eliminando l’obbligo di versamento del contributo unificato per i procedimenti di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c.

9. Le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi


Il correttivo, infine, modifica gli artt. 616 e 618 cpc in materia di opposizione alla esecuzione e agli atti esecutivi prevedendo che nelle ipotesi in cui il giudizio di merito che scaturisce dalle suddette opposizioni sia introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione “sono ridotti della metà anche i termini di cui agli artt. 165, 166, 171-bis e 171-ter”, ovvero sono dimezzati i termini per la costituzione, per le verifiche preliminari del Giudice e per il deposito delle memorie.

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Bibliografia


Correttivo del Processo Civile in Gazzetta Ufficiale – Guida alle novità – giuricivile – 12.11.2024 Gabriele Voltaggio
Correttivo del processo civile – L’esecuzione forzata –  giuricivile  21 novembre 2024 – Gabriele Voltaggio
Processo civile: novità del decreto correttivo su pignoramento e titolo esecutivo – www.edotto.com –redazione- 5 novembre 2024
Processo civile, correttivo alla Riforma Cartabia in Gazzetta Ufficiale –www.edotto.com.  12.11.2024
Eleonora Pergolari;
In G.U. il D.lgs. 164/2024 correttivo della Riforma Cartabia – Prof. Claudio Cecchella – 12.11.2024 – Altalex

Avv. Cristina Vanni

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