In particolare, l’art. 1 di questo decreto, intitolato “Diritto di certificato”, ha stabilito che l’“importo del diritto di certificato previsto dalle lettere a) e b) dell’art. 273 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e’ aggiornato ad € 3,87”.
Pertanto, per ogni certificato richiesto dalle parti, vale a dire il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (così: art. 273, c. 1, lett. a), d.p.r. n. 115 del 2002 e art. 273, c. 1, lett. b), d.p.r. n. 115 del 2002), l’importo del diritto di certificato non è più di € 3,84, ma di € 3,87.
Dal canto suo, l’art. 2 di questo decreto, denominato “Diritto di copia”, ha rideterminato i costi per le copie statuendo quanto segue: “1. Gli importi del diritto di copia indicati nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, 7 e 8, al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiornati come indicato in questa Tabella
Questi sono dunque i nuovi costi per chi, non essendo ammesso al gratuito patrocinio, chieda il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ovvero la copia di atti giudiziari.
[1]Ai sensi del quale: “La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”.